TAR Bari, sez. I, decreto decisorio 2010-02-23, n. 201000659

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, decreto decisorio 2010-02-23, n. 201000659
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000659
Data del deposito : 23 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02506/1999 REG.RIC.

N. 00659/2010 REG.DEC.

N. 02506/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2506 del 1999, proposto da:
Ingrosso A S, rappresentata e difesa dall'avv. A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati, 133;

contro

Ministero dell'Universita' e Ricerca Scientifica Tecnologica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, presso la quale è domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97;
Politecnico di Bari;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Delibera del Rettore del Politecnico di Bari del 10.09.1999, di approvazione della graduatoria degli idonei per l'ammissione al primo anno della Facoltà di Architettura per l’Anno Accadernico 1999/2000;

- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi ancorché non conosciuti fra cui la Delibera della Facoltà di Architettura del 21.07.1999, di formulazione del bando di concorso di ammissione al corso di laurea in Architettura, del 21.07.1999, di formulazione del bando di concorso di ammissione al corso di laurea in Architettura, la Delibera del Senato Accademico del 22.07.1999, di approvazione del bando di concorso per l’ammissione al predetto corso di laurea, la delibera del Senato Accademico del 29.07.1999, di conferma dell’approvazione del bando di concorso di ammissione alla facoltà di Architettura alla luce del Regolamento pubblicato sulla G.U. n. 171, del 23.07.1999;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12 novembre 1999;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Considerato che, a norma dell’art. 45, comma secondo, R.D. 17 agosto 1907 n. 642, non v’è luogo a provvedere sulle spese;


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