TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2012-12-11, n. 201200368
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Testo completo
N. 00368/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2012, proposto da:
Società Polsit srl e Società Adige Srl, rappresentate e difese dagli avv.ti S D, G C e G D, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bolzano, corso Libertà, 36;
contro
Comune di Ora, rappresentato e difeso dall'avv. M N, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, via della Rena, 14;
Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita;
per l'annullamento
1) della deliberazione della Giunta municipale di Ora 25.01.2012, n. 33 ad oggetto: inadempimento degli obblighi derivanti dall’assegnazione di un’area in zona produttiva (p.f. 1266/6 cc. Ora di 2757 m2 e p.f. 1266/16 cc. Ora di 4864 m2 ) - Applicazione delle sanzioni previste all’art. 50 della L.p. 11 agosto 1997, n.13, e successive modifiche”, rispettivamente di Euro 311.771,49 a carico di Polsit srl a titolo di “superamento del limite massimo di cessione quote del 49% previsto dalla L.p. n.13/1997 su assegnazione definitiva della p.f. 1266/6 (ora p.ed. 962) ” e di Euro 566.599,72 a carico di Adige srl a titolo di “inadempimento per superamento del limite massimo di cessione quote del 49% previsto dalla L.p. n.13/1997 su assegnazione definitiva della p.f. 1266/16” deliberazione notificata con
2) nota di intimazione del Sindaco del Comune di Ora dd. 23.02.2012 prot. 2013 notificata a Polsit srl il 28.02.2012 (r.r. n.: 136284945397) e
3) a Adige srl il 28.02.2012 (r.r n.: 136284945409), nonché in “seconda notifica” con
4) nota di intimazione del Sindaco del Comune di Ora prot. 2129 del 27.02.2012 notificata a Polsit srl in data 01.03.2012 (r.r. 136284945432) e a Adige srl in data 01.03.2012 (r.r. 136284945421), nonché di ogni atto infraprocedimentale, istruttorio e presupposto ivi compresa occorrendo la non notificata e ad oggi non conosciuta, determinazione di stima [lettera 17.06.2010 prot. 369715] dell’Ufficio Estimo provinciale del valore del terreno p.ed. 962 C.C. Ora (p.f. 1266/6 assegnata) e della p.f. 1266/16 C.C. Ora, per l’applicazione delle disposte sanzioni, [nonché dell’occorrendo parere dd. 28.08.2008 prot. 452517 dell’Ufficio aree produttive 35.4 della Provincia autonoma di Bolzano], e subordinatamente e denegatamente al non accoglimento dell’istanza annullatoria,
in giurisdizione esclusiva,
per l’accertamento da parte dell’ecc.mo TRGA della non debenza totale o parziale delle somme intimate previa ammissione di c.t.u. sulla incongruità dei criteri di stima “valore di mercato” al dicembre 2007 stimato in contestati Euro 230,00/mq, nonché del criterio di “rivalutazione del 22%” sul prezzo di assegnazione per ambedue i lotti relativamente al periodo 2000-2007 e del calcolo operato di “riduzione proporzionale annuale” con conseguente riduzione e rideterminazione delle sanzioni eventualmente dovute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ora;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012: consigliere M F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato in data 27.4.2012, le società Polsit srl e Adige srl impugnano i seguenti atti del Comune di Ora: 1) la deliberazione della Giunta municipale di Ora dd. 25.01.2012, n. 33 ad oggetto: ”inadempimento degli obblighi derivanti dall’assegnazione di un’area di zona produttiva (p.f. 1266/6 C.C. Ora di 2757 m2 e p.f. 1266/16 C.C. Ora di 4864 m2 ) - Applicazione delle sanzioni previste all’art. 50 della L.p. 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche”, rispettivamente di € 311.771,49 a carico di Polsit srl a titolo di “superamento del limite massimo di cessione quote del 49% previsto dalla L.p. n. 13/1997 su assegnazione definitiva della p.f. 1266/6 (ora p.ed. 962)” e di € 566.599,72 a carico di Adige srl a titolo di “inadempimento per superamento del limite massimo di cessione quote del 49% previsto dalla L.p. n. 13/1997 su assegnazione definitiva della p.f. 1266/16”, deliberazione notificata con
2) nota di intimazione del Sindaco del Comune di Ora dd. 23.02.2012 prot. 2013 notificata a Polsit srl il 28.02.2012 (r.r. n.:136284945397) e
3) a Adige srl il 28.02.2012 (r.r. n.:136284945409), nonché in “seconda notifica” con
4) nota di intimazione del Sindaco del Comune di Ora prot. 2129 del 27.02.2012 notificata a Polsit srl in data 01.03.2012 (r.r. n.: 136284945432) e a Adige srl in data 01.03.2012 (r.r. n.: 136284945421), nonché ogni atto infraprocedimentale, istruttorio e presupposto ivi compresa occorrendo la non notificata e ad oggi non conosciuta, determinazione di stima (lettera 17.06.2010 prot. 369715) dell’Ufficio Estimo provinciale del valore del terreno p.ed. 962 cc. Ora (p.f. 1266/6 assegnata) e della p.f. 1266/16 cc. Ora, per l’applicazione delle disposte sanzioni, (nonché dell’occorrendo parere dd. 28.08.2008 prot. 452517 dell’Ufficio aree produttive 35.4 della Provincia autonoma di Bolzano).
In via subordinata, per la denegata ipotesi del non accoglimento dell’istanza annullatoria, le società ricorrenti chiedono, in via di giurisdizione esclusiva, l’accertamento da parte di questo Tribunale della non debenza totale o parziale delle somme intimate previa ammissione di c.t.u. sulla incongruità dei criteri di stima “valore di mercato” al dicembre 2007 stimato in contestati € 230,00/mq, nonché del criterio di “rivalutazione del 22%” sul prezzo di assegnazione per ambedue i lotti relativamente al periodo 2000-2007 e del calcolo operato di “riduzione proporzionale annuale” con conseguente riduzione e rideterminazione delle sanzioni eventualmente dovute.
Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:
“I°- Violazione e falsa applicazione degli artt. 49ter co. 2 e 50 della L. prov. dd. 11.08.1997 n. 13 e s.m., per asserito inadempimento degli obblighi derivati dall’assegnazione di area in zona produttiva p.f. 1266/6 C.C. Ora (2757 mq), attuale p.ed. 962 e della p.f. 1266/16 C.C. Ora (4864 mq) a titolo di superamento del limite massimo di cessione quote del 49% con conseguente sanzione di cui alla allegata tabella A dell’art. 50 L.p. n. 13/1997, intesa quale atto di alienazione in violazione ed erronea interpretazione dell’art. 2482ter cod. civ., che disciplina l’obbligo per le società di capitali, in caso di perdite di oltre un terzo del capitale sociale, di deliberare immediatamente la riduzione del capitale e il congiunto aumento del medesimo, a carico dei soci senza distinzione tra soci di maggioranza o di minoranza, trattandosi di atti conservativi obbligati del capitale sociale (quelle della Polsit srl e Adige srl) e non di alienazione di quote;violazione del principio di eguaglianza tra i soci di maggioranza e soci di minoranza delle società partecipanti e partecipate, ai quali viene così inibito il diritto-dovere “di salvataggio” della quota minoritaria del 49%;difetto assoluto di esame e motivazione sulla documentazione societaria esibita e sulle relative osservazioni giustificative;”
“II°- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 e 14 e s.m. legge provinciale 22.10.1993 n. 17 per aggravamento del procedimento amministrativo e dell’art. 2 co. 1 e 2 della L. 241/1990 e s.m., per omessa decisione sullo stesso in termine di legge o termine ragionevole ed eccesso di potere per travisamento, sviamento e difetto di motivazione sulle osservazioni dd. 27.10.2008 e sulla documentazione partecipata con rinnovo, solo in data 27.07.2010 di “conferma di avvio del procedimento”, meramente reiterativa, strumentale e immotivata alla distanza di 2 anni e mezzo dall’apertura del procedimento, pur in presenza di modifiche legislative (tabella A dell’art. 50 L.p. 13/1997) e amministrative intervenute sulla materia tra cui la delibera G.p. 9.11.2009 n. 2740, senza assunzione dei nuovi pareri necessari e senza motivazione aggiornata alle nuove deduzioni;”
“III°- Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 tabella A inserita dall’art. 13 L.p. 2 luglio 2007 n. 3 e violazione del principio del contraddittorio nella redazione della stima e omessa notifica della stessa;contestazione dei criteri estimativi e rinnovo giudiziale della medesima subordinatamente al mancato accoglimento dei motivi in diritto 1° e 2;nullità dell’intimazione di maggiore e non giustificata somma di Euro 566.599,72 di sanzione alla ditta Polsit srl contro l’importo stimato di Euro 311.771,49.”
Il Comune di Ora si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione dd. 7.6.2012, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
All’udienza in camera di consiglio del 12.6.2012, su concorde istanza delle parti, la decisione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza di merito.
Alla pubblica udienza del 24.10.2012 la difesa delle ricorrenti ha rinunciato alla domanda cautelare. Quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Occorre premettere quanto segue:
Originariamente la ditta Sanoflex di Rossin Nerino &Co. sas e la ditta Rossin srl (predecessora della ricorrente Polsit srl) occupavano nel centro del paese di Ora, su un’area che nel corso del tempo è stata classificata come zona residenziale di completamento, uno stabile (p.ed. 448/1 C.C. Ora) nel quale esercitavano l’attività di produzione e vendita di materassi e mobili imbottiti.
Vista la disponibilità di aree produttive e ritenuta l’opportunità di spostare la sede dell’attività produttiva dal centro del paese, tra il Comune di Ora e le ditte Sanoflex di Rossin Nerino &Co. sas e Rossin srl è stata stipulata in data 14 novembre 1997 una convenzione finalizzata a gestire e disciplinare, da un lato l’utilizzo della zona residenziale di completamento sulla p.ed. 448/1 C.C. Ora e, dall’altro lato, il trasferimento dell’attività produttiva su un’area di circa 7750 mq nella zona produttiva Nord. Ai sensi di tale convenzione la ditta Rossin srl si era obbligata ad insediare entro 24 mesi dall’assegnazione definitiva del terreno un’impresa di produzione e vendita di mobili imbottiti e materassi. Il Comune di Ora, a sua volta, si era impegnato ad elevare la densità edilizia sulla p.ed. 448/1 C.C. Ora a 3,5 mc/mq per consentire alla ditta Sanoflex di Rossin Nerino &Co. sas e alla ditta Rossin srl la costruzione di circa 18 alloggi accessoriati e di 5 locali per la vendita al dettaglio entro il 1.1.2000. La realizzazione e la vendita di tali alloggi e locali doveva avvenire secondo precisi obblighi stabiliti nella citata convenzione.
Con domanda dd. 18.7.1997 la ditta Rossin srl chiedeva al Comune di Ora l’assegnazione in proprietà di un lotto di terreno nella zona produttiva Nord per la produzione di mobili imbottiti e materassi.
In base alla deliberazione della Consiglio comunale di Ora n. 27 del 4.8.1997 e previa stipulazione della convenzione dd. 22.7.1998 disciplinante gli obblighi della assegnataria, alla ditta Rossin srl venivano assegnati provvisoriamente 2.650 mq della p.f. 1266/6 C.C. Ora.
Con successiva deliberazione della Giunta comunale di Ora n. 49 del 1.3.1999 avveniva l’assegnazione definitiva della p.f. 1266/6 C.C. Ora con un’estensione di mq 2757 (come da tipo di frazionamento n. 32/99 dd. 18.1.1999 del geom. Ferruccio Giovanaz). L’assegnazione era vincolata alle prescrizioni dell’art. 47 della L.P. n. 13/1997 per la realizzazione dell’attività di produzione di mobili imbottiti e materassi su una superficie utile lorda di almeno 4.400 entro il 14.7.2001.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 13.6.2000 e previa stipulazione della convenzione dd. 23.5.2000 veniva assegnato alla ditta Rossin srl la p.f. 1266/16 confinante con la p.ed. 962 C.C Ora con un’estensione di 4.864 mq. Pure questa assegnazione era vincolata alle prescrizioni dell’art. 47 della L.P. n. 13/1997 ed alla realizzazione delle strutture aziendali per l’attività di produzione di mobili imbottiti e materassi entro il 1.6.2003.
Come rileva giustamente il Comune di Ora, le suddette assegnazioni, anche se formalmente distinte, sono riconducibili chiaramente alla succitata convenzione del 1997 la cui finalità era – come già detto – quella di riqualificare il centro abitato di Ora e di trasferire l’azienda di produzione e vendita di mobili imbottiti e materassi della Rossin srl nella zona produttiva Nord, garantendo così la permanenza di un’attività produttiva nello stesso comune.
La ditta Rossin srl adempiva però solo in parte agli obblighi derivanti dalle succitate convenzioni, nel senso che veniva realizzata dalla stessa solamente il capannone sulla p.f. 1266/6 C.C. Ora con inizio dell’attività entro la data fissata del 14.7.2001 (tale capannone è tavolarmente identificato nella p.ed. 962 C.C. Ora), mentre le strutture aziendali che avrebbero dovute essere realizzate sulla confinante p.f. 1266/16 srl non venivano realizzate entro la data del 1.6.2003 e nemmeno successivamente, nonostante il Comune avesse rilasciato diverse concessioni edilizie (n. 2005/65/00;n. 30/2007). L’ultima concessione edilizia, e cioè la n. 30/2007 era stata rilasciata in data 31.5.2007 a nome della Polsit srl (ex Rossin srl).
In data 20.12.2007 veniva costituita la società Adige srl (con capitale sociale di € 50.000,00) nella quale la Polsit srl (ex Rossin srl e assegnataria dei due lotti) era socio di una quota pari al 51%, mentre il 29% del capitale sociale risultava intestato alla Sciliar srl e il 20% al signor H T. Tale costituzione veniva comunicata al Comune di Ora in data 23.12.2007.
Successivamente, con contratto di compravendita del 28.12.2007, la proprietà della p.f. 1266/16 veniva trasferita dalla Polsit srl alla nuova società Adige srl. Anche di questo trasferimento il Comune di Ora era stato avvisato.
Come risulta dalla citata compravendita, il prezzo per il trasferimento della p.f. 1266/16 era fissato nell’importo di 2.250.000,00 Euro più IVA e consisteva nell’accollo del debito ipotecario pari a 1.250.000,00 Euro e nel pagamento della somma di 1.000.000,00 Euro.
Nello stesso giorno i soci della Polsit srl, i signori M e N R, hanno ceduto rispettivamente il 44% e il 5% del capitale sociale alla Home srl.
Alcuni mesi dopo, le assemblee dei soci Adige srl (3.4.2008) e Polsit srl (dd. 3.6.2008), considerata la grave situazione finanziaria delle stesse, deliberavano di procedere all’azzeramento e alla ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2482ter C.C.:
- alla ricostituzione del capitale sociale della Polsit srl provvedevano i soci Sciliar srl al 99% e il dott. A D B all’1%;
- alla ricostituzione del capitale sociale della Adige srl provvedevano i soci Sciliar srl all’80% e il signor H T al 20%.
Tali operazioni societarie e finanziarie sono state illustrate in data 11.8.2008 dall’avv. G C in rappresentanza della ditta Adige Srl al Comune di Ora.
In data 14.8.2008 il Comune di Ora chiedeva un parere legale all’Ufficio provinciale per le Aree produttive che, con nota prot. n. 35.4/71.03/452517 dd. 28.8.2008, inquadrava tali operazioni societarie e finanziarie come una alienazione di quote in eccesso rispetto al limite del 49% e reputava la non utilizzazione della p.f. 1266/16 C.C. Ora come inadempimento agli obblighi di assegnazione.
Con lettera prot. n. 7820 dd. 10.10.2008 il Comune di Ora comunicava alle ditte Polsit srl e Adige srl, ai sensi dell’art. 14 della L.p. n. 17/1993, l’avvio del procedimento per inadempimento degli obblighi derivanti dall’assegnazione di un’area in zona produttiva (p.f. 1266/16 C.C. Ora di 4864 mq) e quindi per l’applicazione delle sanzioni previste ai sensi della L.P. 11.8.1997 n. 13.
In data 27.10.2008 le ditte Polsit srl e Adige srl presentavano osservazioni formali al procedimento amministrativo avviato, chiedendone l’archiviazione.
In data 11.12.2008 si svolgeva un incontro tra i rappresentanti delle società Polsit srl e Adige srl ed il Comune di Ora, nel corso del quale i rappresentanti delle dette società (ed in particolare il signor A D B) sottolineavano l’intento di voler continuare l’attività delle ditte Polsit srl e Adige srl. Anzi, sostenevano di voler ulteriormente sviluppare l’attività mediante innovazione e tessuti ad alto pregio, annunciando di voler creare 80 nuovi posti di lavoro. In funzione di questo sviluppo la p.f. 1266/16 C.C. Ora doveva servire da parcheggio.
In mancanza di ulteriori comunicazioni da parte delle società ricorrenti, il Comune di Ora, con nota del 26.6.2009, chiedeva all’Ufficio estimo della Provincia autonoma di Bolzano una stima del valore dell’area assegnata per l’applicazione delle sanzioni previste dalla L.P. n. 13/1997.
Con nota del 17 giugno 2010 il predetto Ufficio estimo comunicava al Comune di Ora che il valore di mercato della p.f. 1266/16 C.C. Ora, in quanto suolo nudo, poteva essere indicato in Euro 210,00 al mq.
Alla luce di ciò ed essendo passato un rilevante lasso di tempo, il Comune di Ora, con nota prot. 7820 dd. 27.7.2010, confermava la comunicazione di avvio del procedimento.
Con nota del 27.8.2010 le ditte Polsit srl e Adige srl presentavano le loro controdeduzioni.
Con nota del 14 giugno 2011 il Comune di Ora comunicava l’avvio del procedimento in merito alla decadenza della concessione edilizia n. 30/2007 del 31.5.2007, rilasciata alla Polsit srl per la realizzazione di un capannone sulla p.ed. 962 e sulla p.f. 1266/16 CC Ora.
Con nota del 18.7.2011 le società Polsit srl e Adige srl presentavano una presa di posizione.
In data 12.9.2011 si svolgeva un ulteriore incontro fra rappresentanti delle società Polsit srl e Adige srl e del Comune di Ora, nel corso del quale veniva comunicato, da parte delle società medesime, l’intento di procedere alla fusione delle due società.
Visto che non erano pervenute ulteriori notizie da parte delle ditte Polsit srl e Adige srl, la Giunta comunale di Ora deliberava nei confronti delle ditte Polsit srl e Adige srl (deliberazione n. 33 del 25.1.2012) l’applicazione delle sanzioni a causa del superamento del limite massimo di cessione quote del 49% previste dalla L.P. 13/1997, determinando l’ammontare delle stesse nell’importo di Euro 311.771,49 a carico della Polsit srl e di Euro 566.599,72 a carico della Adige Srl.
Tale deliberazione n. 33 del 25.1.2012 veniva notificata in copia con i provvedimenti sindacali di intimazione di pagamento rispettivamente del 23.2.2012 prot. 2012 e 2013, reiterati con nota 27.2.2012 prot. 2129, rispettivamente comunicati in data 28.2.2012 e 1.3.2012.