TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-02-01, n. 202201172
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Pubblicato il 01/02/2022
N. 01172/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12386/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12386 del 2021, proposto dalla sig.ra C L R, rappresentata e difesa dagli avvocati A P ed E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro Studio in Roma, Via Oslavia n. 12;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato T D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21
Per la declaratoria e l’annullamento
- del silenzio inadempimento formatosi sulla domanda presentata in data 30 novembre 2020 al Dip. Tutela Ambientale di Roma Capitale, con prot. QL/2020/0087508 (doc. 1), per la realizzazione d’un impianto fognario ad evotraspirazione fitoassistito nell’immobile sito in Roma a via Alida Valli n. 19 (ex n. 30);
- ed in conseguenza di ciò, per l’accertamento dell’obbligo di Roma Capitale a provvedere all’immediata conclusione del detto procedimento,
- con fissazione del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento illegittimamente de facto sospeso da quasi un anno
- e per la nomina di un commissario ad acta per il caso di inerzia serbata dall’amministrazione comunale oltre il termine per l’adempimento spontaneo, e con riserva di istanza per “astreinte” ed azione per risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato ex art. 117 Cod. Proc. Amm. (rito del silenzio), ha esposto che:
- la ricorrente è proprietaria dell’immobile ad uso residenziale sito in Roma, via Alida Valli n. 19;
- in data 30 novembre 2020, con prot. QL/20200087508, la ricorrente chiedeva al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale (Ufficio autorizzazioni acque reflue domestiche e industriali) “ il parere di competenza (de facto con contenuto autorizzativo) relativo alla realizzazione d’un impianto fognario ad evotraspirazione fitoassistito (doc. 1), posto che l’immobile de quo, allo stato, non è allacciato all’impianto fognario pubblico, di cui la detta via Alida Valli è purtroppo ancora sprovvista ”;
- in data 19 marzo 2021, la ricorrente – mediante tecnico di sua fiducia – sollecitava Roma Capitale a riscontrare la sua richiesta di parere autorizzatorio;
- a seguito del predetto sollecito, Roma Capitale rappresentava alla ricorrente che la ritardata evasione dell’istanza era dipesa dall’emergenza COVID.
2. Sulla base di tali allegazioni, con l’odierno ricorso ex artt. 31 e 117 Cod. Proc. Amm., la ricorrente – stante la perdurante inerzia di Roma Capitale – adiva questo Tribunale Amministrativo Regionale per accertare il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e, per l’effetto, condannare Roma Capitale a provvedere sulla sua istanza.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del ricorso e deducendo – mediante deposito di una nota interna del suo Dipartimento di Tutela Ambientale indirizzata all’Avvocatura Capitolina (prot. 97041) – che l’istanza della ricorrente è inaccoglibile perché: (a) l’organo competente a pronunziarsi su tale istanza non è l’evocato Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale (bensì il Municipio di concerto con il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture);(b) detta istanza non è corredata della documentazione all’uopo necessaria.
4. Con successiva memoria, parte ricorrente – oltre a contestare nel merito le obiezioni sollevate con la nota interna sopra menzionata – deduceva che detta nota non costituisce valido epilogo provvedimentale del procedimento de quo, atteso che la stessa è indirizzata soltanto all’Avvocatura Capitolina (e non anche alla ricorrente).
5. Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022, questo Collegio tratteneva la causa in decisione.
6. Ciò premesso, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
7. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, le “ pubbliche amministrazioni hanno il dovere” di concludere il procedimento “mediante l’adozione di un provvedimento espresso ”, salvi i casi legalmente previsti di silenzio significativo (id est silenzio-assenso o silenzio-diniego).
8. È incontestabile che nel caso di specie – anche tenuto conto della natura ambientale degli interessi sottesi al procedimento autorizzatorio de quo (natura che esclude la regola del silenzio-assenso, giusta quanto previsto dall’art. 20, quarto comma, della legge n. 241 del 1990) – Roma Capitale è obbligata ad adottare un provvedimento espresso sull’istanza della ricorrente.
9. È altrettanto incontestabile, d’altra parte, che la nota difensiva indirizzata dal Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale all’Avvocatura Capitolina (per la definizione della strategia difensiva da seguire nell’odierno giudizio) è un atto meramente interno, indi un atto privo di efficacia provvedimentale di per sé inidoneo ad interrompere lo stato d’inerzia.
10. Alla luce della documentazione versata in atti, pertanto, risulta che il procedimento amministrativo sia ancora pendente.
11. Né vale eccepire, in senso ostativo all’accoglimento dell’odierno ricorso, il fatto (rimarcato da parte resistente) che l’istanza sia stata trasmessa ad un ufficio di Roma Capitale diverso rispetto a quello competente (in particolare il Dipartimento di Tutela Ambientale anziché il singolo Municipio). La presentazione dell’istanza dinanzi a un organo incompetente lascia impregiudicato, infatti, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere comunque sulla richiesta del privato, come emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lettera e) e 8, comma 2, lettera a), della legge n. 241 del 1990 (i quali prevedono, rispettivamente, che: (a) il responsabile del procedimento, in caso di procedimento su istanza di parte instaurato dinanzi a un organo incompetente, “ trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione ” del provvedimento finale;(b) la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dall’amministrazione procedente deve recare la puntuale indicazione dell’“ amministrazione competente ”).
12. Ad ulteriore conferma di quanto precede, va richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale a rigore del quale “ costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che l’amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto d’istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente e, laddove previsto, anche a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio (TAR Marche, sez. I, 4 aprile 2013, n. 269;Cass. Civ. sez. trib. 27 febbraio 2009, n. 4773) ” (cfr. in tal senso, ex multis , TAR Piemonte, Sezione Prima, n. 1136 del 10 ottobre 2013).
13. In ragione di quanto precede, pertanto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza della ricorrente, concludendo il procedimento amministrativo de quo con un provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, fermo restando che in caso di incompetenza dell’ufficio originariamente adito, quest’ultimo dovrà trasmettere gli atti del procedimento all’organo competente, affinché provveda sull’istanza de qua .
14. Si ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti di legge ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., per nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto p.t. dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, affinché si insedi e provveda, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di trenta giorni.
15. In conclusione, il ricorso è accolto nei termini di cui sopra.
16. La condanna alle spese di giudizio segue il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.