TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-08-03, n. 202302590

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-08-03, n. 202302590
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302590
Data del deposito : 3 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2023

N. 02590/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00506/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 506 del 2023, proposto dalla Banca IFIS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, non costituita in giudizio;

per l’ottemperanza

- al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.596/2022 del Tribunale di Agrigento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Nessun difensore presente nella camera di consiglio del 6 giugno 2023, così come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato e depositato il 3 aprile 2023, la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 596/2022 con il quale Tribunale Civile di Agrigento ha ingiunto alla Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento di pagare la somma di € 115.645,57, oltre agli interessi legali a decorrere da ogni singola scadenza sino all’effettivo soddisfo, nonché le spese della procedura ivi liquidate.

Risulta dagli atti di causa che, in data 20 giugno 2022, il decreto ingiuntivo in epigrafe è stato notificato presso la sede dell’Azienda sanitaria debitrice e, siccome non opposto nei termini di legge, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 12263 del 28 settembre 2022, munito di formula esecutiva in data 4 ottobre 2022 e nuovamente notificato all’Azienda sanitaria debitrice il 5 ottobre 2022.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6 giugno 2022, la causa è stata posta in decisione.

2. Va innanzi tutto osservato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656, c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894;
sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301;
sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840;
nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083;
sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026) anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza;
condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).

3. Il ricorso è ammissibile e fondato.

Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114, cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, notificato in forma esecutiva preso la sede dell’Amministrazione debitrice e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta tutt’ora non eseguito dall’Amministrazione intimata che non ha fornito alcun elemento concreto volto a giustificare il proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo da parte della creditrice.

È opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate alla parte ricorrente, laddove da essa anticipate.

Il ricorso va perciò accolto e, per l’effetto, ordinato all’ASP di Agrigento di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 596/2022 del Tribunale Civile di Agrigento, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, se anteriore.

4. Nell’ipotesi di persistente inottemperanza dell’Azienda debitrice, si nomina Commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore del Dipartimento per la Pianificazione Strategica presso l’Assessorato regionale della Salute, con facoltà di delega a un funzionario della medesima struttura, affinché dia corso all’espletamento degli adempimenti necessari nel successivo termine di sessanta (60) giorni.

5. Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26, c.p.a, e 91, c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore di parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247;
30 gennaio 2015, n. 453).

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