TAR Milano, sez. V, sentenza 2023-06-12, n. 202301465
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Pubblicato il 12/06/2023
N. 01465/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02654/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2654 del 2015, proposto da
Istituto Ortopedico Galeazzi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, M S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S G, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 308 - A.S.L. della Città di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/3882 in data 22 luglio 2015, in parte qua;
b) del D.D.G. Salute della Lombardia 24 luglio 2015, in parte qua;
c) della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/1185 in data 20 dicembre 2013, in parte qua;
d) della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/2989 in data 23 dicembre 2014, in parte qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la memoria depositata in data 18.4.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La società ricorrente, ente gestore di più strutture ospedaliere accreditate con il Servizio sanitario regionale, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, ha impugnato la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/3882 in data 22 luglio 2015, il D.D.G. Salute della Lombardia 24 luglio 2015, la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/1185 in data 20 dicembre 2013 e la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/2989 in data 23 dicembre 2014, tutte nella parte in cui hanno determinato i criteri di riconoscimento delle c.d. “funzioni non tariffate” per l’esercizio 2014 e hanno quantificato il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni nei confronti dei privati erogatori.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, con atto di mero stile, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 18.4.2023 parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, a fronte delle pronunce di questo Tribunale (tra cui le sentenze sez. III n. 2268/2020, 1616, 1617 e 1618 del 2019) e del Consiglio di Stato (tra cui le sentenze sez. III n. 4166/2021 e n. 3719/2021) in relazione a questioni analoghe a quelle oggetto del ricorso.
Ha quindi chiesto che venisse dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con la compensazione delle spese di giudizio.
All’udienza del giorno 8 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Alla luce di quanto sopra dedotto, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della definizione in rito del gravame e considerando che la Regione non ha svolto attività difensiva, essendosi limitata all’atto di costituzione.