TAR Napoli, sez. II, ordinanza cautelare 2013-02-21, n. 201300326
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N. 00326/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00612/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2013, proposto da:
Proto ing. D, rappresentata e difesa dall'avv. E A, con domicilio eletto in Napoli, via Cervantes, 64;
contro
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici per legge domicilia in Napoli, via A. Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento del Magnifico rettore dell’Università degli Studi di Napoli del 13.12.2012, con il quale si è comunicato che non può procedersi alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della l. 240/2010 (cod. concorso RTDD88A2012 – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Elettrica);b) della nota del Preside della Facoltà di Ingegneria, prot. 217448 del 27.11.2012;c) del verbale del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 6.11.2012, relativo alla chiamata dell’ing. Proto sul posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’Energia Elettrica;d) di ogni altro atto preordinato, annesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 la relazione del dott. Francesco Guarracino e udito l’avv. E A per la ricorrente;
Ritenuto che le esigenze rappresentante dalla ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito;