TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-11-03, n. 202302462

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-11-03, n. 202302462
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302462
Data del deposito : 3 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2023

N. 02462/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01418/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 72- bis e74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2017, proposto da
I I, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 913/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, recante condanna del Comune di Scafati al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 135.547,93, oltre interessi ulteriori fino al saldo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista l’ordinanza n. 192 del 06.02.2018, che ha sospeso il presente giudizio fino all’approvazione della deliberazione di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243- quater , commi 1 e 3 TUEL;

Rilevato che l’istruttoria compiuta ha permesso di appurare che il piano di riequilibrio del Comune di Scafati è stato approvato con deliberazione della Corte dei conti n. 11/2020;

Dato atto che il processo si è estinto, non essendo stata presentata istanza di fissazione di udienza, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’atto che ha fatto venir meno la causa della sospensione;

Ritenuto di compensare le spese del giudizio, per la natura formale della decisione.

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