TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-11-06, n. 201901496

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2019-11-06, n. 201901496
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201901496
Data del deposito : 6 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2019

N. 01496/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00271/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A F T, P D V, con domicilio eletto presso lo studio Elena Vignolini in Firenze, via Duca D'Aosta, 10;

contro

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri 4 sono ex lege domiciliati;

per l'annullamento:

- del decreto -OMISSIS-con il quale il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto – 7^ Divisione – I Sezione ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “Linfoma H in completa remissione (CT/RT trattato e senza attuali segni di ripresa della malattia)” e, di conseguenza, la concessione dell'equo indennizzo, partecipato con la nota -OMISSIS-del medesimo Ufficio del Ministero della Difesa, nonché di ogni loro atto preordinato presupposto connesso e/o consequenziale ovvero;

- del parere negativo -OMISSIS-- reso nell'Adunanza -OMISSIS-del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d'ora in avanti C.V.C.S.),

- dell'ulteriore parere negativo -OMISSIS-, reso dal citato Comitato di Verifica per le Cause di servizio in data 02.05.2018, -OMISSIS-notificato al ricorrente 04.05.2018 e l'atto -OMISSIS- 04.05.2018 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Reparto – Servizio Contenzioso.

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente al riconoscimento della:

a) dipendenza da causa di servizio dell'infermità “Linfoma di Hodgkin variante scleronodulare”;

b) concessione del relativo equo indennizzo in misura congrua e, comunque, non inferiore ad una 8^ categoria Tabella “A”, annessa al D.P.R. n. 915/78;

e per l'effetto condannare le resistenti Amministrazioni a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio e di Stato Maggiore della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, premesso: a) di essere inquadrato nell’Esercito Italiano con il grado di caporal maggiore;
b) di aver prestato servizio in missione in varie località dell’Afghanistan svolgendo la funzione di mitragliere di artiglieria pesante;
c) di aver contratto il linfoma di Hodgkin, patologia notoriamente riconducibile alla esposizione ad uranio impoverito e alla presenza di micro particelle di metallo presenti nei teatri operativi ove sono state inviate negli ultimi decenni reparti delle forze armate italiane fra cui anche quello afgano;
d) di aver chiesto il riconoscimento da causa di servizio della predetta patologia;
e) che il Ministero della difesa sulla scorta di un primo parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio avrebbe rigettato l’istanza;
f) che su richiesta degli uffici ministeriali il Comitato sarebbe stato investito per una seconda volta della questione confermando il proprio parere negativo;
tutto ciò premesso il -OMISSIS-impugna con ricorso principale e successivo ricorso per motivi aggiunti i due dinieghi.

Nei ricorso viene eccepita l’insufficienza di motivazione e difetto di istruttoria.

La Commissione avrebbe motivato il mancato riconoscimento da causa di servizio asserendo che non sarebbero sussistiti nell’ambito della attività svolta dal militare “specifiche noxae, potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali efficienti e determinanti” della linfoadenopatia, senza tuttavia tener effettivamente conto dei dati statistici sulla insorgenza di patologie dello stesso tipo nei teatri operativi di riferimento e delle analisi specifiche condotte sulla sua persona che hanno rilevato la presenza di microparticelle di cromo.

Il ricorso è fondato.

Il giudizio reso dal comitato di verifica si basa su argomentazioni stereotipe che non tengono in alcun conto dei numerosi precedenti, nei quali la giurisprudenza ha riconosciuto la correlazione tra alcune patologie tumorali, ed in particolare quella di cui soffre il ricorrente, e l'attività militare svolta in ambienti contaminati da uranio impoverito (in particolare Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano). Correlazione che si basa: 1) su indagini e studi commissionati da parte di organismi internazionali, sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l'ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 (relazione di E relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78;
rapporto US Army Mobility Equipmente Research and Development Command del 1979;
Conferenza di Bagnoli del 1995), che hanno poi indotto l'ONU a vietare l'utilizzo di armi contenenti uranio impoverito (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi ad assumere misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (in particolare, Direttiva del Ministero della Difesa del 26 novembre 1999);
2) sugli studi epidemiologici condotti in Italia che hanno riscontrato, tra i militari impiegati nelle missioni all'estero con esposizione a polveri di uranio impoverito, l'insorgenza del linfoma (rapporto del 2001 della Commissione Mandelli), con un tasso di correlazione statisticamente significativo che con riferimento al linfoma di Hodgkin evidenziano numeri triplicati rispetto a quelli attesi;
3) dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che hanno confermato le conseguenze patogene dell'esposizione a tale sostanza, l'abbassamento delle difese immunitarie indotto dai vaccini cui vengono sottoposti i militari destinati all'estero.

Sulla scorta di tali evidenze la giurisprudenza amministrativa di primo grado (TAR Piemonte n. 17/2018;
TAR Valle D’Aosta n. 56/2017;
TAR Lazio 4545/2016) ha elaborato l’orientamento in base al quale la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche sul una dimostrazione in termini probabilistico-statistici.

In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

Una siffatta dimostrazione nella specie non è stata offerta.

L’Amministrazione si è limitata a produrre un rapporto concernente una verifica negativa circa la presenza di elementi radioattivi nella località di Herat il quale, tuttavia, oltre a contrastare con gli studi di cui sopra si è fatto menzione riguarda solo uno dei teatri ove il -OMISSIS-ha operato.

E’ stata poi prodotta una perizia riguardante altro caso asseritamente simile a quello di specie ma anche la stessa rappresenta un semplice parere isolato parimenti contrastante con i rilevi statistici e gli studi convalidati dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario a cui il Collegio presta adesione.

La domanda di annullamento degli atti impugnati deve quindi essere accolta.

Non può invece essere accolta la domanda di accertamento non essendosi ancora del tutto esaurita la discrezionalità tecnica della Amministrazione la quale tuttavia dovrà essere esercitata in conformità ai dettami espressi nella motivazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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