TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300005
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00005/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00518/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2020, proposto da
Salcas S.r.l., Sudimpianti di Colaiacovo Pietro &
Co. S.n.c., Digilio S.r.l., Ditta Individuale Colangelo Antonio, Dalle Colline Materane S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Matera, via Lucana n. 122;

contro

Comune di Stigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A L e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M S in Potenza, via Nazario Sauro 102;
Azienda Sanitaria Locale Matera (Asm), non costituita in giudizio;

nei confronti

Ditta Individuale Albano Immacolata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del Permesso di Costruire “in variante” n. 11/2020 del 12.10.2020 a firma del Responsabile Servizio II Urbanistica del Comune di Stigliano;

- della nota prot. 8005 del 5.10.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;

- del parere istruttorio del 9.10.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;
della nota prot. 8878 del 28.10.2020 a firma del Comandante della Polizia Locale e del Responsabile del Servizio II del Comune di Stigliano;

- della nota prot. 9116 del 5.11.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;

- della nota prot. 9460 del 17.11.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;

- ove occorra, dell'Ordinanza n. 42 del 14.8.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;

- ove occorra, dell'Ordinanza n. 49 del 21.09.2020 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Stigliano;

- ove occorra, del Permesso di Costruire n. 02/2020 del 19.02.2020 a firma del Responsabile del Servizio II Urbanistica del Comune di Stigliano;

- del parere prot. 2020-0048516 del 29.9.2020 a firma dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e di Prevenzione della Sanità e del Benessere Animale dell'ASL di Matera, acquisito in copia in data 16.10.2020, in parte qua;

- della nota prot. 20200051001 del 13.10.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale in parte qua;

- della nota prot. 20200057796 del 13.11.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale in parte qua;

- della nota prot. 2020-0062013 del 27.11.2020 a firma dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e della Sanità e Benessere Animale in parte qua.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Stigliano e di Ditta Individuale Albano Immacolata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 10/12/2020, le deducenti – società insediate nella Zona P.I.P. di contrada “Acinello” in agro di Stigliano (MT) – hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti specificati in epigrafe ed in particolare il provvedimento del 12/10/2020 con cui il Comune di Stigliano ha autorizzato la variante al permesso di costruire, rilasciato alla società controinteressata in data 19/2/2020, per la realizzazione di un complesso aziendale (composto da due stalle, due vasche di accumulo liquami scoperte, un cimitero aziendale, impianti ed uffici) da desinare ad allevamento di maiali (localizzato su terreni confinanti con detta area industriale), nonché il parere favorevole dell’Azienda sanitaria di Matera (ASM) del 29/9/2020.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- in data 19/2/2020, acquisiti i pareri igienici favorevoli dell’ASM del 7/2/2020 e del 10/2/2020, il Comune di Stigliano ha autorizzato la controinteressata a realizzare il predetto complesso aziendale;

- in data 25/5/2020, la controinteressata ha chiesto il rilascio di una variante al permesso di costruire per lo spostamento delle vasche di raccolta dei liquami. Su tale istanza l’ASM, con atto del 28/7/2020, ha espresso parere contrario, annullando i predetti pareri igienici favorevoli del 7/2/2020 e del 10/2/2020;
indi, l’Ente civico ha disposto la sospensione dei lavori con ordinanza del 14/8/2020;

- con istanza del 24/8/2020, la controinteressata ha presentato un nuovo progetto di variante per ottenere l’autorizzazione a delocalizzare e coprire le vasche dei liquami ed allargare la distanza tra le due stalle, chiedendo anche la sanatoria di quanto realizzato in difformità dall’originario titolo edilizio;

- con ordinanza del 21/9/2020, il Comune ha annullato la precedente ordinanza di sospensione dei lavori, disponendo che la realizzazione del progetto fosse subordinata all’ottenimento del parere favorevole dell’ASM ed al rilascio del permesso di costruire in variante;

- in data 29/9/2020, l’ASM ha espresso parere favorevole con prescrizioni (nulla osta dei Vigili del Fuoco per il sistema di raccolta del biogas;
rispetto dei parametri, stabiliti con la Delibera di Giunta regionale n. 423/2014, per lo spargimento dei liquami prodotti;
dimostrazione della disponibilità dell’acqua occorrente per l’attività zootecnica);
con successiva nota del 13/10/2020, l’ASM ha precisato che tali prescrizioni dovevano essere adempiute prima dell’avvio dei lavori;

- in data 12/10/2020, l’Ente civico intimato ha rilasciato il permesso di costruire in variante, condizionato al rispetto delle richiamate prescrizioni sanitarie.

1.2. L’impugnazione è affidata a plurimi motivi, appresso descritti e scrutinati.

2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, il Comune di Stigliano e la controinteressata, svolgendo in limine preliminari eccezioni.

3. Con ordinanza del 13/1/2021 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare proposta in uno al ricorso.

4. All’udienza pubblica del 21/12/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

6. Preliminarmente, vanno disattese:

- l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva delle imprese ricorrenti (per non aver dimostrato di svolgere alcuna attività nella zona P.I.P. di Stigliano, né comprovato l’effettività di alcun pregiudizio derivante dal contestato insediamento), in quanto, contrariamente alle obiezioni della controinteressata, vi è evidenza documentale che dette imprese svolgono la loro attività economica nella richiamata area industriale;
inoltre, deve ritenersi che l’oggettiva vicinitas spaziale di detti opifici con il nuovo complesso aziendale costituisce circostanza legittimante alla proposizione dell’impugnazione in esame, considerate le potenziali (temute) esternalità negative derivanti dall’insediamento di detta specifica realtà industriale, sub specie di minore salubrità dell’aria e di perdita di clientela (per una fattispecie analoga, cfr. T.A.R. Basilicata nn. 39 e 40 del 18/1/2022);

- l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (in ragione dell’omessa impugnazione del registro di carico e scarico, depositato in giudizio in data 7/11/2022, attestante la piena operatività dell’avversata attività aziendale), per l’assorbente ragione che detto registro non integra un atto amministrativo e, dunque, non vi era alcun onere di impugnarlo ai fini della conservazione dell’interesse ricorsuale;

- l’eccezione di difetto di giurisdizione relativamente alle censure con cui è dedotta l’illegittima localizzazione dell’allevamento in violazione delle distanze minime dalla zona P.I.P. ( infra ), considerata la vigenza del regime della c.d. doppia tutela che consente agli interessati di rivolgersi sia al giudice ordinario, qualora agiscano direttamente contro il vicino facendo valere posizioni di diritto soggettivo, sia il giudice amministrativo, qualora agiscano contro l'autorità pubblica che abbia male esercitato i propri poteri, facendo valere posizioni di interesse legittimo (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. IV, 14/1/2016, n. 81;
id., 31/3/2015, n. 1692).

7. Ciò premesso, è possibile procedere allo scrutinio dei singoli motivi di impugnazione.

7.1. Con il primo motivo è essenzialmente dedotta la violazione dell’art. 216, co. 2, del R.D. n. 1265/1934, in relazione alla localizzazione dell’allevamento per cui è causa in un’area che, ancorché classificata come “Zona E3” - Zona agricola produttiva, non sarebbe affatto isolata nelle campagne e lontana dalle abitazioni (come prescritto dall’invocata previsione normativa), ma posta al confine con la Zona P.I.P. del Comune di Stigliano, tenuto anche conto che l’art. 12 delle N.T.A. del P.I.P. prevede che ivi possono essere realizzati alloggi per il custode (contemplando, dunque, un uso abitativo della zona artigianale).

Il motivo è irricevibile per tardività, secondo quanto eccepito dalle controparti e già evidenziato nell’ordinanza cautelare pronunciata in questo giudizio.

Ed invero, l’avversata localizzazione dell’allevamento - su cui si incentra la doglianza in esame - risulta sostanzialmente immutata (difettando, dunque, un apprezzabile aliquid novi sul punto) rispetto a quanto già deciso con l’originario permesso di costruire del 19/2/2020, dove si consideri che con la variante in corsa d’opera (che, secondo quanto in essa testualmente prescritto, “ rimane in posizione di sostanziale collegamento con quello originario, avendone un rapporto di complementarietà ed accessorietà ”) sono stati autorizzati soltanto lo spostamento e la copertura delle vasche di raccolta dei liquami e l’allargamento della distanza tra le due stalle.

Talché, le relative doglianze avrebbero dovuto essere introdotte tempestivamente, nel rispetto del termine decadenziale di legge, considerato che i lavori assentiti sono iniziati, con opere visibili, sin dal 7/5/2020, mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 7/12/2020;
ciò tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Il termine di sessanta giorni per presentare un ricorso contro un permesso di costruire decorre dall'inizio dei lavori nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area ovvero laddove si contesti la violazione delle distanze da parte del terzo che si assume leso dall'altrui attività edificatoria ” (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. IV, 19/10/2021, n. 7019).

Parimenti tardiva, per le medesime ragioni, è la stessa impugnazione di detto originario provvedimento edilizio, pure introdotta nel presente gravame con la formula “ ove occorra ”.

7.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 268, co. 1, lett. f-bis), del D.lgs. n. 152/2006, secondo cui le emissioni odorigene, attratte nell’ambito della disciplina normativa delle emissioni in atmosfera, avrebbero dovuto essere assentite dalla Provincia con l’autorizzazione unica ambientale;
in ogni caso, qualora si volesse ritenere inapplicabile detta disposizione (per carenza delle relative norme attuative), l’ASM avrebbe dovuto prescrivere anche l’installazione dei cd. nasi elettronici, contemplati dalle Norme UNI n. 11761 del 3/10/2019, che consentono la misurazione continua dell’impatto olfattivo e del fastidio arrecato dalle sorgenti maleodoranti.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, secondo quanto eccepito dalle controparti e già evidenziato nell’ordinanza cautelare pronunciata in questo giudizio.

Deve, infatti, ritenersi che tale motivo attenga a profili di conformità ambientale/sanitaria eccentrici rispetto all’odierno thema decidendum (ossia il sindacato di legittimità di un titolo edilizio), mai integrato attraverso la proposizione di motivi aggiunti, poiché afferenti a momenti procedimentali e decisionali (in particolare quello di abilitazione all’esercizio dell’attività produttiva de qua ):

i) rispondenti a diverse finalità e di competenza di altre Autorità amministrative rispetto a quella comunale (peraltro neppure evocate in giudizio);

ii) non avviati (o comunque definiti) all’atto della proposizione del ricorso (momento al quale va traguardata la verifica ab origine dell’interesse all’impugnazione).

Talché, le relative censure, oltreché sottendere il sindacato di poteri amministrativi a quel momento non ancora esercitati, non risultano comunque sorrette da un interesse attuale e concreto.

Ciò, fermo restando che la ricorrente avrebbe ben potuto perseguire la tutela giurisdizionale avverso gli eventuali atti assentivi medio tempore intervenuti in materia sanitaria e ambientale, quand’anche maturati mediante i moduli semplificati della S.C.I.A., con le forme tipiche all’uopo approntate dall’ordinamento (cfr. art. 19 della L. n. 241/1990).

7.3. Con il terzo ed il quarto motivo è dedotta, essenzialmente, la violazione dell’art. 27, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui prevede che la vigilanza dell’attività edilizia deve assicurare “ la rispondenza ”, oltre che alle norme di legge e di regolamento ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, anche “ alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi ”, in quanto l’ASM, con il suddetto parere favorevole del 29/9/2020, aveva stabilito prescrizioni che la controinteressata avrebbe dovuto adempiere prima dell’inizio dei lavori.

Anche tali motivi sono inammissibili per carenza di interesse, secondo quanto dianzi esposto ( supra , par. 7.2), poiché afferenti ad aspetti (sanitari) che attengono più propriamente al piano dell’esercizio dell’attività industriale de qua e non già a quello, qui rilevante, della conformità alla normativa edilizia ed urbanistica (l’eccentricità del parere igienico rispetto al momento formativo e di validità del titolo edilizio è desumibile dalla nuova formulazione dell’art. 5, co. 3, del D.P.R. n. 380/2001).

D’altra parte, sotto altro profilo, l’invocato parere dell’ASM costituisce un atto endoprocedimentale sprovvisto di portata precettiva, talché deve escludersi che le prescrizioni in esso contenuto (ove non trasfuse in un atto provvedimentale dell’Autorità sanitaria) possano integrare quelle “ modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi ” significative nell’ottica applicativa dell’invocato art. 27 del D.P.R. n. 380/2001.

Sul punto, inoltre, merita evidenziare che risulta in atti la sopraggiunta nota ASM del 7/12/2021, atto inoppugnato, recante – all’esito di un sopralluogo in loco - parere igienico-sanitario favorevole all’esercizio dell’attività di allevamento suino in questione.

7.4. Con il quinto e il sesto motivo è dedotta, rispettivamente, la violazione degli artt. da 73 a 175 del D.lgs. n. 152/2006 (in materia delle acque e dei corpi idrici, in quanto le vasche di stoccaggio dei reflui della porcilaia non sarebbero state costruite in cemento armato o in altro materiale impermeabile e che ne assicura la tenuta, impedendo lo sversamento dei liquami e/o delle acque stoccate) e dell’art. 272, co. 1, del D.lgs. n. 152/2006 (in quanto l’allevamento di maiali di cui è causa non rientrerebbe nella deroga, contemplata da tale norma, per il maggiore peso vivo medio rispetto al limite, indicato nella Tabella 2, dell’Allegato IV della Parte I del citato decreto).

Anche tali censure sono inammissibili per le ragioni sopra esposte (cfr. par. 7.2).

7.5. Con il settimo motivo è dedotta la violazione delle NTA della Zona PIP, in quanto l’accesso all’allevamento in questione sarebbe previsto dalla strada dell’area P.I.P., in difetto dell’autorizzazione dell’Ente proprietario, ossia la Comunità Montana Collina Materana).

La censura è infondata, atteso che si fonda su un presupposto giuridico – l’intervenuta autorizzazione del contestato accesso viario – di cui la ricorrente non ha offerto alcuna evidenza documentale, vieppiù se si considera l’espressa contestazione di detto assunto da parte della difesa comunale (secondo cui, sia nell’originario permesso di costruire originario, sia in quello in variante, non risulta assentito l’accesso dalle strade del P.I.P. né autorizzata l’apertura di cancelli sulla strada del P.I.P. essendo assentita solo la costruzione e la realizzazione dei manufatti e delle opere indicati nei progetti presentati).

7.6. Con l’ottavo motivo è dedotta l’errata applicazione alle stalle dell’azienda zootecnica controinteressata dell’art. 26, co. 3, lett. c), del Regolamento del Codice della Strada, che prevede la distanza minima di 10 mt. dalla suddetta strada dell’area P.I.P., classificata come Strada extraurbana secondaria, in quanto tale norma si riferirebbe alle strade fuori dai centri abitati nelle zone edificabili in base allo strumento urbanistico generale o in base agli strumenti urbanistici attuativi, mentre, poiché le stalle della controinteressata sono ubicate in Zona Agricola, avrebbe dovuto trovare applicazione la distanza minima di 30 m., prevista dal comma 2 della citata disposizione.

La contestazione è irricevibile per tardività, secondo quanto dianzi rilevato ( supra , par. 7.1), poiché afferente a profili localizzativi già emergenti dall’originario permesso di costruire e non innovati dalla successiva variante in corso d’opera.

7.7. Con il nono motivo è dedotta la violazione dell’art. 39, co. 3, lett. f), delle NTA del Regolamento Urbanistico di Stigliano (secondo cui “ La realizzazione di annessi agricoli potrà essere assentita solo sulla base di uno specifico Piano Agricolo Aziendale, proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato, che attesti l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda agricola ”), poiché l’allevamento di suini per cui è causa avrebbe carattere industriale (spettando la direzione dell’impresa alla soccidante Martini s.p.a., società che fornirebbe anche il mangime per i suini e non essendo stato verificato che i liquami di stalla possano essere destinati ad agricoltura biologica, mediante spargimento sui terreni, in ragione di difficoltà orografiche).

La censura va respinta in quanto non vi è persuasiva evidenza probatoria del fatto che il rapporto di soccida con un’impresa industriale costituisca elemento idoneo ad escludere in assoluto l’utilizzabilità (anche) di foraggi aziendali (come dichiarato dalla stessa controinteressata), con conseguente conferma, quantomeno sotto questo profilo, del nesso – prescritto dalla normativa urbanistica comunale – di funzionalità tra l’allevamento in questione e la conduzione dell’azienda agricola della controinteressata.

8. A quanto sopra, consegue la complessiva reiezione del gravame, siccome in parte irricevibile, in parte inammissibile, in parte infondato.

9. In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

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