TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-12-17, n. 201412838
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Testo completo
N. 12838/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08661/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8661 del 2004, proposto da:
Losasso M R, rappresentato e difeso dall’Avv. V P, con domicilio eletto presso la Sig.ra Giovanna Intiso in Roma, Via V. Silvilla n. 34;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della nota prot. n. 3956 del 20.5.2004, notificata il 31.5.2004, e del decreto del Direttore centrale per le Risorse umane, recante il non riavviamento del ricorrente ad altro corso in seguito alla dimissione dal 157° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, a decorrere dal 13.12.2003, per il mancato superamento degli esami di fine corso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, ammesso al 157° corso per allievi agenti in prova della Polizia di Stato, a seguito del superamento delle relative prove di accesso, successivamente, non avendo superato gli esami di fine corso, con decreto datato 12.12.2003, è stato dichiarato dimesso dallo stesso, a decorrere dal 13.12.2003.
Nel predetto decreto, che disponeva le dimissioni del Sig. Losasso, si prevedeva anche questi sarebbe stato “ammesso a ripetere, per una sola volta, il secondo semestre del” successivo “corso allievi agenti” .
Con nota prot. n. 3956 del 20.5.2004, notificata il 31.5.2004, è stato comunicato che lo stesso non sarebbe stato avviato ad altro corso, in quanto la possibilità di frequentare il secondo semestre del corso successivo non era prevista dall’art. 6 ter, lett. e), del d.P.R. n. 335/1982, come introdotto dall’art. 4 bis del d.lgs. n. 197/1995, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 53/2001.
Avverso la nota in ultimo menzionata, nonché il decreto del Direttore centrale per le Risorse umane ivi citato è stato proposto il ricorso in esame, nel quale sono state dedotte le seguenti censure: