TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-04-28, n. 202200294

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-04-28, n. 202200294
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200294
Data del deposito : 28 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2022

N. 00294/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00094/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 94 del 2018, proposto da
I S, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, domiciliato ex art. 25 c.p.a;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Cedir presso l’Avvocatura Civica;

per la condanna

del Comune di Reggio Calabria all'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. Espropri delle aree di proprietà della ricorrente catastalmente distinte nel Comune di Reggio Calabria al Foglio 119, mapp. n. 354 (ex 9), mapp. n. 357 (ex 132) e mapp. n. 321 (ex 133) ovvero, in via alternativa, al risarcimento per la protratta detenzione sine titulo dei beni anzidetti, in forma specifica (con la restituzione delle aree, previa riduzione in pristino) ovvero per equivalente (con la corresponsione del valore venale), oltre, in ogni caso, al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione temporanea e l'illegittima trasformazione della proprietà della sig.ra S, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e previo accertamento dell'illegittimità della tuttora persistente occupazione della proprietà della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La vicenda in esame attiene all’avvenuta occupazione dei terreni meglio identificati in atti, divenuta illegittima in mancanza del relativo decreto di esproprio ed esitata nella irreversibile trasformazione dei fondi a seguito della costruzione, da parte del Comune di Reggio Calabria, dell’opera di viabilità pubblica denominata “Viale Reggio Calabria” (c.d. “Vialone”).



2. Con ricorso notificato il 13.02.2018 e depositato il 22.02.2018 la sig.ra I S, affermandosi erede testamentaria del sig. V S (deceduto nel 1996) e proprietaria delle partt. n. 357 (ex 132), n. 354 (ex 9) e n. 321 (ex 133) di cui al foglio di mappa n. 119 del catasto del Comune di Reggio Calabria, esponeva che:

- in data 07.10.1969 l’Amministrazione comunale fu autorizzata dal sig. S ad occupare le predette aree, convenendo “ quale indennità d’occupazione temporanea, interessi legali pari al 5%, dal giorno dell’autorizzazione fino al pagamento dell’indennità ”;

- in data 21.01.1985 lo stesso Comune di Reggio Calabria, dovendo iniziare i lavori per la costruzione del prolungamento di “Viale Reggio Calabria tratto S. Giuseppe–Gebbione” (il cui progetto era già stato dichiarato di pubblica utilità con delibera del Commissario prefettizio n. 2733 del 4.10.1983), emanò il decreto d’occupazione d’urgenza, immettendosi in data 11.03.1985 nell’effettivo possesso dei terreni di proprietà attorea aventi una superficie pari a 7.041 mq (v. nota comunale prot. n. 883 del 29 gennaio 1985-doc. n. 4 di parte ricorrente);

-con riferimento ad una porzione di terreno espropriando di circa 2.774,00 mq, il Comune ed il sig. V S stipularono in data 06.10.1986 l’atto di cessione volontaria (doc. n. 5 di parte ricorrente), concordando un’indennità di Lire 75.000 al mq, maggiorata del 50%;
la cessione non sarebbe mai diventata efficace per la mancata approvazione da parte degli organi comunali competenti, nonostante fosse stata liquidata il 29.07.1988 al proprietario dei terreni in questione la somma, non contestata, di £ 259.531,047;

-nei cinque anni successivi all’emanazione del decreto di occupazione, pur in presenza dell’effettiva utilizzazione e della trasformazione delle aree da parte del Comune di Reggio Calabria, non venne mai adottato il provvedimento di esproprio;

-seguirono ulteriori e parziali pagamenti da parte dell’Amministrazione comunale a valere sulla porzione di sedime già oggetto di cessione volontaria, ma non sulla maggior estensione delle aree dominicali occupate, nel frattempo irreversibilmente trasformate in opere di viabilità pubblica;

-con raccomandata a.r, inviata il 28.06.2016 e ricevuta dal Comune di Reggio Calabria il 30.06.2016, il legale della ricorrente, rilevata la protratta occupazione delle aree in assenza di un valido titolo di trasferimento, ne richiese la restituzione ovvero la regolarizzazione, anche attraverso l’emanazione dell’atto di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis T.U. Espropri, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subìti e subendi derivanti dall’occupazione illegittima dei fondi di proprietà.



3. Perdurando attualmente l’occupazione illegittima dei terreni de quibus , la sig.ra S, nella sua spiegata qualità di proprietaria ed erede del sig. V S, adiva codesto T.A.R. per chiedere, previo accertamento della persistenza della situazione di illegittima occupazione, la condanna del Comune di Reggio Calabria all’acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 delle aeree sopra dettagliate, “ ovvero, in alternativa, al risarcimento per la protratta detenzione sine titulo, in forma specifica (con la restituzione delle aree, previa riduzione in pristino) ovvero per equivalente (con la corresponsione del valore venale), oltre, in ogni caso, al risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione temporanea e l’illegittima trasformazione della proprietà della sig.ra S, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ”.



4. Per resistere al ricorso si costituiva con memoria difensiva del 24.04.2018 il Comune di Reggio Calabria, integrata da altra successiva depositata il 21.05.2020, eccependo:

a) l’intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi degli artt. 2934, 2947 e 2948 c.c, del diritto al risarcimento del danno/indennità/indennizzo e la prescrizione di tutte le somme richieste a qualunque titolo in ricorso e di tutti i crediti pretesi da controparte, nonché, in subordine, la prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima;

b) il difetto di legittimazione di agire della ricorrente che non avrebbe dimostrato di essere l’effettiva proprietaria dei beni occupati, giacché dal testamento olografo nel frattempo versato in atti dalla ricorrente (doc. n. 19) non si evincerebbe affatto che le particelle oggetto di causa fossero state trasferite mortis causa alla sig.ra I S (v. in particolare la part.lla n. 133) né quest’ultima avrebbe prodotto documentazione catastale od estratti di conservatoria idonei ad attestarne il diritto di proprietà;

c) l’usucapione ventennale dei terreni dalla scadenza del termine di occupazione legittima (12.03.1990);

d) l’inammissibilità del ricorso, essendosi l’ iter espropriativo definitivamente concluso attraverso l’atto di cessione volontaria delle aree stipulato nel 1986 con il sig. V S al quale fu corrisposto il controvalore economico dei beni occupati;
del resto-prosegue la difesa comunale-la ricorrente non avrebbe mai fornito alcuna prova che il Comune di Reggio Calabria avesse occupato o stesse attualmente occupando la superficie di 6740 mq. di cui ha invocato la tutela restitutoria e/o risarcitoria.



5. La ricorrente replicava in data 03.06.2020 precisando che:

- l’occupazione dei fondi, protrattasi dalla scadenza del termine di cinque anni in avanti, è illegittima e, trattandosi di illecito permanente, ogni contestazione sulla prescrizione dell’azione dovrebbe ritenersi infondata;

- il dies a quo utile ai fini dell’usucapione deve essere individuato nel momento in cui è entrato in vigore il Testo unico espropri, che, alla data di proposizione del ricorso, non sarebbe ancora maturato;

- la contestazione sulla proprietà delle particelle n. 9, n. 132 e n. 321 (parte dell’ex n. 133) del foglio n.119 deve essere anch’essa disattesa, essendo il titolo dominicale provato dal verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo del Notaio N C (pag. 10, punto C, in atti), a tacere del fatto che lo stesso Comune avrebbe erogato alla ricorrente delle somme a titolo di conguaglio per l’esproprio subìto in via di fatto per tali particelle, riconoscendola quale unica proprietaria dei terreni occupati;

- l’atto di cessione volontaria non avrebbe prodotto alcun effetto per la mancata approvazione dell’organo deliberativo del Comune (v. punto 10 dell’accordo) e in ogni caso si riferirebbe solo ad una porzione dell’intera parte esproprianda pari a 2744 mq;

-nel merito, il valore dei terreni occupati, ora irreversibilmente trasformati, rifletterebbe la descrizione, la collocazione catastale e la stima evidenziate dalla perizia di parte già depositata in atti (v. doc. n. 16 di parte ricorrente).



6. Con ordinanza n. 463 del 9 luglio 2020 il Collegio disponeva CTU sui seguenti quesiti: “ 1) Accerti il C.T.U., visti tutti gli atti e i documenti di causa, ivi inclusa la CTP offerta in produzione dalla ricorrente, qual era al 07.10.1969 l’estensione dei terreni siti in Reggio Calabria di cui al F. n. 119 mapp. n. 354 (ex mapp. n. 9), n. 357 (ex mapp. n. 132), mapp. n. 321 (ex mapp. n. 133), di proprietà di V S e qual è stato l’iter della procedura espropriativa che li ha interessati, nonché se gli stessi siano stati e siano effettivamente occupati e trasformati per la realizzazione della viabilità pubblica denominata “Viale Reggio Calabria”;
2) Dica qual era l’estensione degli stessi mappali di cui sopra all’epoca dell’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza (21.01.1985) e della
conclusione dell’atto di cessione volontaria datato 06.10.1986;
3) Descriva, altresì, la consistenza attuale delle aree effettivamente occupate dall’11.03.1985 (data di immissione in possesso) ed utilizzate per scopi di pubblico interesse (realizzazione della viabilità pubblica denominata “Viale Reggio Calabria”) al fine di verificare l’esatto oggetto della domanda, secondo quanto individuato e precisato dalla ricorrente, con particolare riguardo alla loro destinazione urbanistica e alla luce dei frazionamenti intervenuti;
4) Descriva qual è l’attuale situazione proprietaria, tenendo conto dell’atto testamentario e delle visure catastali prodotti unitamente al ricorso, nonché della documentazione da reperirsi anche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria;
5) Determini il valore venale delle aree occupate e trasformate per la realizzazione dell’opera pubblica sopra descritta con riferimento alla data dell’11.03.1985 (data di immissione in possesso), detraendo tutti gli importi corrisposti nel tempo dal Comune alla proprietà S a titolo di indennità di esproprio e di cessione volontaria, siccome risultanti dagli atti di causa
;
6) Quantifichi il risarcimento per equivalente del danno per il periodo di occupazione illegittima, ragguagliato ai frutti civili ovvero agli interessi legali compensativi computati sul valore del bene dal 12.03.1990 alla data della restituzione, valore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici periodici ISTAT ”.

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