TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2015-02-12, n. 201500621

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2015-02-12, n. 201500621
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500621
Data del deposito : 12 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00752/2015 REG.RIC.

N. 00621/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00752/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 752 del 2015, proposto da:


A M, rappresentata e difesa dagli avv.ti G C, T V e G G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S V in Roma, piazza della Libertà, 20;


contro

Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza dirigenziale di sfratto notificata alla ricorrente in data 11.12.2014, con la quale è stato intimato il rilascio dell’immobile a civile abitazione posto in Carini, via Bulotta n. 52 contraddistinto al catasto al Foglio MU, particella 305, sub 12, piano 2° scala b, libero da persone e cose entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento;

- della relazione particolareggiata asseritamente redatta dall'amministratore giudiziario, di data e contenuto sconosciuti, nella quale pur si dà atto dell'occupazione dell'immobile della ricorrente con il proprio nucleo familiare, in qualità di coniuge del destinatario del provvedimento di confisca;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento di sfratto impugnato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto cautelare monocratico presidenziale n. 237/15 del 16.1.15;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma;

Considerato che il Collegio ritiene necessario acquisire documentazione inerente alla fattispecie in esame consistente in una dettagliata relazione, corredata da adeguata documentazione, relativa ai fatti di causa, da depositare in giudizio entro trenta giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza;

Considerato che, comunque, nelle more appare opportuno confermare la disposizione di cui al decreto cautelare presidenziale in epigrafe, inerendo il provvedimento impugnato ad esigenze primarie della ricorrente;

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