TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2012-07-31, n. 201203699
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N. 03699/2012 REG.PROV.COLL.
N. 13840/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13840 del 1993, proposto da:
P R R, Capitanio Giuseppina e Palumbo A R, rappresentati e difesi dagli avv. A A e Luigi D'Angiolella, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
Ministero Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione concorso graduatoria docente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti impugnavano i Decreti del Provveditorato degli studi di Frosinone con i quali le stesse erano state escluse dalla graduatoria del 30.3.1993, pubblicata in G.U. IV serie speciale n. 44 del 4.6.1993, la graduatoria stessa e tutti gli atti presupposti o consequenziali lesivi dei loro interessi, chiedendone l’annullamento.
In particolare, con D.M. 12.7.1989, il Ministero della Pubblica Istruzione aveva bandito un concorso per titoli per l’accesso alle cattedre e ai posti vaganti nelle scuole statali ponendo tra i requisiti la maturazione di un periodo di insegnamento prestato di 360 giorni, compreso tra l’anno scolastico 1982/83 e l’anno scolastico 1988/89, e il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per le scuole elementari, prevedendo peraltro che si potesse prescindere dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso qualora l’aspirante fosse in possesso di un titolo di specializzazione di cui all’art. 8 del D.P.R. N. 970/1975.
Successivamente il D.M. del 30.3.1993 aveva riaperto i termini per l’inserimento nella graduatoria non prevedendo più, però, l’equiparazione tra il superamento delle prove di un precedente concorso e il possesso di un titolo di specializzazione di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 970/1975 .
Le ricorrenti in possesso di un titolo di specializzazione avevano domanda dopo la riapertura dei termini ed erano state escluse perché per l’assenza superamento delle prove di un precedente concorso non operando più, in forza di quanto previsto nell’O.M. del 30.3.1993, la suindicata equiparazione tra il superamento del concorso e il titolo di specializzazione.
Le stesse, quindi, dopo aver impugnato con ricorso di cui al R.G. 13837/ 1993 il D.M. del 30.3.1993, sostenendo l’illegittimità della mancata previsione dell’equiparazione, impugnavano , con il presente ricorso, i provvedimenti applicativi di esclusione.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato eccependo l’illegittimità territoriale dell’adito T.A.R..
La causa veniva chiamata all’udienza pubblica dell’11 luglio 2012 e trattenuta in decisione, in assenza del procuratore di parte ricorrente.
DIRITTO
1) In primo luogo il Collegio si deve pronunciare sulla questione dell’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. sollevata dalla difesa dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 15 del c.p.a., in considerazione della circostanza che i decreti impugnati fossero sati adottati dal Provveditorato degli studi di Frosinone.
L’eccezione si rivela infondata in quanto l’incompetenza territoriale non è più rilevabile.
Il principio del nuovo codice che, com’è noto, ha reso l’incompetenza territoriale rilevabile d’ufficio non è, difatti, applicabile nel caso di specie in quanto prima dell’entrata in vigore del nuovo processo erano già spirati i termini di proposizione del regolamento di competenza.
Secondo quanto indicato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione, se è vero che la nuova disciplina del processo amministrativo è applicabile ai giudizi tuttora pendenti, ancorché instaurati sotto il vigore della normativa previgente, tuttavia la rilevabilità ex officio della descritta situazione di incompetenza territoriale è nello specifico impedita dalla circostanza che nel giudizio si è precedentemente verificata sul punto una preclusione, la quale, secondo il principio "tempus regit actum" (indiscutibilmente applicabile anche in ambito processuale), appare oggi intangibile (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 3 novembre 2010, n. 22276;T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 29 novembre, 2010 n. 25930).
2) Il ricorso deve essere dichiarato perento per quanto riguarda i ricorrenti P R R e Capitanio Giuseppina.
Il ricorso, come indicato, è stato notificato il 4.11.1993 e depositato il 27.11.1993, e non risulta essere stata presentata istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, se non per quanto riguarda la Sig.ra Palumbo A R, che ha provveduto in data 25.1.2011.
Trattasi, quindi, di ricorso ultraquinquennale per il quale alcuni dei ricorrenti non hanno presentato istanza di fissazione di udienza a firma congiunta della parte e dal difensore entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 1 dell’allegato 3 del medesimo codice.
Inoltre, fissata ugualmente l’udienza di discussione, il procuratore delle parti ricorrenti, pur avendo presenziato all’udienza pubblica del 4.4.2012, non ha effettuato alcuna dichiarazione di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 82, comma 2, del c.p.a., per P R R e Capitanio Giuseppino e non ha presenziato l’udienza dell’11.7.2012, pur avendo avuto comunicazione dell’intervenuta fissazione in data 3.6.2012.
Per tale motivo il ricorso va dichiarato perento ai sensi dell’art. 82 del c.p.a. per quanto riguarda le suindicate parti ricorrenti.
3) In ordine alla restante posizione di Palumbo A R, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per sopravenuta carenza di interesse.
Il decreto di esclusione impugnato in questa sede risulta essere meramente applicativo dell’art. 2 del D.M. del 30.3.1993, che prevedeva in modo tassativo che per la partecipazione al concorso fosse necessario il possesso, alla data di scadenza della presentazione delle domande, di questi due requisiti: (i) aver maturato di un periodo di insegnamento prestato di 360 giorni a partire dall’anno scolastico 1989/90;(ii) l’intervenuto il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per le scuole elementari, senza fare alcun riferimento, a quest’ultimo riguardo, alla possibilità di un alternativo requisito costituito dal possesso di un titolo di specializzazione di cui all’art. 8 del D.P.R. N. 970/1975, che non è stato affatto contemplato nel D.M. in questione.
Il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale risultava quindi atto dovuto e meramente applicativo rispetto a quanto contenuto nel D.M. indicato, lex specialis del procedimento in questione.
Il D.M. del 30.3.1993 era difatti stato impugnato da parte ricorrente dinanzi a questo stesso T.A.R., con il ricorso iscritto al RG di cui al 13837/1993, ma il giudizio è stato dichiarato perento con Decreto Presidenziale n. 7220/2011, dell’8.6.2011, ai sensi dell’art. 85 del c.p.a. “Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza”.
Essendo divenuto, quindi, ormai inoppugnabile l’atto presupposto, costituito dal D.M. del 30.3.1993, in seguito alla perenzione del relativo giudizio, l’impugnazione dell’atto applicativo di esclusione si palesa ormai come improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante difatti l’intervenuta inoppugnabilità dell’atto presupposto, nessuna utilità sarebbe ritraibile dall'accoglimento delle censure nei confronti dell’atto applicativo, in forza della perdurante efficacia del primo.
Ciò tanto più nel caso di specie dove i motivi di impugnativa, sono tutti volti a richiamare l’illegittimità derivata del provvedimento di esclusione, a causa dell’illegittimità di quanto previsto sui requisiti di ammissione nell’indicato D.M. del 30.3.1993 oggetto di impugnativa nel ricorso poi perento.
4) In considerazione della natura processuale delle pronunce e della peculiarità della fattispecie il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.