TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-03-03, n. 201200295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-03-03, n. 201200295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201200295
Data del deposito : 3 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00795/2011 REG.RIC.

N. 00295/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00795/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 795 del 2011, proposto da:
ANGELO D'AMICO, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto presso V P in Torino, corso Galileo Ferraris, 53;

contro

COMUNE DI TORINO;

nei confronti di

R F, rappresentata e difesa dagli avv. C V, T S M, A C, con domicilio eletto presso T S M in Torino, via Ettore De Sonnaz, 14;
M F, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;
MICHELE GIUSPPE COPPOLA;
ENRICO CRESCIMANNO;

per l'annullamento

dell'atto di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale 30 maggio 2011 e del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale e dei relativi allegati, nonché di tutti gli atti preparatori e connessi compresi i verbali di sezione indicati nelle tab. n. 3, 4 e 5 contenute nel presente ricorso, relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Torino svoltesi il 15 ed il 16 maggio 2011, nella parte in cui tali atti sottraggono illegittimamente all'odierno ricorrente voti di preferenza ed aggiungono illegittimamente voti di preferenza a R F e M F ed, altresì, nella parte in cui tali atti non contemplano tra gli eletti alla carica di Consigliere comunale l'odierno ricorrente

e per la conseguente correzione del risultato elettorale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di R F e di M F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Angelo D’Amico ha partecipato alla competizione elettorale svoltasi presso il Comune di Torino nei giorni 15 e 16 maggio 2011, come candidato alla carica di consigliere comunale nella lista n. 17 denominata “Il Popolo delle Libertà”.

All’esito della proclamazione degli eletti, a tale lista sono stati attribuiti n. 8 seggi in Consiglio comunale (di cui uno assegnato a Michele Coppola, in qualità di candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto). L’odierno ricorrente ha ottenuto il totale di voti n. 913, risultando il secondo dei non eletti (nella posizione n. 9): lo precedono, in graduatoria, la sig.ra R F (posizione n. 7: voti n. 1019, l’ultima degli eletti) e il sig. M F (posizione n. 8: voti n. 979, il primo dei non eletti).

Con il presente gravame il ricorrente chiede che, in esito alle operazioni di conteggio elettorale, gli vengano riconosciuti n. 111 voti di preferenza in più (rispetto ai 913 già riportati nel verbale di proclamazione degli eletti, per un totale di n. 1024 preferenze), con contestuale riduzione dei voti riportati dai controinteressati F e F (rispettivamente, 8 e 133 voti in meno).

La domanda di parte ricorrente è argomentata in base ad un “errore materiale” che sarebbe stato commesso presso alcune Sezioni durante le operazioni di spoglio. Tale errore discenderebbe dal fatto che l’ordine progressivo dei candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 17 è stato diversamente riprodotto nelle tabelle di scrutinio (ossia, nelle tabelle utilizzate dagli uffici sezionali durante lo spoglio delle schede) e nei verbali di sezione (ove, a spoglio concluso, sono trasposti i risultati definitivi risultanti dalle tabelle di scrutinio). In effetti, come si evince dai documenti depositati in giudizio, i numeri d’ordine dei candidati risultano sfalsati di una unità: ad esempio, il nominativo del ricorrente è associato al n. 15 nelle tabelle di scrutinio ed al n. 16 nei verbali di sezione;
quello del controinteressato F è al n. 21 nelle tabelle di scrutinio ed al n. 22 nei verbali di sezione. Non così, invece, per il nominativo della controinteressata F, il cui nome è associato al n. 4 sia nelle tabelle di scrutinio che nei verbali di sezione.

Per effetto di tale sfasamento, sostiene il ricorrente, molti uffici elettorali sezionali gli avrebbero correttamente attribuito i voti di preferenza nelle tabelle di scrutinio (a mano a mano che i singoli voti venivano estratti dall’urna) “salvo, poi, erroneamente trasporli nei verbali di sezione”. La somma totale di 913 (voti di preferenza attribuiti al ricorrente in base al verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale) sarebbe, pertanto, stata ottenuta “sommando i voti di preferenza ai candidati riportati nei verbali delle sezioni elettorali (non, dunque, nelle tabelle di scrutinio utilizzate dalle sezioni durante lo spoglio delle schede)”: sicché n. 111 voti di preferenza, attribuiti al ricorrente in base alle tabelle di scrutinio, non sono poi stati riportati né nei corrispondenti verbali di sezione né nel verbale dell’Ufficio centrale, determinando l’errore oggetto di gravame.

A ciò – come detto – va aggiunto (sempre nella ricostruzione offerta dal ricorrente) che ai controinteressati F e F sarebbero stati assegnati, nei verbali di sezione, rispettivamente n. 8 e n. 133 voti di preferenza non riportati, invece, nelle tabelle di scrutinio.


2. Si sono costituiti in giudizio entrambi i controinteressati evocati in giudizio, Raffella F e M F, rispettivamente con atti depositati il 6 ed il 28 luglio 2011.

La sig.ra F, in particolare, riconosce che sono stati commessi “alcuni errori materiali che hanno generato di fatto uno ‘sfasamento’ nella trascrizione dei voti di preferenza dalle tabelle di scrutinio ai verbali di trascrizione”;
ma aggiunge che gli errori materiali “devono essere visti nella loro interezza” sicché, se si contassero anche gli errori compiuti a danno dei controinteressati, “il risultato definitivo, con riferimento all’esponente e a tutti gli altri candidati eletti, non cambia”. Dal riconteggio complessivo dei voti di preferenza risulterebbe infatti confermata l’elezione dei candidati già proclamati eletti (come dimostrerebbe un “prospetto riepilogativo” depositato sub doc. n. 7).


3. All’esito della pubblica udienza del 12 ottobre 2011 questo TAR ha disposto una verificazione (ordinanza n. 1086/2011), affidata al Prefetto di Torino o ad un funzionario dallo stesso delegato, volta ad accertare, mediante esame delle tabelle di scrutinio delle sezioni elettorali indicate nel ricorso, se il numero dei voti riportati dal ricorrente e dai controinteressati corrispondano a quelli indicati nel ricorso e se, conseguentemente, la posizione in graduatoria dei consiglieri risulti alterata rispetto a quella effettuata in sede di proclamazione degli eletti.

Nell’ordinanza che ha disposto la verificazione questo TAR ha precisato che non avrebbero dovuto essere esaminate risultanze documentali relative a sezioni elettorali non oggetto di specifiche censure in via principale o incidentale.

La verificazione si è svolta in data 13 dicembre 2011 e vi hanno assistito tutte le parti costituite, personalmente o a mezzo propri rappresentanti. La relazione finale di verificazione è stata depositata in giudizio il successivo 20 dicembre.

Con memoria depositata il 6 febbraio 2012 il ricorrente, alla luce dell’esito della verificazione, ha insistito per l’accoglimento del gravame, formulando anche istanza per l’assegnazione di un voto riportato presso la sezione n. 894 e non conteggiato dal verificatore.


4. Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ai sensi dell’art. 130, comma 7, cod. proc. amm., il medesimo giorno della deliberazione è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza.


5. Deve preliminarmente considerarsi ammissibile la costituzione in giudizio del controinteressato sig. F, nonostante il suo atto di costituzione sia stato depositato oltre i quindici giorni dal momento del perfezionamento, nei suoi confronti, della notificazione del ricorso (art. 130, comma 5, cod. proc. amm.). La norma del codice, infatti, non indica espressamente come perentorio il termine di costituzione dell’amministrazione e del controinteressato, a differenza di quanto avveniva, per il solo controinteressato, in base all’ormai abrogato art. 83/11, comma 3, del d.P.R. n. 570 del 1960. Va, peraltro, ricordato che, anche con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza intendeva la perentorietà del termine in modo elastico, nel senso che, decorso tale termine, l’interessato non potesse più dimettere difese scritte o presentare ricorso incidentale ma fosse comunque ancora in tempo per costituirsi, anche se con memoria di mera forma (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 763 del 1995, n. 499 del 1996 e n. 199 del 1997;
TAR Veneto, sez. III, n. 3842 del 2006).


6. Nel merito, il ricorso è fondato.


6.1. Va premesso che, come correttamente eccepito dal ricorrente, la mancata interposizione, da parte dei controinteressati, di un ricorso incidentale preclude l’allargamento dell’odierno thema decidendum rispetto a quello delineato nel ricorso introduttivo. Il Collegio deve, pertanto, limitarsi a scrutinare le doglianze di parte ricorrente alla luce dei risultati documentali emergenti con riferimento alle sole sezioni elettorali indicate nell’atto introduttivo, non potendo essere esaminate risultanze documentali che non siano state oggetto di specifiche censure in via principale od incidentale (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, n. 190 del 2002). Non possono, pertanto, essere esaminati i presunti errori commessi, durante lo spoglio delle schede, a danno degli odierni controinteressati in sezioni diverse da quelle oggetto di specifica censura nel ricorso principale, proprio perché tali “errori” non sono stati oggetto di apposito ricorso incidentale. Del resto, contrariamente da quanto sostenuto dalla controinteressata F, il ricorrente non ha affatto chiesto, nell’atto introduttivo, l’annullamento di tutti gli atti delle operazioni elettorali, ma solo l’annullamento di essi “nella parte in cui” vengono sottratti al medesimo ricorrente voti di preferenza ed aggiunti ai controinteressati voti di preferenza, oltre che “nella parte in cui” tali atti non hanno contemplato il ricorrente tra gli eletti alla carica di consigliere comunale. Il thema decidendum , pertanto, è all’evidenza limitato all’annullamento degli atti delle operazioni solo in parte qua , con riferimento alle sezioni elettorali individuate – nel dettaglio – dalle tabelle nn. 3, 4 e 5 del ricorso principale.

Così delimitato l’ambito dell’odierna pronuncia, va ricordato che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. II- bis , n. 8961 del 2007;
Id., n. 10815 del 2008).

Né possono essere prese in considerazione, in proposito, le affermazioni compiute dal controinteressato F nella propria memoria difensiva, riguardo al presunto svolgimento “anomalo” delle operazioni di spoglio. La dedotta circostanza che le tabelle di scrutinio “non sono state compilate durante lo spoglio delle schede elettorali, bensì soltanto successivamente, a scrutinio avvenuto” non è, infatti, assistita da idonei elementi atti a comprovarla: del tutto inidoneo è, in special modo, la dichiarazione del Presidente della Sezione elettorale n. 83 (doc. n. 2 del controinteressato F) laddove si afferma che “ il risultato delle votazioni all’esito dello scrutinio è quello riportato nel/i foglio/i 9 – 11 allegato/i al presente verbale ” (ossia, quello di cui ai verbali di sezione), posto che in tale dichiarazione (compilata, peraltro, in un modulo prestampato) non si fa alcun accenno al problema (che investiva, invece, posizione centrale) della presunta discordanza tra i verbali di sezione e le tabelle di scrutinio. Va ricordato, in proposito, che nel giudizio elettorale, anche se l'onere della prova si presenta attenuato rispetto alla regola generale dell'art. 2697 c.c., per l'evidente difficoltà di accedere all'intera documentazione elettorale, è comunque necessario che chi agisce in giudizio offra almeno un principio di prova dei fatti asseriti, non essendo consentita la proposizione di gravami generici e per così dire esplorativi, finalizzati solo ad ottenere l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice amministrativo (cfr. di recente, ex multis , TAR Molise, n. 138 del 2011).


6.2. Ciò premesso, ai fini di addivenire al giudizio nella presente causa, il Collegio deve riferirsi alle risultanze della verificazione, sulla base dell’apposita relazione finale depositata in giudizio il 20 dicembre 2011. Rispetto alle risultanze dei verbali di sezione, dall’esame delle tabelle di scrutinio sono emersi i seguenti risultati: al candidato D’Amico sono stati attribuiti n. 108 voti di preferenza in meno, per cui egli avrebbe dovuto ottenere n.

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