TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-12, n. 201600944
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Testo completo
N. 00944/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
quanto al ricorso introduttivo
CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l.; CENTRO RIPRODUZIONE UMANA – CHIRURGIA AMBULATORIALE – CRU s.r.l.; CENTRO DEMETRA DI PALERMO – PAD del dott. Cimino Carmelo; CASA DI CURA CLINICA DEL MEDITERRANEO – MEDI.SAN s.r.l.; CENTRO TERZOMILLENNIO del dott. Giardina Matteo; CENTRO G.M.R. del dott. Iraci Sareri Giuseppe; CASA DI CURA SANT’ANNA s.r.l. – CENTRO DI PMA; CENTRO DI MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE E INFERTILITA’ – Associazione professionale del dott. Carlo Torrisi e Maria Grazia Emanuela Ferrara; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio ex art. 25, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, via Butera n. 6;
quanto al primo, al secondo e al terzo ricorso per motivi aggiunti
CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio ex art. 25, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, via Butera n. 6;
contro
- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;
- ( evocata in giudizio solo con il terzo ricorso per motivi aggiunti ) l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto in Palermo, via G. Abela n. 10, presso lo studio del prof. avv. Salvatore Raimondi;
- l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele”;
- il C.R.A. Centro Riproduzione Assistita s.r.l.;
- l’Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro;
- l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte,
- l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;
tutti non costituiti in giudizio;
nei confronti di
A.M.B.R.A. – Associazione Medici Biologi per la Riproduzione Assistita – Nuova Casa di Cura Demma;
Genesy s.r.l.;
Centro di Biologia della Riproduzione;
tutti non costituiti;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del D.A. 26/10/2012 dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, pubblicato in GURS parte I n. 51 del 30/11/2012, avente ad oggetto "Riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel territorio della Regione Siciliana ";
- dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti
- del D.A. 29/01/2014 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, pubblicato in GURS parte I n. 9 del 28/02/2014, avente ad oggetto: "Integrazione e modifica del decreto 26 ottobre 2012 concernente riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PAL4) sul territorio della Regione Siciliana;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti
- del D.A. 29/12/2014 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, pubblicato in GURS parte I n. 4 del 23/01/2015, avente ad oggetto: "Recepimento degli indirizzi operativi per le Regioni e le Province autonome, concordati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 settembre 2014, di cui al 'Documento sulle problematiche alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014'", parte qua;
- del D.A. 28/01/2015 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, avente ad oggetto "Tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione", in parte qua;
e per la condanna dell'Assessorato Regionale per la Salute al risarcimento dei danni in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., ordinando all'Amministrazione intimata di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accreditamento del centro di P.M.A. della Casa di Cura Prof. E. Falcidia s.r.l. e/o di pronunciarsi sulla domanda di accreditamento presentata in data 23/09/2013 tenendo conto dei risultati delle verifiche ispettive del 04/04/2014 e del 12/09/2014, disponendo per l'effetto l'accreditamento della centro di P.M.A. della ricorrente;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti
- del provvedimento prot. n. 64216 del 18/06/2015 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, notificato in data 30/06/2015, che ha comunicato alla ricorrente l'impossibilità di procedere alla contrattualità per l'esecuzione di tecniche di P.M.A. non risultando la struttura inserita nel network regionale della Provincia di Catania ex D.A. del 26/10/2012;
e per l'accertamento del diritto alla contrattualizzazione per l'esercizio delle attività di Procreazione Medicalmente Assistita di I, II e III livello, già accreditate istituzionalmente con il S.S.R. in forza del D.D.S. 10/03/2015 n. 399 e la conseguente condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al risarcimento dei danni in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., ordinando all'Amministrazione intimata di procedere alla contrattualizzazione della Casa di Cura prof. E. Falcidia s.r.l. per l'esecuzione delle predette attività di P.M.A.
Visti il ricorso introduttivo, il primo, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con le relative deduzioni difensive, in relazione al terzo ricorso per motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;
Uditi all’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 i difensori dell’Assessorato regionale per la Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, presenti come da verbale; nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso introduttivo, notificato nelle date 30-31 gennaio 2013 e depositato in data 26 febbraio, i ricorrenti – tutti centri autorizzati di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) – hanno impugnato il decreto dell’Assessore Regionale per la Salute del 26.10.2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51/2012, con il quale è stata costituita la "rete" dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) autorizzati e, quindi, di un c.d. "network" formato da 15 centri regionali (9 pubblici e 6 privati); procreazione, in quella fase temporale, consentita dall'ordinamento solo con riguardo alla fecondazione "omologa".
Affidano il ricorso alle censure di:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 bis dello Statuto della Regione Siciliana, regio decreto legislativo 15/05/1946 n. 455, introdotto dall’articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2 , in quanto detto decreto, avente la natura di atto di straordinaria amministrazione - e non di ordinaria amministrazione, come previsto dallo Statuto siciliano - è stato adottato dall’Assessore di una Giunta Regionale dimissionaria, in quanto il Presidente della Regione Siciliana aveva rassegnato le sue dimissioni nella seduta pubblica del 31.07.2012;
2) violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 6 e 10 legge 19/02/2004 n. 40, nonché delle linee guida in materia di P.M.A. approvate con D.M. Salute 21/07/2004 e D.M. Salute 11/04/2008 – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ai sensi degli artt. 3 e 97 Costituzione – eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento di potere, disparità di trattamento, manifesta illogicità e contraddittorietà , in quanto il D.A. 26.10.2012 introdurrebbe illegittimamente, tra i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi, un numero minimo annuo di cicli iniziati, peraltro soltanto a carico dei centri privati;
3) violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 6 e 10 legge 19/02/2004 n. 40, nonché delle linee guida in materia di P.M.A. approvate con DM Salute 11/04/2008 – violazione ed errata applicazione degli art. 6 l. n. 23/12/1994 n. 724, 8 d. lgs. 30/12/1992 n. 502 – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ai sensi degli artt. 3 e 97 Costituzione – eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento di potere, disparità di trattamento, manifesta illogicità e contraddittorietà – violazione dell’art. 3 l. 07/08/1990 n. 241 – incongruità e contraddittorietà della motivazione , in quanto il numero minimo dei cicli iniziati per anno, previsto per l’accreditamento dei centri PMA, applicato solo ai centri privati, vizierebbe l’intero impianto del decreto, il quale, peraltro, si porrebbe anche in contrasto con il principio di libera scelta degli assistiti.
B. – Si è costituito in giudizio l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
C. – Con un primo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, la (sola) CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l. ha impugnato il D.A. 29/01/2014 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana (pubblicato in G.U.R.S., parte I, n. 9 del 28/02/2014), avente ad oggetto: "Integrazione e modifica del decreto 26 ottobre 2012 concernente riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PAM) sul territorio della Regione Siciliana”, deducendo il vizio di illegittimità derivata , in relazione alla presunta