TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300005
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00005/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2020, proposto da
Salcas S.r.l., Sudimpianti di Colaiacovo Pietro & Co. S.n.c., Digilio S.r.l., Ditta Individuale Colangelo Antonio, Dalle Colline Materane S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Matera, via Lucana n. 122;
contro
Comune di Stigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A L e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M S in Potenza, via Nazario Sauro 102;
Azienda Sanitaria Locale Matera (Asm), non costituita in giudizio;
nei confronti
Ditta Individuale Albano Immacolata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Permesso di Costruire “in variante” n. 11/2020 del 12.10.2020 a firma del Responsabile Servizio II Urbanistica del Comune di Stigliano;
- della nota prot. 8005 del 5.10.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
- del parere istruttorio del 9.10.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano; della nota prot. 8878 del 28.10.2020 a firma del Comandante della Polizia Locale e del Responsabile del Servizio II del Comune di Stigliano;
- della nota prot. 9116 del 5.11.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
- della nota prot. 9460 del 17.11.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
- ove occorra, dell'Ordinanza n. 42 del 14.8.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
- ove occorra, dell'Ordinanza n. 49 del 21.09.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
- ove occorra, del Permesso di Costruire n. 02/2020 del 19.02.2020 a firma del Responsabile del Servizio II Urbanistica del Comune di Stigliano;
- del parere prot. 2020-0048516 del 29.9.2020 a firma dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale dell'ASL di Matera, acquisito in copia in data 16.10.2020, in parte qua;
- della nota prot. 20200051001 del 13.10.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale in parte qua;
- della nota prot. 20200057796 del 13.11.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale in parte qua;
- della nota prot. 2020-0062013 del 27.11.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale in parte qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Stigliano e di Ditta Individuale Albano Immacolata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 10/12/2020, le deducenti – società insediate nella Zona P.I.P. di contrada “Acinello” in agro di Stigliano (MT) – hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il provvedimento del 12/10/2020 con cui il Comune di Stigliano ha autorizzato la variante al permesso di costruire, rilasciato alla società controinteressata in data 19/2/2020, per la realizzazione di un complesso aziendale (composto da due stalle, due vasche di accumulo liquami scoperte, un cimitero aziendale, impianti ed uffici) da desinare ad allevamento di maiali (localizzato su terreni confinanti con detta area industriale), nonché il parere favorevole dell’Azienda sanitaria di Matera (ASM) del 29/9/2020.
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
- in data 19/2/2020, acquisiti i pareri igienici favorevoli dell’ASM del 7/2/2020 e del 10/2/2020, il Comune di Stigliano ha autorizzato la controinteressata a realizzare il predetto complesso aziendale;
- in data 25/5/2020, la controinteressata ha chiesto il rilascio di una variante al permesso di costruire per lo spostamento delle vasche di raccolta dei liquami. Su tale istanza l’ASM, con atto del 28/7/2020, ha espresso parere contrario, annullando i predetti pareri igienici favorevoli del 7/2/2020 e del 10/2/2020; indi, l’Ente civico ha disposto la sospensione dei lavori con ordinanza del 14/8/2020;
- con istanza del 24/8/2020, la controinteressata ha presentato un nuovo progetto di variante per ottenere l’autorizzazione a delocalizzare e coprire le vasche dei liquami ed allargare la distanza tra le due stalle, chiedendo anche la sanatoria di quanto realizzato in difformità dall’originario titolo edilizio;
- con ordinanza del 21/9/2020, il Comune ha annullato la precedente ordinanza di sospensione dei lavori, disponendo che la realizzazione del progetto fosse subordinata all’ottenimento del parere favorevole dell’ASM ed al rilascio del permesso di costruire in variante;
- in data 29/9/2020, l’ASM ha espresso parere favorevole con prescrizioni (nulla osta dei Vigili del Fuoco per il sistema di raccolta del biogas; rispetto dei parametri, stabiliti con la Delibera di Giunta regionale n. 423/2014, per lo spargimento dei liquami prodotti; dimostrazione della disponibilità dell’acqua occorrente per l’attività zootecnica); con successiva nota del 13/10/2020, l’ASM ha precisato che tali prescrizioni dovevano essere adempiute prima dell’avvio dei lavori;
- in data 12/10/2020, l’Ente civico intimato ha rilasciato il permesso di costruire in variante, condizionato al rispetto delle richiamate prescrizioni sanitarie.
1.2. L’impugnazione è affidata a plurimi