TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-12-29, n. 202208150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-12-29, n. 202208150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202208150
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 08150/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02158/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2022, proposto da
-OISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati P A, I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11;

nei confronti

-OISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

del provvedimento prot. n. DOG.15/03/2022.0063723.U, notificato a mezzo pec in data 22.03.2022 con il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e della Formazione, Ufficio III, Concorsi e Inquadramenti, ha comunicato al ricorrente ed alla Corte di Appello di Napoli, l’esclusione dall’assunzione nella qualifica di conducente di automezzi area II, f.1, per mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego ed esattamente la mancanza del requisito della condotta e delle qualità morali di cui agli artt. 2 del dpr 487/94 e 35, comma 6, del dlgs 165/01, relativamente all’avviso di selezione pubblicato sul GURI n. 4 del 14.01.2020 della Giunta Regionale della Campania, centro per l’impiego Napoli Nord, avviamento e selezione ai sensi dell’art. 16, legge 56/87 e successive modifiche di 10 unità, Area II, Fascia economica F1 Profilo di assunzione “conducente di automezzi” contratto a tempo indeterminato -tempo pieno- Distretto Giudiziario di Napoli- Sede di Napoli;

Ove occorra dell’avviso di selezione del 31.12.2019.0014907.id, con il quale il Ministero di Grazia e Giustizia ha reso noto alle Corti di Appello su base Regionale il numero dei conducenti richiesti e da avviare a selezione tramite i centri di impiego e segnatamente degli artt. 2, 3 e 10 inferenti i requisiti di partecipazione;
e del capitolo inferente i requisiti di cui al punto 1 del Guri n. 4 del 14.01.2020 della Giunta Regionale Campania;

nonché per quel che occorra delle note prot. n. 0017463.u del 28.01.2020 e n. 0028123.u del 10.02.2020 di comunicazione ai Centri di Impiego del provvedimento del Direttore Generale del 31.12.2019, prot. n. 14907, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 4 del 14.01.2020, di cui innanzi;

di ogni altro atto connesso, preordinato e collegato;

nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 cpa dell’Amministrazione intimata del diritto dell'odierno ricorrente ad essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Amministrazione intimata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del Direttore Generale del 31.12.2019, prot. n. 14907, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale IV Serie speciale n. 4 del 14.01.2020, veniva indetta una selezione mediante avviamento degli iscritti per i Centri per l’impiego finalizzati all’assunzione di n. 109 conducenti di automezzi, area II, fascia economica F1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede, tra le altre, nella Regione Campania di n. 10 posti da assumere presso la Corte di Appello di Napoli.

Il ricorrente espletava con esito positivo la prova di idoneità ma, prima della sottoscrizione

del contratto, veniva escluso. Ed invero, con provvedimento n. 3600 del 1 febbraio 2022, il Ministero della Giustizia escludeva il ricorrente dalla procedura in esame ritenendolo privo dei requisiti di moralità necessari per l’accesso al pubblico impiego ex art. 2 del D.p.r. n. 487/1994 e art 35 co. 5 del D.lgs n. 165/2001. Risulta emesso, infatti, nei confronti del ricorrente, il decreto penale del 23 luglio 2020 con richiesta di messa alla prova, non opposto.

Il ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione deducendo che, per il reato ascrittogli, era stata accordata, ancor prima dell’emissione del provvedimento di esclusione, la misura di messa alla prova, il cui verbale di inizio era stato pure sottoscritto in data 22.02.2022 e, dunque, prima del provvedimento impugnato;
il ricorrente, poi, malgrado la vicenda penale che lo aveva interessato, continuava a prestare servizio presso le amministrazioni scolastiche come supplente ATA nel profilo di collaboratore scolastico.

Trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del il Collegio rilevava la sussistenza di seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo atteso che nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto lo svolgimento di procedure di assunzione condotte in applicazione dell’art. 16, l. 28 febbraio 1987 n. 56.

Con memoria depositata il 14 settembre 2022 il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso avendo impugnato, nella specie, un provvedimento amministrativo che costituiva espressione del potere tipicamente discrezionale dell’Amministrazione.

Pervenuta alla udienza pubblica del 2 dicembre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile, in quanto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia alla cognizione del giudice ordinario.

Come già rilevato, il Ministero della Giustizia avviava una procedura selettiva mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di 109 conducenti automezzi - area II, fascia economica F1 -, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia,

Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Il ricorrente veniva escluso dalla suddetta procedura in quanto non in possesso dei requisiti di moralità necessari per l’assunzione presso le pubbliche Amministrazioni.

Ciò premesso, il ricorrente ritiene di dover radicare la presente controversia nella giurisdizione amministrativa in quanto, nella fattispecie in esame, non si contesterebbe del suo mancato diritto all’avviamento alla selezione ma si censurerebbe esclusivamente il provvedimento di

esclusione, successivo al sostenimento di una prova scritta e di una pratica (cfr. allegato 6, deposito ricorrente del 27.04.2022). Si tratterebbe, quindi, di un provvedimento attinente non alla fase prodromica della procedura ma proprio della fase successiva all’avviamento a selezione, che aveva comportato una valutazione di tipo prettamente discrezionale da parte dell’Ufficio.

La tesi non merita condivisione in quanto la procedura in esame non ha natura concorsuale perché non è previsto alcun momento valutativo della preparazione e della professionalità degli aspiranti all’impiego;
infatti, mentre nelle procedure concorsuali la p.a. esercita un potere autoritativo inteso ad individuare, mediante una selezione imparziale, i candidati meritevoli a cui assegnare un bene della vita non disponibile per tutti, escludendo contestualmente gli altri, nel caso di assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento non è prevista alcuna verifica comparativa tra i candidati.

Ed infine, giova ancora rilevare come l’oggetto della controversia riguarda, nella specie, e per come del resto evidenziato dallo stesso ricorrente, non il momento iniziale della procedura, ma quello successivo allo svolgimento della prova di idoneità, posto a valle della procedura di selezione ovvero la fase tipicamente attinente alla gestione del rapporto di lavoro, in cui la PA ha agito con i poteri tipici del datore di lavoro privato.

Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la controversia all’autorità giudiziaria ordinaria dinanzi alla quale il giudizio andrà riassunto nelle forme di rito.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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