TAR Trieste, sez. I, sentenza 2016-03-31, n. 201600112
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Testo completo
N. 00112/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2016, proposto da:
F s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F L, con domicilio presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unità D'Italia 7;
contro
Comune di Trieste, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. M S G dell’Avvocatura comunale, domiciliato in Trieste, Via del Teatro Romano 7 presso gli Uffici dell’Avvocatura medesima;
nei confronti di
G C & Figli s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- dell’esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione spogliatoi e nuovo campo di calcio in erba sintetica di Campanelle – Lotto I del Comune di Trieste con il processo verbale di gara del 2 dicembre 2015, contestualmente all’aggiudicazione provvisoria alla ditta Cramer, comunicata con nota prot. n. 22/1 – 2/2015 del 9 dicembre 2015;
- del provvedimento di escussione della polizza n. 759545 emessa da Elba Assicurazioni s.p.a. il 4/8/2015, comunicato in data 9/12/2015;
- della segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ex art. 8, lett. r) e s), del d.P.R. 207/2010 ai fini dell’inserimento nel casellario informatico delle esclusioni dalle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per mancanza dei requisiti dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui l’aggiudicazione definitiva, ove nelle more intervenuta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società F s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti in epigrafe indicati, adottati dal Comune di Trieste nell’ambito e in relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione spogliatoi e nuovo campo di calcio in erba sintetica di Campanelle – Lotto I bandita con determinazione n. 53/2015 del Direttore del Servizio Edilizia scolastica e Sportiva, Project Financing e, in particolare, dell’atto di esclusione disposto nei suoi confronti per la ritenuta sussistenza di indizi rivelatori di ipotesi di collegamento sostanziale con altra impresa partecipante (Giafra s.r.l.), anche avuto riguardo al fatto che tale atto costituisce presupposto per la successiva iscrizione nel casellario informatico per mancanza dei requisiti di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 e per l’escussione della polizza fideiussoria prestata.
Ritiene, invero, che la ritenuta situazione di collegamento sia stata desunta da elementi indiziari privi di pregio fattuale e giuridico, che la partecipazione alla gara delle imprese asseritamente collegate non abbia, in ogni caso, in alcun modo condizionato il suo esito, che la disposta esclusione è sproporzionata, ingiusta e comprime immotivatamente la sua libertà di iniziativa economica. Deduce, quindi, l’illegittimità della gravata esclusione (e degli ulteriori provvedimenti adottati, che ritiene del pari ingiustificati e privi dei necessari presupposti di legge) sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Difetto dei presupposti – Carenza, difetto, incongruità della motivazione
2. Violazione dei principi comunitari in materia di svolgimento delle pubbliche gare d’appalto – manifesta ingiustizia ed irragionevolezza
3. Insussistenza dei presupposti della segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 8, lett. r) e s), del d.P.R. 207/2010
Il Comune di Trieste ha controdedotto nel merito, contestando gli assunti di parte ricorrente e ribadendo la correttezza del proprio operato. Ha concluso, pertanto, per la reiezione delle doglianze ex adverso dedotte.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2016 parte ricorrente ha chiesto il rinvio al merito