TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-11-18, n. 202111895

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-11-18, n. 202111895
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111895
Data del deposito : 18 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2021

N. 11895/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00827/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Palermo, via della Libertà n.39;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro- tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria di merito relativa al concorso interno per titoli, per la copertura di 307 posti di Vice Ispettore Tecnico del Ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del 27 giugno 2018, pubblicata sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno in data 22 novembre 2019, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente;- della scheda di validazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice del concorso interno per titoli, per la copertura di 307 posti di Vice Ispettore Tecnico del Ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto del 27 giugno 2018, nella parte in cui non viene attribuito il corretto punteggio ai titoli posseduti dal ricorrente;- della scheda contenente l'elenco dei titoli posseduti dal ricorrente e validata dalla Questura di Palermo in data 19 novembre 2018, nella parte in cui non è stata attribuita validità ad alcuni titoli posseduti dal ricorrente;- del bando di concorso interno per titoli, per la copertura di 307 posti di Vice Ispettore Tecnico del Ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, indetto dal Ministero dell'Interno con decreto del 27 giugno 2018 e pubblicato sul bollettino ufficiale del personale - supplemento straordinario n.1/36 del 2 luglio 2018;
- del decreto del 7 maggio 2018 recante le "modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettere MM), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95", pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario 1/26–bis;- dei criteri di valutazione dei titoli pubblicati sul bollettino ufficiale del personale – supplemento straordinario n.1/16 in data 13 febbraio 2019 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., con conseguente ordine di ammissione dello stesso nell'elenco dei candidati risultati idonei alla selezione di n.53 posti per il ruolo informatico e contestuale ammissione del ricorrente al corso di formazione disciplinato con decreto del Capo dello stato del 9 aprile 2018 recante "modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera MM), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95" nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

con i motivi aggiunti presentati in data 16/07/2020:

- del verbale n. 84 del 28.01.2020 redatto dalla Commissione esaminatrice istituita presso Ministero Dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione Centrale per le risorse Umane conosciuta dall'odierno ricorrente solo in data 18 maggio 2020 a seguito del deposito eseguito in giudizio da parte dell'amministrazione resistente;

- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 333-A/U -OMISSIS-v.isptec/3292/C.I. del 6 maggio 2020 depositata agli atti del presente giudizio in data 18.05.2020 con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Contenzioso e affari legali, ha chiesto il rigetto del presente gravame;

- del verbale prot n. 333.SMOP/8 1348/2020 del dipartimento della pubblica sicurezza – direzione centrale per le risorse umane – struttura di missione per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato, depositata nel presente giudizio in data 18.05.2020;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., con conseguente ordine di ammissione dello stesso nell'elenco dei candidati risultati idonei alla selezione di n.53 posti per il ruolo informatico e contestuale ammissione del ricorrente al corso di formazione disciplinato con decreto del Capo dello stato del 9 aprile 2018 recante “modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera MM), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95”;

- nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, ciò in quanto l'impossibilità per il ricorrente di accedere al ruolo di viceispettore tecnico di cui al concorso in parola, al quale aveva ed ha diritto di accedere in virtù del possesso di tutti i requisiti e titoli richiesti dalla procedura concorsuale di cui si discorre, deriva dall'illegittimità della scheda di valutazione dei titoli emessa dall'Amministrazione odierna resistente a seguito di un macroscopico errore di valutazione;

con i motivi aggiunti presentati in data 18/01/2021:

- della nota prot. n. 19049 del 02.11.2020 del Presidente della Commissione esaminatrice del concorso, istituita presso il Ministero Dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione Centrale per le risorse Umane, conosciuta dall'odierno ricorrente solo in data 25.11.2020 a seguito del deposito eseguito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., con conseguente ordine di ammissione dello stesso nell'elenco dei candidati risultati idonei alla selezione di n.53 posti per il ruolo informatico e contestuale ammissione del ricorrente al corso di formazione disciplinato con decreto del Capo dello stato del 9 aprile 2018 recante “modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera MM), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95”;

- nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, ciò in quanto l'impossibilità per il ricorrente di accedere al ruolo di viceispettore tecnico di cui al concorso in parola, al quale aveva ed ha diritto di accedere in virtù del possesso di tutti i requisiti e titoli richiesti dalla procedura concorsuale di cui si discorre, deriva dall'illegittimità della scheda di valutazione dei titoli emessa dall'Amministrazione odierna resistente a seguito di un macroscopico errore di valutazione;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 23/7/2021:

PER L'ANNULLAMENTO

- Del verbale n. 87 del 28.06.2021 della Commissione esaminatrice del concorso, istituita presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Centrale per le Risorse Umane, conosciuta dall'odierno ricorrente solo a seguito del deposito eseguito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente in data 20.07.2021;

- Dell'allegato n. 4 al verbale n. 87 del 28.06.2021della Commissione esaminatrice del concorso, istituita presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Centrale per le Risorse Umane, conosciuto dall'odierno ricorrente solo a seguito del deposito eseguito in giudizio da parte dell'Amministrazione resistente in data 20.07.2021, con il quale la detta Commissione confermava l'attribuzione del punteggio precedentemente attribuito all'odierno ricorrente;

- Della nota prot. 6547 del 19.07.2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato NONCHE' PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058, come sopra indicato.

- nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, ciò in quanto l'impossibilità per il ricorrente di accedere al ruolo di viceispettore tecnico di cui al concorso in parola, al quale aveva ed ha diritto di accedere in virtù del possesso di tutti i requisiti e titoli richiesti dalla procedura concorsuale di cui si discorre, deriva dall'illegittimità della scheda di valutazione dei titoli emessa

dall'Amministrazione odierna resistente a seguito di un macroscopico errore di valutazione;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 17.01.2020 e depositato il successivo 28.01.2020, e con i successivi tre ricorsi per motivi aggiunti, il Sovr. Capo Tecnico della Polizia di Stato -OMISSIS- espone che, essendo in possesso del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale capotecnico - specializzazione informatica e di una ventennale esperienza nel settore, presentava domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli, per la copertura 307 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n.1/36 del 2 luglio 2018.

Il bando in oggetto prevedeva la suddivisione dei suddetti 307 posti in diversi settori.

Tra i profili professionali messi a bando nella procedura selettiva, per quanto qui di interesse, vi era il profilo informatico, per il quale il Ministero dell’Interno bandiva n. 53 posti.

Con riguardo alla valutazione dei titoli l’art. 6 del bando - che non prevedeva, per l’accesso alla qualifica, il possesso di uno specifico titolo di studi- ammetteva a valutazione due categorie di titoli: i titoli di servizio e i titoli di cultura.

All’interno della categoria dei titoli di servizio, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a, n.5, venivano ricompresi gli incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre Amministrazione a seguito di specifica autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, per i quali il bando prevedeva l’attribuzione fino a 4 punti.

Il successivo punto n. 6 art. 6, comma 1, lett. a), prevedeva la valutazione dei titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti.

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 22 novembre 2019, venivano approvate le graduatorie di merito relative ai singoli profili professionali messi a concorso e pubblicate sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n.1/54.

A seguito della pubblicazione di detta graduatoria il Sovr.te Capo -OMISSIS- apprendeva di non essere rientrato tra i vincitori del concorso (benchè idoneo) per il profilo professionale informatico, per non avere conseguito un punteggio utile (28,492). Conseguentemente non veniva avviato al corso di formazione.

In particolare, mentre quanto ai titoli attinenti alla formazione professionale il ricorrente- in considerazione dei numerosi attestati/corsi specifici nel settore informatico e della ventennale esperienza in tale settore – conseguiva il massimo punteggio, quanto alla valutazione degli incarichi e servizi di particolare rilevanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. a, n.5, l’amministrazione non riconosceva alcun punteggio.

Tra i servizi espressamente riportati in domanda per i quali l’Amministrazione non avrebbe inspiegabilmente attribuito alcun punteggio vi sarebbe quello di “Amministratore locale del sistema informativo Pastrani Web” (focal point) svolto dal 22 ottobre 2002 al 18 aprile 2006 e dal 19 aprile 2006 al 1° gennaio 2011 che, ove valutato, avrebbe consentito al ricorrente di conseguire il punteggio aggiuntivo di 1,5 così da collocarsi utilmente in graduatoria ed essere ammesso al corso di formazione.

Con un primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 6, comma 1,lettera a) punto 5 del bando di concorso e conseguentemente dei criteri di valutazione dei titoli pubblicati sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/36 del 2 luglio 2018.

Ed infatti, all’atto della stesura del bando di concorso prima, e nella redazione dei criteri di valutazione dei titoli dopo, l’amministrazione avrebbe previsto espressamente che il servizio prestato come focal point venisse valutato con l’attribuzione di punti 1,5 sia come titolo formativo, sia come incarico, riportando lo stesso all’interno della tabella di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) punto 5.

Tuttavia, incomprensibilmente, da un lato è stato riconosciuto il punteggio di 1,5 spettante al Sovr. -OMISSIS- per il titolo formativo di focal point, dall’altro gli è stata negata l’attribuzione del medesimo punteggio spettante come conseguenza del relativo incarico ricevuto.

Ciò malgrado l’esecuzione dell’incarico di focal point emergesse manifestamente dalla domanda di partecipazione al concorso nonché dalla copia degli incarichi di servizio allegati.

Evidenzia al riguardo il ricorrente che la previsione di due distinti punteggi (uno per il conseguimento del titolo di focal point e per l’altro per l’esecuzione del relativo incarico), risultava funzionale alla massima valorizzazione delle competenze e delle esperienze maturate, per l’appunto, come focal point. Per tale motivo, in sede di approvazione del bando, l’amministrazione si era determinata ad attribuire un punteggio sia per il conseguimento del detto titolo, sia per l’esperienza maturata mediate svolgimento di un incarico svolto in forza del detto titolo. Analoga determinazione era adottata dalla Commissione esaminatrice che, in totale spregio della disposizione dalla stessa introdotta all’interno dei “criteri di valutazione dei titoli” (secondo la quale era prevista la valutazione sia del corso per il conseguimento della qualifica di focal point sia il conseguenziale incarico), si determinava nel non attribuire alcun punteggio all’incarico espletato del Sovr.te Capo -OMISSIS- in qualità di focal point.

Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi per gli incarichi espletati attribuendo un punteggio inferiore a quello espressamente previsto all’interno della tabella elaborata all’atto della definizione dei criteri di valutazione degli incarichi, senza peraltro fornire alcuna motivazione del proprio operato.

Ed infatti, come si evince dalla domanda di partecipazione, e come è stato riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente che ha validato il foglio matricolare, il Sovr. -OMISSIS-, nel corso della sua vita professionale ha svolto, ed ancora svolge, i seguenti incarichi:

a) amministratore locale del sistema informativo Web Portale Questura

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