TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-03-03, n. 201200295
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Testo completo
N. 00295/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2011, proposto da:
LO D'MI, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Palmieri, con domicilio eletto presso Vincenzo Palmieri in Torino, corso Galileo Ferraris, 53;
contro
COMUNE DI TORINO;
nei confronti di
FF RI, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Vernetti, OT Salvatore Musumeci, Alessandra Cardella, con domicilio eletto presso OT Salvatore Musumeci in Torino, via Ettore De Sonnaz, 14;
MA NT, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;
HE IU COPPOLA;
CO ES;
per l'annullamento
dell'atto di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale 30 maggio 2011 e del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale e dei relativi allegati, nonché di tutti gli atti preparatori e connessi compresi i verbali di sezione indicati nelle tab. n. 3, 4 e 5 contenute nel presente ricorso, relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Torino svoltesi il 15 ed il 16 maggio 2011, nella parte in cui tali atti sottraggono illegittimamente all'odierno ricorrente voti di preferenza ed aggiungono illegittimamente voti di preferenza a LA RN e MA AN ed, altresì, nella parte in cui tali atti non contemplano tra gli eletti alla carica di Consigliere comunale l'odierno ricorrente
e per la conseguente correzione del risultato elettorale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LA RN e di MA AN;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. GE D’CO ha partecipato alla competizione elettorale svoltasi presso il Comune di Torino nei giorni 15 e 16 maggio 2011, come candidato alla carica di consigliere comunale nella lista n. 17 denominata “Il Popolo delle Libertà”.
All’esito della proclamazione degli eletti, a tale lista sono stati attribuiti n. 8 seggi in Consiglio comunale (di cui uno assegnato a Michele Coppola, in qualità di candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto). L’odierno ricorrente ha ottenuto il totale di voti n. 913, risultando il secondo dei non eletti (nella posizione n. 9): lo precedono, in graduatoria, la sig.ra LA RN (posizione n. 7: voti n. 1019, l’ultima degli eletti) e il sig. MA AN (posizione n. 8: voti n. 979, il primo dei non eletti).
Con il presente gravame il ricorrente chiede che, in esito alle operazioni di conteggio elettorale, gli vengano riconosciuti n. 111 voti di preferenza in più (rispetto ai 913 già riportati nel verbale di proclamazione degli eletti, per un totale di n. 1024 preferenze), con contestuale riduzione dei voti riportati dai controinteressati RN e AN (rispettivamente, 8 e 133 voti in meno).
La domanda di parte ricorrente è argomentata in base ad un “errore materiale” che sarebbe stato commesso presso alcune Sezioni durante le operazioni di spoglio. Tale errore discenderebbe dal fatto che l’ordine progressivo dei candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 17 è stato diversamente riprodotto nelle tabelle di scrutinio (ossia, nelle tabelle utilizzate dagli uffici sezionali durante lo spoglio delle schede) e nei verbali di sezione (ove, a spoglio concluso, sono trasposti i risultati definitivi risultanti dalle tabelle di scrutinio). In effetti, come si evince dai documenti depositati in giudizio, i numeri d’ordine dei candidati risultano sfalsati di una unità: ad esempio, il nominativo del ricorrente è associato al n. 15 nelle tabelle di scrutinio ed al n. 16 nei verbali di sezione; quello del controinteressato AN è al n. 21 nelle tabelle di scrutinio ed al n. 22 nei verbali di sezione. Non così, invece, per il nominativo della controinteressata RN, il cui nome è associato al n. 4 sia nelle tabelle di scrutinio che nei verbali di sezione.
Per effetto di tale sfasamento, sostiene il ricorrente, molti uffici elettorali sezionali gli avrebbero correttamente attribuito i voti di preferenza nelle tabelle di scrutinio (a mano a mano che i singoli voti venivano estratti dall’urna) “salvo, poi, erroneamente trasporli nei verbali di sezione”. La somma totale di 913 (voti di preferenza attribuiti al ricorrente in base al verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale) sarebbe, pertanto, stata ottenuta “sommando i voti di preferenza ai candidati riportati nei verbali delle sezioni elettorali (non, dunque, nelle tabelle di scrutinio utilizzate dalle sezioni durante lo spoglio delle schede)”: sicché n. 111 voti di preferenza, attribuiti al ricorrente in base alle tabelle di scrutinio, non sono poi stati riportati né nei corrispondenti verbali di sezione né nel verbale dell’Ufficio centrale, determinando l’errore oggetto di gravame.
A ciò – come detto – va aggiunto (sempre nella ricostruzione offerta dal ricorrente) che ai controinteressati RN e AN sarebbero stati assegnati, nei verbali di sezione, rispettivamente n. 8 e n. 133 voti di preferenza non riportati, invece, nelle tabelle