TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-06-13, n. 202207798

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-06-13, n. 202207798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207798
Data del deposito : 13 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2022

N. 07798/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12880/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12880 del 2019, proposto da Slk Trading S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F A, P G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del provvedimento del 5 luglio 2019 avente ad oggetto “Sospensione autorizzazione Traders - S.L.K. TRADING S.r.l. p.Iva 13654811002”, comunicato a mezzo PEC alla società in pari data;

- per quanto occorrer possa, dell’avviso di sospensione prot. n. 3451/RU del 10 giugno 2019, richiamato nel provvedimento di cui sopra;

- per quanto occorrer possa, dell’avviso di sospensione prot. n. 3451/RU del 10 giugno 2019, richiamato nel provvedimento di cui sopra;

- di ogni atto presupposto e connesso, anche non conosciuto, ivi incluso il processo verbale di verifica e constatazione dell’8 aprile 2019, prot. 21433/RU, predisposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La SLK Trading s.r.l. è una società commerciale costituita in data 23.12.2015 che ha quale oggetto sociale, in base all’atto costitutivo, tra gli altri, il commercio di prodotti petroliferi, oli minerali e prodotti derivati dal petrolio.

In data 26.09.2018, l’amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società, ha presentato all’Ufficio delle Dogane e Monopoli istanza per l’autorizzazione all’attività di stoccaggio di prodotti energetici “presso depositi di terzi” ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 945, legge n. 205 del 2017.

Con provvedimento rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in data 26 settembre 2018 veniva autorizzata, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 945, legge n. 205 del 2017, a svolgere l’attività di stoccaggio “presso depositi di terzi” dei seguenti prodotti energetici sottoposti ad accisa: i) gasolio “non colorato” codice E430; ii) gasolio “colorato” codice E440; iii) benzina senza piombo codice E420. L’autorizzazione rilasciata, identificata dal n. 000000D8FFI13654811002, aveva “validità dal 29/09/2018 al 25/09/2020”.

A seguito di un controllo fiscale condotto in data dalla Guardia di Finanza, i funzionari redigevano in data 3 aprile 2019 un “processo verbale di verifica e contestazione” in cui venivano rilevate una serie di irregolarità fiscali. In particolare, risultava: i) l’omesso versamento dell’IVA pari a Euro 3.473.484,52 in relazione alle cessioni intracomunitarie dichiarate per l’anno di imposta 2017, in quanto la società non risultava ottemperare ai requisiti di legge previsti per effettuare acquisti o importazioni in qualità di “esportatore abituale” che avrebbe consentito di non applicare l’imposta sul valore aggiunto (art. 41, d.l. 30 agosto 1993, n. 331); ii) l’indebito utilizzo per l’anno di imposta 2018 del plafond IVA che ha comportato il mancato versamento di un importo pari a Euro 6.028,00 a titolo di imposta di valore aggiunto non versata. I

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi