TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300285
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/04/2023
N. 00285/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa e la Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante, 23/25;
per l'annullamento:
– del dispaccio n. M_D GMIL REG2018 0332158 datato 11.6.2018 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare – II Reparto – 5^ Divisione – Stato giuridico e avanzamento sottufficiali, notificato in data 19.6.2018, con il quale il Direttore della Divisione ha comunicato l'esclusione del ricorrente dall'aliquota di avanzamento del 31.12.2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1050 comma 4 del d. lgs. n. 66/2010;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in particolare della nota prot. n. 04.03.27/18121 in data 3.9.2018, comunicata in data 4.9.2018, con la quale il Comandante in II della Capitaneria di Porto di -OMISSIS- ha rigettato la proposta di imbarco su una dipendente unità navale avanzata dal ricorrente.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a. , con i relativi allegati;
Vista la documentata relazione di chiarimenti di P in data 15.12.2022, in adempimento alla ordinanza presidenziale istruttoria n. 358 del 2022;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Dato atto che in data 17.1.2023 il ricorso è stato assegnato al magistrato relatore in vista della udienza straordinaria per la discussione nel merito, fissata per il 20.4.2023;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20.4.2023 il pres. M B e uditi per le parti gli avvocati G. Rimini per il ricorrente e l’avv. dello Stato L. Salis per la p.a. ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 12.9.2018 e tempestivamente depositato in Segreteria il ricorrente, militare in servizio presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS- con il grado di 2° Capo NP/Cna, ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe, recanti la propria esclusione dall’aliquota di avanzamento del 31.12.2017.
In particolare, il ricorso ha ad oggetto la impugnazione del dispaccio ministeriale in data 11.6.2018, con il quale è stata decretata l’esclusione del sottufficiale dalla valutazione per l’avanzamento, e ciò in base a quanto disposto dall’art. 1050, comma 4, del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare, in seguito anche COM), per il quale “nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3 è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti”.
Espone il ricorrente di essere in possesso della qualifica di nocchiere di porto con specialità/abilitazione conduttore nucleo automezzi (NP/Cna), acquisita in seguito al superamento di un corso di specializzazione presso l’Autoreparto principale della Marina Militare di -OMISSIS- svoltosi nel 1997, come attestato dal Mod. 5MM agli atti della Capitaneria di Porto di -OMISSIS-.
Orbene, poiché l’art. 1275 del d. lgs. n. 66/2010 prevede espressamente che “1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 2. Ai fini dell’avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre