TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2009-08-26, n. 200908283
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N. 08283/2009 REG.SEN.
N. 00311/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 311 del 2005, proposto da:
B C, rappresentata e difesa dagli avv. S C, A L, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero della Salute (cui è succeduto per legge il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nelle more del giudizio), in persona del Ministro pro tempore e del Direttore Generale pro tempore delle Professioni sanitarie, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota del Ministero della Salute, Dir. Gen. Prof. San., 16 ottobre 2004 n. 35993 con cui veniva respinta l’istanza, presentata dalla ricorrente nel 2004, per ottenere il riconoscimento del titolo di “Assistente Medico di recupero e fisioterapia” conseguito in Romania, quale titolo abilitativo all’esercizio della professione di Fisioterapista in Italia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Vista l’ordinanza cautelare 3 febbraio 2005 n. 637 che ha respinto l’istanza di sospensione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2009 il Consigliere L A O S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con nota 16 ottobre 2004 del Ministero della Salute il Direttore generale delle Professioni sanitarie respinse l’istanza presentata nel Settembre 2004 dalla Signora Cristina Baran (nata in Romania ed attualmente cittadina italiana) per ottenere il riconoscimento del diploma di Assistente medico di recupero e fisioterapia conseguito in Romania nel 1993;nel provvedimento si rilevava che l’interessata aveva presentato un curriculum formativo dal quale risultava una scolarità di base di 12 anni ed un corso successivo della durata di anni tre per un totale di 3180 ore, mentre in Italia il titolo di Fisioterapista si consegue al termine di un corso universitario di durata triennale con un monte orario di 4.500 ore.
1.1. Avverso tale provvedimento, l’interessata ha presentato ricorso chiedendone l’annullamento previa sospensiva, per i seguenti motivi articolati:
1 e 2) violazione art. 27 Cost.ne, della Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi allo insegnamento superiore (ratificata dall’Italia con legge n. 148/2002), della legge n. 241artt. 2-3-14 e ss.gg., del D.leg.vo n. 115/1992 art. 67 – 8 e 12, D. leg.vo n. 319/1994art. 6-7-8-9-10 e 14, nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, sviamento da carenza motivazione e travisamento dei presupposti.
Ad avviso della ricorrente l’amministrazione non avrebbe svolto un’adeguata istruttoria e, quindi, non avrebbe considerato che la ricorrente aveva al suo attivo una formazione, non di 3180 ore, ma di più di 5.000 ore, avendo già svolto attività di Infermiere balneo-fisioterapista in Romania (nel Sanatorio balneare di Mangalia);inoltre erroneamente sarebbe stata ritenuta superflua la convocazione della Conferenza dei Servizi;il diniego, comunque, sarebbe stato privo di effettiva motivazione, limitandosi ad una generica valutazione di carenza del percorso formativo della ricorrente per contenuto e per monte orario dedicato alla preparazione.
3.4) Incompetenza, violazione art. 97 Cost.ne, della Convenzione europea di Parigi del 1953 sull’equipollenza dei diplomi per l’ammissione all’Università (ratif. con legge n. 901/1956) nonché del Protocollo Addiz. Di Strasburgo del 1964 (ratif. Con legge n. 444/1966), della legge n. 241/1990 artt. 2 e 3 in relaz. al D.leg.vo n. 502 art. 6, del D.Leg.vo n. 115/1992 art. 5, nonché eccesso di potere per carente istruttoria,travisamento dei fatti, illogicità e sviamento.
Erroneamente l’amm.ne non avrebbe applicato la Convenzione di Parigi del 1953 sull’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle Università, mentre, sotto il profilo del diritto nazionale, non risulterebbe applicabile alla ricorrente “ratione temporis l’obbligo di un corso di studi liceale quinquennale (introdotto solo con il D.leg.vo n. 502/1992);inoltre la formazione della ricorrente sarebbe assistita da un monte orario di circa 5830ore di applicazione teorico. pratica, e non di sole 3.180 ore reputate in sufficienti.
5) Violazione degli art. 24 e 97 Cost.ne e della legge n. 2412/1990 in relazione al D.Min. Sanità 14.9.1994 n. 741, nonché eccesso di potere per carenza d’istruttoria ed insufficiente motivazione.
Il diniego impugnato sarebbe carente della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per cui il percorso formativo della ricorrente non può essere valutato equipollente a quello previsto dalla normativa nazionale per il conseguimento del titolo di fisioterapista.
1.2 Si è costituito in giudizio il 7.2.2005 l’Avv. Dello Stato, con una dichiarazione formale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare 3-2-2005 n. 637 la Sez. 3° Ter ha respinto l’istanza di sospensione anche alla luce della natura pretensiva dell’interesse azionato.
Alla pubblica udienza del 25.3.2009, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità della nota meglio indicata in epigrafe con cui il Ministero della Salute ha respinto l’istanza nel Sett. 2004 presentata dalla ricorrente (ora cittadina italiana) per ottenere il riconoscimento del titolo professionale Assistente Medico di Recupero e Fisioterapia (conseguito in Romania nel 1993) al fine di esercitare la professione di Fisioterapista in Italia.
Ad avviso dell’Amministrazione il curriculum formativo presentato dalla interessata (e costituito da una “ scolarità di base di 12 anni e da un corso successivo della durata di tre anni per un totale di ore 3180) non poteva essere giudicato equipollente a quello previsto della normativa nazionale secondo la quale il titolo di fisioterapista si consegue al termine di un corso universitario triennale con un monte orario di 4.500 ore di attività;inoltre la valutazione del curriculum in questione non sarebbe stato sottoposto all’esame della Conferenza dei servizi poiché questa si era già espressa per la non equipollenza su un percorso formativo identico.
2.1 Ad avviso del collegio appaiano fondate le censure di violazione del D.lg.vo n. 115/1992. art.12,e del D.lg.vo n. 319/1994, art. 14, nonché di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti, dedotte nell’ambito del primo, quarto e quinto motivo di ricorso.
In primo luogo erroneamente l’amministrazione non ha sottoposto la valutazione del percorso formativo della ricorrente alla apposita Conferenza dei Servizi, ritenendo sufficiente far riferimento ad altro parere di non equipollenza espresso (in una imprecisata seduta) dalla conferenza medesima su un curriculum “identico”a quello della ricorrente: appare, infatti, evidente che l’amministrazione non ha fornito alcuna motivazione circa la ritenuta sovrapponibilità tra la richiesta della ricorrente e quella esaminata dalla Conferenza dei Servizi in altra precedente occasione di cui non si riportano né i dati identificativi né alcuna documentazione.
A fronte di tale modus operandi, quindi, l’interessata non è stata posta in grado di conoscere la correttezza del richiamo del precedente caso, ritenuto sovrapponibile a quello proprio, né ha potuto beneficiare della apposita sede collegiale prevista dalla normativa nazionale vigente come ordinaria fase procedimentale specificamente preordinata alla valutazione dei percorsi formativi.
2.2 Inoltre il provvedimento di diniego impugnato risulta viziato anche da difetto d’istruttoria ed errore nei presupposti poiché precisa che, mentre in Italia il diploma di fisioterapista si consegue al termine di un corso universitario triennale con un monte orario di formazione di 4.500 ore, il corso di specialità sanitaria della ricorrente prevedeva soltanto 3180 ore di formazione.
Infatti, nel caso di specie, il Ministero ha omesso qualunque valutazione del periodo di tirocinio professionale pratico svolto dal 3 gennaio 1994 al 1 febbraio 1995 dalla ricorrente, per un totale di 2.650 ore, con la qualifica di infermiere fisioterapista debuttante” presso la Casa di Cura balneare di Mangalia (Romania), ufficialmente riconosciuta dal Ministero Sanità della Repubblica Rumena (successivamente la stessa Casa di Cura assunse la ricorrente come infermiera professionale di balneo-terapia).
Pertanto dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente aveva al proprio attivo circa 5.800 ore di formazione teorico pratico cui andava aggiunta un’ulteriore esperienza lavorativa acquisita dopo il 1995 sempre presso strutture di cura rumena.
2.3 Infine – specularmente alle rilevate carenze d’istruttoria – il diniego impugnato appare affetto da carenza di motivazione anche con riguardo all’asserita insufficienza dei contenuti del percorso formativo della ricorrente;insufficienza che, ritenuta dal Ministero della Salute simile a quella rilevata dalla Conferenza dei Servizi nell’esame di un caso analogo non meglio indicato, aveva condotto ad un giudizio di non equipollenza (unitamente alla carenza del monte ore di formazione già sopra esaminata).
Infatti il Ministero resistente non fornisce alcuna indicazione circa le materie in cui si sarebbe stata riscontrata l’asserita carenza né circa le ragioni per cui tali carenze non potevano essere colmate con le misure compensative previste dalla normativa nazionale di settore.
3. Concludendo, quindi, assorbito per economia di mezzi l’esame di ogni altra censura, il ricorso va accolto nei sensi di cui sopra e, per l’effetto , il diniego di riconoscimento impugnato va annullato con l’obbligo del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali (succeduto per legge al Ministero della Salute nel corso del giudizio) di riesaminare la domanda della ricorrente alla luce delle osservazioni sopra illustrate.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidati in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge, sono a carico del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che li verserà alla ricorrente.