TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-06-03, n. 202401872

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-06-03, n. 202401872
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401872
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 01872/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02301/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2301 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati G R, Vincenzo Airo', R D M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;



per l'annullamento

Del provvedimento Prot. -OMISSIS- del 22.10.2021 con il quale il Comune di C ha espresso il diniego alla domanda di condono edilizio registrata con protocollo n. -OMISSIS- del 15.02.1995, inerente la villetta ad una elevazione fuori terra oltre locale accessorio esterno sita in Contrada Milioti indicata in catasto al foglio -OMISSIS-

ove occorra del preavviso di diniego del 29.04.2021;

ove occorra della relazione protocollo n.-OMISSIS- del 18.10.1993 dei tecnici comunali;

ogni altro atto presupposto e/o connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato i coniugi -OMISSIS-hanno dedotto le circostanze appresso esposte. Essi sono proprietari di un immobile sito in C nella contrada Milioti, realizzato in assenza di titolo edilizio distinto in catasto al foglio -OMISSIS-.

2. L’area sulla quale insiste l’immobile in questione risulta classificata come zona C con indice di edificabilità di 0,60 mc/mq, così come previsto dall’art. 16 delle NTA del PRG vigente e non risulta sottoposta ad alcun vincolo di in edificabilità assoluta.

In relazione al predetto immobile, in data del 15.01.1993 è stato elevato “processo verbale di contravvenzione” da parte della Polizia Municipale di C nei confronti di -OMISSIS- per averlo realizzato in assenza di titolo edilizio.

3. Invero, tra il 1992 e 1993 sono state contestate anche altre opere abusive ricadenti nell’originaria particella -OMISSIS- del NCT la cui proprietà risultava indivisa tra diversi soggetti, tra i quali, anche gli odierni ricorrenti. Da tali contestazione, invero, è scaturito un procedimento penale per una asserita lottizzazione abusiva.

4. I ricorrenti, come altri proprietari, hanno presentato domanda di condono n. -OMISSIS- del 15.02.1995. Hanno evidenziato che, ciascuna domanda di sanatoria, presentata dai vari comproprietari, riguardava un’unità immobiliare avente cubatura inferiore a 750 mc e che la somma totale della cubatura di tutti gli immobili, realizzati all’interno del lotto ( ex -OMISSIS-), risulta inferiore a mc.3000 - pertanto in conformità ai parametri stabiliti dalla L.724/94.

5. A seguito delle domande di condono, il processo penale vertente sulla contestata lottizzazione abusiva, che coinvolgeva anche i ricorrenti, si è concluso con sentenza del 1-OMISSIS-della Corte di Appello 2a sezione penale di Palermo, la quale ha dichiarato di “non doversi procedere nei confronti di costoro in ordine ai reati urbanistici ed edilizi loro ascritti……. per intervenuta sanatoria edilizia”.

6. A seguito di nuovo accatastamento della particella originari (-OMISSIS-) le nuove unità immobiliari (tutte villette con corte) venivano denominate con le particelle -OMISSIS-

7. Nel 2011 gli odierni ricorrenti sono divenuti proprietari esclusivi della particella -OMISSIS- a seguito di divisione.

8. A distanza di oltre 26 anni dalla presentazione della domanda di condono e 23 dalla sentenza di proscioglimento, tuttavia, con nota del 29.04.2021 prot. n. -OMISSIS-, il Comune di C ha comunicato il preavviso di diniego della domanda di condono ritenendola non accoglibile a fronte della presunta lottizzazione abusiva che interessa, tra gli altri, anche l’immobile degli odierni ricorrenti, i quali hanno presentato osservazioni.

9. Tanto premesso, con un primo motivo hanno contestato la legittimità del diniego di condono per i)violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 bis della l. 241/90; violazione e falsa applicazione della l.r. 37/1985; difetto d’istruttoria, carenza di motivazione, difetto dei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, violazione del principio di proporzionalità. Sul mancato riconoscimento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso; violazione del principio di affidamento.

9.1. Hanno sostenuto che si è formato il provvedimento di tacito assenso ai sensi dell’art. 39, comma 4, L. 724/1994, decorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono, come risulterebbe in maniera inequivocabile delle seguenti circostanze:

-con provvedimento prot. -OMISSIS-del 26/03/1992, giusta richiesta prot. -OMISSIS-del 27/02/1992, il sindaco pro tempore aveva autorizzato ai sensi dell’art. 13 della L.47/85 l’esecuzione dei muri di recinzione in sanatoria previo versamento dell’oblazione di L. 500.000;

-il Comune nel 2011 ha assentito il frazionamento dell’unità immobiliare in questione senza sollevare alcuna obiezione;

- la sentenza penale ha escluso l’ipotesi di una lottizzazione abusiva, stante la presentazione delle istanze di condono, riconoscendo la sussistenza di singoli abusi edilizi.

9.2. Né sussisterebbero i presupposti per un annullamento in autotutela della concessione auto assentita.

10. Con un secondo motivo hanno lamentato una violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 bis della l. 241/90; violazione e falsa applicazione della l.r. 37/1985; difetto d’istruttoria, carenza di motivazione, difetto dei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, violazione del principio di proporzionalità. sul mancato riconoscimento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso; violazione del principio di affidamento.

10.1. Hanno evidenziato che gli immobili (tra cui quello in esame) ricadenti nella ex particella 796, sono certamente ammissibili a condono, atteso che:

-ricadono all’interno di un tessuto antropizzato dove sono presenti altre villette per le quali non v’è alcuna contestazione;

-rispettano la pianificazione di zona impressa dal PRG, in quanto il complesso delle opere di cui alla ex -OMISSIS- realizza in concreto una cubatura ben al di sotto del valore di 0,60 mc/mq previsto dall’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di C.;

-rispettano i parametri della disciplina del condono;

-non sono soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta.

Senza motivazione il Comune avrebbe accomunato la posizione della ex particella 830 e -OMISSIS-; inoltre, a fronte di diverse domande di condono avrebbe dovuto adottare singoli provvedimenti di diniego.

10.2. Il provvedimento non tiene conto della sentenza penale ormai passata in giudicato, nella quale non è stata accertata una fattispecie di lottizzazione abusiva ma singoli abusi condonabili.

10.3. Il provvedimento di diniego, inoltre, si limiterebbe a richiamare la situazione di fatto al 1993 senza considerare che la zona è oggi ampiamente antropizzata, è dotato di strade, allacci idrici, elettrici e telefonici in grado di

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