TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-10-15, n. 202101505
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Testo completo
Pubblicato il 15/10/2021
N. 01505/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da EN GO società agricola a r. l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Sgobba e dall’avv. Michele Pugliese, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in persona del Ministro p. t., Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, sono legalmente domiciliati;
nei confronti
Norbalabor S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco D’Angelo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il decreto prot. n. 6380 del 26/06/2017, recapitato in data 30/06/2017, con il quale il Soprintendente p. t. della città metropolitana di Bari ha comunicato la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 42/2004 dei beni mobili contenuti all’interno della ex-Cantina sociale popolare sita in via Golgota n. 18 in Conversano (Ba), di proprietà della società ricorrente; 2) la nota prot. n. 2433 del 09/03/2017, con la quale la Soprintendenza per la città metropolitana di Bari ha proposto al Segretario Regionale del Mi.b.a.c.t. l’adozione del provvedimento di tutela vincolistica, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004, dei beni mobili di proprietà della società ricorrente, richiamata per relationem nel decreto impugnato; 3) il parere positivo reso dalla competente Commissione regionale, riunitasi in data 15/06/2017, ai sensi dell’art. 39 del D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014, richiamato per relationem nel decreto impugnato; 4) la relazione storico-artistica e l’elenco dei beni insistenti nella ex-Cantina sociale, entrambe allegate al provvedimento impugnato; 5) la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2432 del 09/03/2017; 6) ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 4.6.2018, per l’annullamento, nei limiti di interesse della ricorrente, della nota prot. n. 2795 del 07/03/2018, pervenuta alla società in data 10/04/2018, con la quale il Soprintendente p. t. del Mi.b.a.c.t. di Bari ha dichiarato la nullità della procedura attivata dalla Banca di Credito cooperativo di Conversano nei confronti della Norbalabor S.r.l. relativa al pignoramento dell’immobile oggetto della presente controversia; ed ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 1.3.2021, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto prot. n. 184 dell’11/11/2020 e l’allegata relazione, entrambi recapitati in data 23/12/2020, con i quali il Segretario regionale ad interim per la Puglia del Mi.b.a.c.t. ha comunicato, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004, le prescrizioni di utilizzo delle p.lle 2032/p - 4225 - 2034 - 3094 relative ai beni immobili ubicati all’interno della ex-Cantina sociale popolare sita in via Golgota n. 18 in Conversano (Ba); 2) la nota prot. n. 5886 del 23/07/2020 della competente Soprintendenza di Bari con la quale è stata proposta l’adozione del provvedimento di tutela vincolistica, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 dei predetti immobili; 3) la nota prot. n. 5882 del 23/07/2020 con la quale la Soprintendenza di Bari ha dato comunicazione agli interessati dell’avvio del relativo procedimento; 4) il parere positivo reso dalla Commissione regionale del patrimonio culturale della Puglia, riunitasi il giorno 06/11/2020; 5) ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bari e della società Norbalabor;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La società ricorrente, proprietaria del complesso denominato Cantina sociale popolare sito in Conversano (Ba), via Golgota n. 18, consistente in un manufatto che - diversi anni prima della emissione del decreto di trasferimento emesso a seguito di una vendita senza incanto - era adibito alla produzione di vino e distillati, in data 14/03/2017 riceveva la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2432 del 09/03/2017, con la quale iniziava l’ iter per l’apposizione del vincolo di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 42/2004.
La predetta comunicazione non veniva riscontrata dalla società ricorrente che riceveva in data 30/06/2017 il decreto prot. n. 6380 del 26/06/2017, con il quale il Soprintendente della città metropolitana di Bari comunicava la dichiarazione di interesse culturale dei beni mobili contenuti all’interno della ex-Cantina sociale popolare sita in via Golgota n. 18, in Conversano.
Insorge la ricorrente, con il ricorso introduttivo, notificato il 29.9.2017 e depositato il 27.10.2017, per impugnare gli atti indicati in epigrafe.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) in via generale, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 13 e- 14 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di pubblico interesse, illogicità ed ingiustizia manifesta; in via più specifica: 1.a) in limine litis , apposizione del vincolo tout court è illegittima perché il Mi.b.a.c.t. non avrebbe svolto adeguata istruttoria nell’individuazione dei beni meritevoli di tutela; 1.b) eccesso di potere per difetto d’istruttoria con specifico riferimento all’imposizione del vincolo; 1.c) eccesso di potere per incongruità di motivazione, perplessità e contraddittorietà; 1.d) eccesso di potere per omessa comparazione d’interessi ed estrema genericità del provvedimento impugnato; 2) istanza istruttoria sullo stato dei beni sottoposti a vincolo attraverso la nomina di un C.T.U. esperto in materia, al fine di verificare - in contraddittorio tra le parti - quali sono i beni mobili e immobili che possono essere