TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-07-07, n. 201509131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2015-07-07, n. 201509131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201509131
Data del deposito : 7 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08180/2012 REG.RIC.

N. 09131/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08180/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8180 del 2012, proposto da:
Soc Geas Srl, rappresentato e difeso dagli avv. S V, M B, G B C, con domicilio eletto presso G B C in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 99;

contro

Gse - Gestore Per i Servizi Energetici Spa, rappresentato e difeso dagli avv. A S, A P, M Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso A S in Roma, Via Bradano, 26;

nei confronti di

Consorzio Asi - Siracusa;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento GSE/P20120106444 del 19 giugno 2012, avente ad oggetto "Comunicazione dell'esito finale della richiesta di concessione della tariffa incentivante, ai sensi del

DM

5 maggio 2011, relativa all'impianto Fotovoltaico denominato FV ANITA, di potenza pari a 991,44 kW, ubicato in c.da Volpiglione, s.n.c. 96011 Comune di AUGUSTA (SR) località c.da Volpiglione, identificato con il numero N. 611388, Soggetto Responsabile GEAS S.R.L." nella parte in cui ha negato il riconoscimento dell'incentivo previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, n. 52804, riconoscendo alla Società ricorrente una tariffa pari a 0,2910 euro/kWh, in luogo di quella richiesta pari a 0,3060 euro/kWh.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore Per i Servizi Energetici Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2015 la dott.ssa M Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società GEAS S.r.l. è titolare dell'impianto fotovoltaico denominato FV ANITA, di potenza pari a 991,44 kW, sito nel Comune di Augusta, in località c/da Volpiglione. L'impianto è entrato in esercizio in data 29 giugno 2011 e l'area su cui è stato realizzato, riportata nel Nuovo Catasto Terreni al foglio di mappa n. 74 p.11e nn. nn. 508 (ex 438), 439 e 440, ricade nella zona di sviluppo industriale del Comune, classificata dal Piano Regolatore Generale come "Zona Territoriale Omogenea D — Sottozona D/2 — Industrie del Piano A.S.I", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica. Pertanto, la ricorrente chiedeva la maggiorazione tariffaria ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, n. 52804 ("Quarto Conto Energia"). Quest'ultimo, come è noto, attribuisce un incremento della componente incentivante della tariffa pari al 5% agli impianti fotovoltaici "ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o siti contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni".

Il GSE respingeva detta richiesta di maggiorazione tariffaria - con provvedimento GSE/P20120106444- sul presupposto che, ai sensi del certificato di destinazione urbanistica, risultava che, sebbene il terreno fosse ubicato in area industriale come da PRG vigente, tuttavia detta zona era disciplinata dall’art. 22 delle NTA secondo cui “Le sottozone individuate nelle tavole di piano con il simbolo letterale D/2 sono aree già individuate e vincolate dal Piano di Sviluppo Industriale. Per esse valgono le norme approvate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in sede della relativa legislazione settoriale e quelle specifiche del P.R. dell’Area industriale del Siracusano (Piano ASI) approvato con D.P.R.S. in data 29.09.1973. Nel P.R.A.S.I.S. aggiornato e adottato dal Consiglio Generale dell’ASI con delibera n. 33 del 29.11.2004 le part.lle ricadono in zona agricola esterna agli agglomerati previsti dal vigente P.R.A.S.I.S ed in esse si applicano il penultimo e l’ultimo comma dell’art. 8 e l’art. 18 delle NTA del predetto piano”.

Si costituiva in giudizio il GSE depositando memorie difensive.

Nella camera di consiglio del 15.11.2012 la sospensiva veniva riunita al merito. Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Deduce la ricorrente: Violazione dell'art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, n. 52804 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici";
Violazione dell'art. 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e degli articoli 5 e 6 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione;
Eccesso di potere per disparità di trattamento.

In sintesi, sostiene la ricorrente di avere diritto alla maggiorazione tariffaria in quanto, ai sensi del certificato di destinazione urbanistica, l'area dell'impianto appartiene a "Zona Territoriale Omogenea D — Sottozona D/2 —Industrie del Piano A.S.I" e l'unico riferimento a presunte zone agricole era contenuto nella nota informativa riportata in calce al detto certificato, cui non poteva in ogni caso attribuirsi valenza prescrittiva e che, peraltro, faceva riferimento non già al Piano Regolatore generale, bensì al P.R.A.S.I.S.

Inoltre, sostiene la ricorrente che in ordine alla classificazione urbanistica dell'area occupata dall'impianto qui in esame esisterebbe un apparente contrasto tra quanto stabilito dal P.R.G. del Comune di Augusta ed il P.R.A.S.I.S. aggiornato, approvato dal Consiglio generale dell'A.S.I. di

Siracusa con delibera n. 33 del 29/11/2004. In particolare, mentre il P.R.G. colloca l'area in una zona a vocazione industriale, il P.R.A.S.I.S. la dichiara inclusa tra le aree esterne agli agglomerati industriali utilizzabili solo per attività agricole. Sostiene poi che questo contrasto potrebbe essere sanato solo ove la classificazione di area agricola esterna fosse considerata una specificazione della vocazione comunque industriale dell’area come da PRG. Infine, sostiene che il PRG prevalga sul piano ASI non recepito dallo stesso strumento pianificatorio.

Le censure non sono fondate. Infatti, occorre premettere che il rapporto tra piano ASI e PRG è già stato indagato dalla giurisprudenza amministrativa con un indirizzo – cui questo Collegio ritiene di non doversi discostare – secondo il quale “I comuni, in sede di redazione dei propri piani regolatori, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel piano regolatore del consorzio ASI, ma qualora ciò non avvenga va escluso ogni effetto automatico di conformazione dell'uso del territorio, potendo unicamente i consorzi ASI reagire con gli ordinari strumenti giurisdizionali avverso l'inadempimento dei comuni (Cassazione Civile, sezione I, 23 marzo 2001 numero 4200;
Idem, II, 13.11.1996 n. 9941). Pertanto , in assenza di recepimento delle prescrizioni dei piani regolatori dei consorzi ASI nell'ambito dei piani regolatori comunali successivamente adottati, dette prescrizioni non sono rilevanti come parametro di legittimità di atti amministrativi. Ciò posto, la sorte dei suoli ricompresi nell'ambito di un piano regolatore ASI recepito nel piano regolatore comunale e destinati ad insediamenti è quella di essere liberamente utilizzati dai privati proprietari in conformità alla destinazione impressa dal piano”.

Nella fattispecie in esame risulta de plano che: a) il Piano ASI fosse antecedente al PRG ed in particolare fosse stato adottato con D.P.R.S. del 29.09.1973;
b) il PRG fu adottato successivamente con decreto assessoriale n. 171 del 17.10.1975;
c) che detto PRG ha recepito espressamente le prescrizioni del piano ASI all’art. 22 delle NTA. Pertanto, correttamente il GSE ha ritenuto che il terreno in oggetto non rientrasse tra le zone industriali, bensì tra quelle “agricole esterne agli agglomerati previsti nel vigente PRASIS”. Peraltro, l'art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, n. 52804 ("Quarto Conto Energia") attribuisce un incremento della componente incentivante della tariffa pari al 5% agli impianti fotovoltaici "ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali”. Poiché nella fattispecie qui in esame la zona è classificata esternamente all’area industriale (e ciò non costituisce una specificazione della prima) dai pertinenti strumenti urbanistici (ossia dal Piano ASI così come recepito dal PRG), la ricorrente non vanta il diritto alla maggiorazione tariffaria. Conseguentemente il ricorso deve essere respinto. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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