TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-29, n. 202303608
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Testo completo
Pubblicato il 29/11/2023
N. 03608/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01336/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2016, proposto da
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato V N, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
Comune di Biancavilla, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del consiglio comunale n. 15 reg. del 19.01.2016, con la quale è stata revocata la deliberazione n. 48 del C.C. del 24.05.2010 ed è stato dato mandato agli uffici competenti di adottare i provvedimenti necessari per lo sgombero dell'immobile, sito in Biancavilla, c.da Badalato, foglio 34 part. 1112;
di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e comunque connesso con il precedente provvedimento (deliberazione del C.C. n. 8 del 29.02.2008; determinazione del funzionario responsabile del Comune di Biancavilla con la quale è stata determinata la misura del canone di locazione asseritamente dovuto dal ricorrente; comunicazione del responsabile dell’U.P. “Gestione del territorio” del 14.04.2015, 2.07.2015 e 31.08.08.2015).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Per una migliore comprensione della vicenda, occorre premettere in fatto quanto segue:
a) con deliberazione n. 51/2001, il Consiglio comunale di Biancavilla ha individuato, in applicazione dell’art. 7, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n.47, i criteri in base ai quali valutare il prevalente interesse pubblico alla conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, sottraendoli alla demolizione, ed ha stabilito - al ricorrere di determinate condizioni ivi indicate - di concedere in uso i suddetti immobili con priorità agli stessi soggetti che li avevano realizzati per la soddisfazione delle esigenze abitative di questi e del loro nucleo familiare;
b) con deliberazione n. 8 del 29.02.2008, il Consiglio comunale ha approvato il “ Regolamento per la locazione degli immobili costruiti abusivamente e acquisiti al patrimonio comunale ” demandando all’Ufficio tecnico comunale i criteri per definire il canone di locazione di tali immobili (cfr art. 5);
c) con delibera n.48 del 24.05.2010, il Consiglio comunale ha accolto l’istanza presentata da parte ricorrente, concedendo alla stessa il diritto d’uso dell’immobile abusivamente realizzato;
d) con nota prot. n. 4017 in data 17 febbraio 2011, notificata in data 22.02.2011 (cfr all.7), il Comune ha disposto, ai fini del completamento dell’iter procedimentale, la presentazione da parte dell’interessato, entro e non oltre il termine di 60 giorni, di documentazione relativa all’immobile e di un’istanza di locazione il cui canone sarebbe stato determinato in applicazione del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.8 del 29 febbraio 2008, nonché della determina n.325 del 30 marzo 2010 avente ad oggetto “ Determinazione modalità e criteri generali per il calcolo del canone di locazione”. ;
e) con determinazione prot. 9805 in data 24 aprile 2012, il Comune ha chiesto al ricorrente il pagamento del canone di locazione provvisorio dovuto (pari a €. 425,58 mensili) e la corresponsione del canone di locazione per i mesi arretrati pari a €. 9.788,34.
f) il ricorrente ha contestato la predetta determinazione in quanto, a suo dire, effettuata in base a criteri non applicabili alla fattispecie in esame alla quale avrebbe dovuto applicarsi, piuttosto, il disposto dell’art. 4 della L.R. 31 maggio 1994, n. 17, che individua quale criterio “ il canone minimo dovuto per alloggi di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto della concessione di abitazione ” (e non quello della concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali della Regione come ha fatto il Comune);
g) il Comune ha adito l'Autorità giudiziaria ordinaria per ottenere lo sfratto per morosità e il rilascio dell'immobile, nonché il pagamento dei canoni non versati, ma il Tribunale di Catania, con sentenza n. 6597 del 19.10.2015, ha rigettato la domanda attesa l’inesistenza di qualsiasi contratto di locazione stipulato tra le parti;
h) con nota prot. n. 7535 del 14.04.2015, il Comune ha quindi invitato il ricorrente a presentarsi presso gli uffici comunali per la stipula del contratto, allegato in bozza, chiedendo contestualmente il pagamento di parte delle somme dovute;
i) con nota del 27.04.2015, il ricorrente ha ribadito la propria disponibilità nel trovare una soluzione condivisa in ordine alla quantificazione del canone di locazione,
l) con nota prot. 13884 del 2 luglio 2015 il Comune di Biancavilla, considerata la perdurante mancata sottoscrizione del contratto, ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del diritto di abitazione concesso in favore della ricorrente;
l) nel termine previsto il ricorrente ha presentato memorie difensive;
m) con nota prot. 1736 del 31 agosto 2015 (all 15), in riscontro a dette osservazioni, il Comune ha rilevato l’inapplicabilità dei criteri, di cui alla legge n. 18 del 7 giugno 1994 in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, invocati dal ricorrente ai fini della determinazione del canone;
n) infine, con la delibera in questa sede impugnata il Comune ha revocato la deliberazione n. 48 del 24.05.2010 per il venir meno di quei prevalenti interessi pubblici che avevano giustificato il mantenimento della concessione in uso dell’immobile in capo al ricorrente, nonché dell’interesse pubblico al mantenimento dell’opera abusiva.
2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, articolando i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/90, come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. B ter L. 164/2014; violazione dei principi generali in tema di revoca del provvedimento amministrativo; difetto assoluto di motivazione; sviamento di potere. Secondo la prospettazione di parte non ricorrerebbe nessuno dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela, atteso che la motivazione non fa alcun riferimento a sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, né ad nuova valutazione dell’interesse pubblico originario come richiesto dall’art. 21 quinquies citato. Ed invero, nella deliberazione n. 51 del 21.02.2001 il Comune ha ritenuto che la salvaguardia del patrimonio