TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-11-18, n. 202215350
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2022
N. 15350/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06785/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6785 del 2022, proposto da
M S, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica 13;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato U M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M G, M C M, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del diniego tacito di Roma Capitale sull'istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del 28 aprile 2022 e acquisita al prot. n. QI/2022/0074926, formulata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché per la condanna di Roma Capitale all'esibizione e al rilascio di copia degli atti e dei documenti amministrativi richiesti con la medesima istanza e/o comunque, in ogni caso, all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'ostensione e al rilascio di copia della documentazione richiesta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la nota congiunta del 18.10.2022, con cui le parti dichiarano l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2022 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso proposto ai sensi e nei termini dell’art. 116 c.p.a., il sig. M S ha contestato il diniego tacito serbato da Roma Capitale in ordine alla propria istanza di accesso agli atti formulata, in ossequio al modello legale di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90, il 28.4.2022, chiedendo la condanna di quell’amministrazione al rilascio della documentazione richiesta.
In particolare il ricorrente, premessa la propria qualità di promissario acquirente dell’appartamento sito in Piazza Mazzini n. 8 e contraddistinto in catasto al foglio n. 402, particella 10, sub. 67, ha chiesto di conoscere la documentazione inerente l’istanza di condono avanzata dai promittenti venditori per opere abusivamente realizzate sull’immobile in questione, nonché ogni altra documentazione attestante la pendenza di procedimenti sanzionatori edilizi al fine, evidentemente, di valutare la permanenza della convenienza all’acquisto.
Ciò preliminarmente chiarito, espone il ricorrente che Roma Capitale non ha fornito riscontro alcuno alla propria richiesta di accesso, perfezionandosi così il diniego tacito disciplinato dall’art. 25 della l. n. 241/90 avverso il quale egli ha proposto il presente gravame contestando la legittimità del rifiuto opposto per silentium;
- si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, Roma Capitale;
- in prossimità dell’udienza camerale prevista per la trattazione dell’affare, le parti hanno depositato nota congiunta con cui – dato atto dell’intervenuta ostensione di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente e, pertanto, dell’integrale soddisfazione dell’interesse da questi azionato in giudizio – hanno richiesto a questo Giudice di dichiararsi la cessata materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite;
- alla camera di consiglio dell’11.11.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- sussistono i presupposti per una pronuncia definitoria del contenzioso nel senso prospettato dalle parti.
Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessata materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a., sussiste ogniqualvolta “ si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. E', quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito ” (così, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 5596/2022).
Tale è, all’evidenza, il caso oggetto del presente giudizio in cui le parti concordemente danno atto dell’avvenuta ostensione della documentazione richiesta e, di conseguenza, della piena soddisfazione della pretesa posta a fondamento della domanda avanzata;
- pertanto, il giudizio in questione va conformemente definito con una pronuncia declaratoria della cessazione della materia del contendere;
- sussistono giuste ragioni, infine, per aderire alla concorde richiesta delle parti di compensare le spese di lite mentre, per quanto concerne la rifusione del contributo unificato, può farsi applicazione del disposto dell’art. 13, comma 6-bis.1 secondo il quale “ L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio ” e pertanto, limitatamente a questo specifico aspetto, va dichiarata la soccombenza virtuale di Roma Capitale onde consentire alla parte ricorrente il recupero degli esborsi sostenuti per il pagamento del tributo in questione.