TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400066

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400066
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00385/2024 REG.RIC.

N. 00066/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00385/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2024, proposto da Arjo Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A03D5D4BBE, rappresentata e difesa dagli avvocati A P e E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Puntozero s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Regione Umbria, l’Azienda Unità sanitaria locale Umbria 2, l’Azienda ospedaliera di Perugia e l’Azienda ospedaliera Terni, non costituite in giudizio;

nei confronti

di Abintrax S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Zottarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

di Tecnomedical S.r.l. e di R.D. Medical S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) della determinazione dell’Amministratore unico di Puntozero del 9.07.2024, avente ad oggetto “ procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 36/2023 in forma centralizzata, per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento di “cnd v - fornitura letti degenza” per le esigenze delle aziende sanitarie della Regione Umbria – codice gara Anac 9494778 – aggiudicazione ” e della relativa comunicazione di aggiudicazione trasmessa in data 9.07.2024;

b) del documento istruttorio del 8.07.2024, recante oggetto “ procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 36/2023 in forma centralizzata, per la conclusione di accordi quadro volti all’affidamento di “cnd v - fornitura letti degenza” per le esigenze delle aziende sanitarie della Regione Umbria – codice gara Anac 9494778 – aggiudicazione ”;

c) di tutti i verbali di gara, ivi incluse le graduatorie finali di valutazione;

d) per quanto occorrer possa, del bando di gara spedito per la pubblicazione il 18.12.2023, del disciplinare di gara e relativi allegati, del capitolato tecnico e relativi allegati e dei chiarimenti, qualora dovessero essere interpretati nel senso di ritenere ammissibile e conforme l’offerta del concorrente aggiudicatario;

e) del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del 2.08.2024;

f) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Puntozero s.c. a r.l., di Abintrax S.r.l. e di Tecnomedical S.r.l. e R.D. Medical S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nei limiti della delibazione che tipicamente connotano la presente fase, al collegio non appaiono sussistenti i presupposti necessari per la concessione dell’invocata tutela cautelare, dal momento che l’attribuzione dei punteggi per la fornitura del “muletto” in tempi più brevi (punto 11 dell’art. 19.1 del disciplinare), che assume carattere assorbente rispetto alle restanti doglianze di parte ricorrente, non presenta profili di irragionevolezza o illogicità – tenuto conto, da un lato, del fatto che non era previsto che le aziende sanitarie beneficiarie della fornitura dovessero farsi carico degli oneri associati alla custodia di letti ricevuti solo “in giacenza” e, dall’altro lato, degli obblighi di consegna, montaggio, installazione e collaudo dei letti gravanti sull’appaltatore ai sensi degli artt. 5 e 6 del capitolato tecnico – e che, comunque, quanto al periculum in mora , è previsto (art.

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