TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-12, n. 201600944

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-12, n. 201600944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600944
Data del deposito : 12 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00429/2013 REG.RIC.

N. 00944/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00429/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
quanto al ricorso introduttivo
CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l.;
CENTRO RIPRODUZIONE UMANA – CHIRURGIA AMBULATORIALE – CRU s.r.l.;
CENTRO DEMETRA DI PALERMO – PAD del dott. C C;
CASA DI CURA CLINICA DEL MEDITERRANEO – MEDI.SAN s.r.l.;
CENTRO TERZOMILLENNIO del dott. G M;
CENTRO G.M.R. del dott. I S G;
CASA DI CURA SANT’ANNA s.r.l. – CENTRO DI PMA;
CENTRO DI MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE E INFERTILITA’ – Associazione professionale del dott. Carlo Torrisi e Maria Grazia Emanuela Ferrara;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio ex art. 25, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, via Butera n. 6;
quanto al primo, al secondo e al terzo ricorso per motivi aggiunti
CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio ex art. 25, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, via Butera n. 6;

contro

- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;
- ( evocata in giudizio solo con il terzo ricorso per motivi aggiunti ) l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto in Palermo, via G. Abela n. 10, presso lo studio del prof. avv. Salvatore Raimondi;
- l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele”;
- il C.R.A. Centro Riproduzione Assistita s.r.l.;
- l’Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro;
- l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte,
- l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;
tutti non costituiti in giudizio;

nei confronti di

A.M.B.R.A. – Associazione Medici Biologi per la Riproduzione Assistita – Nuova Casa di Cura Demma;
Genesy s.r.l.;
Centro di Biologia della Riproduzione;
tutti non costituiti;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del D.A. 26/10/2012 dell'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, pubblicato in GURS parte I n. 51 del 30/11/2012, avente ad oggetto "Riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel territorio della Regione Siciliana ";

- dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti

- del D.A. 29/01/2014 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, pubblicato in GURS parte I n. 9 del 28/02/2014, avente ad oggetto: "Integrazione e modifica del decreto 26 ottobre 2012 concernente riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PAL4) sul territorio della Regione Siciliana;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti

- del D.A. 29/12/2014 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, pubblicato in GURS parte I n. 4 del 23/01/2015, avente ad oggetto: "Recepimento degli indirizzi operativi per le Regioni e le Province autonome, concordati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 settembre 2014, di cui al 'Documento sulle problematiche alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014'", parte qua;

- del D.A. 28/01/2015 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, avente ad oggetto "Tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione", in parte qua;

e per la condanna dell'Assessorato Regionale per la Salute al risarcimento dei danni in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., ordinando all'Amministrazione intimata di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accreditamento del centro di P.M.A. della Casa di Cura Prof. E. Falcidia s.r.l. e/o di pronunciarsi sulla domanda di accreditamento presentata in data 23/09/2013 tenendo conto dei risultati delle verifiche ispettive del 04/04/2014 e del 12/09/2014, disponendo per l'effetto l'accreditamento della centro di P.M.A. della ricorrente;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento prot. n. 64216 del 18/06/2015 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, notificato in data 30/06/2015, che ha comunicato alla ricorrente l'impossibilità di procedere alla contrattualità per l'esecuzione di tecniche di P.M.A. non risultando la struttura inserita nel network regionale della Provincia di Catania ex D.A. del 26/10/2012;

e per l'accertamento del diritto alla contrattualizzazione per l'esercizio delle attività di Procreazione Medicalmente Assistita di I, II e III livello, già accreditate istituzionalmente con il S.S.R. in forza del D.D.S. 10/03/2015 n. 399 e la conseguente condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al risarcimento dei danni in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., ordinando all'Amministrazione intimata di procedere alla contrattualizzazione della Casa di Cura prof. E. Falcidia s.r.l. per l'esecuzione delle predette attività di P.M.A.


Visti il ricorso introduttivo, il primo, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con le relative deduzioni difensive, in relazione al terzo ricorso per motivi aggiunti;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore il consigliere dott.ssa M C;

Uditi all’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 i difensori dell’Assessorato regionale per la Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, presenti come da verbale;
nessuno presente per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con ricorso introduttivo, notificato nelle date 30-31 gennaio 2013 e depositato in data 26 febbraio, i ricorrenti – tutti centri autorizzati di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) – hanno impugnato il decreto dell’Assessore Regionale per la Salute del 26.10.2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51/2012, con il quale è stata costituita la "rete" dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) autorizzati e, quindi, di un c.d. "network" formato da 15 centri regionali (9 pubblici e 6 privati);
procreazione, in quella fase temporale, consentita dall'ordinamento solo con riguardo alla fecondazione "omologa".

Affidano il ricorso alle censure di:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 bis dello Statuto della Regione Siciliana, regio decreto legislativo 15/05/1946 n. 455, introdotto dall’articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2 , in quanto detto decreto, avente la natura di atto di straordinaria amministrazione - e non di ordinaria amministrazione, come previsto dallo Statuto siciliano - è stato adottato dall’Assessore di una Giunta Regionale dimissionaria, in quanto il Presidente della Regione Siciliana aveva rassegnato le sue dimissioni nella seduta pubblica del 31.07.2012;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 6 e 10 legge 19/02/2004 n. 40, nonché delle linee guida in materia di P.M.A. approvate con D.M. Salute 21/07/2004 e D.M. Salute 11/04/2008 – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ai sensi degli artt. 3 e 97 Costituzione – eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento di potere, disparità di trattamento, manifesta illogicità e contraddittorietà , in quanto il D.A. 26.10.2012 introdurrebbe illegittimamente, tra i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi, un numero minimo annuo di cicli iniziati, peraltro soltanto a carico dei centri privati;

3) violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 6 e 10 legge 19/02/2004 n. 40, nonché delle linee guida in materia di P.M.A. approvate con DM Salute 11/04/2008 – violazione ed errata applicazione degli art. 6 l. n. 23/12/1994 n. 724, 8 d. lgs. 30/12/1992 n. 502 – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ai sensi degli artt. 3 e 97 Costituzione – eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento di potere, disparità di trattamento, manifesta illogicità e contraddittorietà – violazione dell’art. 3 l. 07/08/1990 n. 241 – incongruità e contraddittorietà della motivazione , in quanto il numero minimo dei cicli iniziati per anno, previsto per l’accreditamento dei centri PMA, applicato solo ai centri privati, vizierebbe l’intero impianto del decreto, il quale, peraltro, si porrebbe anche in contrasto con il principio di libera scelta degli assistiti.

B. – Si è costituito in giudizio l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

C. – Con un primo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, la (sola) CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l. ha impugnato il D.A. 29/01/2014 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana (pubblicato in G.U.R.S., parte I, n. 9 del 28/02/2014), avente ad oggetto: "Integrazione e modifica del decreto 26 ottobre 2012 concernente riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PAM) sul territorio della Regione Siciliana”, deducendo il vizio di illegittimità derivata , in relazione alla presunta illegittimità del presupposto D.A. 26.10.2012, e riproponendo integralmente i vizi già dedotti con il ricorso introduttivo.

D. – Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, la CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l. ha impugnato il D.A. 29/12/2014 dell'Assessore regionale della Salute, avente ad oggetto: "Recepimento degli indirizzi operativi per le Regioni e le Province autonome, concordati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 settembre 2014, di cui al 'Documento sulle problematiche alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014”;
nonché, il D.A. 28/01/2015 avente ad oggetto "Tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione", entrambi in parte qua ;
chiedendo anche la condanna dell'Assessorato Regionale per la Salute al risarcimento dei danni in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., assumendo la sussistenza dei presupposti per l'accreditamento del centro di P.M.A. della Casa di Cura Prof. E. Falcidia s.r.l., e il conseguente obbligo di accreditare il centro stesso.

Oltre a dedurre il vizio di invalidità derivata, riproponendo le censure già articolate con il ricorso introduttivo, la Casa di Cura istante ha dedotto il vizio autonomo di violazione e falsa applicazione degli articoli 4, 6 e 10 legge 19/02/2004 n. 40, nonché delle linee guida in materia di P.M.A. approvate con D.M. Salute 21/07/2004 e D.M. Salute 11/04/2008 – violazione ed errata applicazione degli articoli 6 l. n. 23/12/1994 n. 724 e 8 d. lgs. 30/12/1992 n. 502 – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ai sensi degli artt. 3 e 97 Costituzione – eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento di potere, disparità di trattamento, manifesta illogicità e contraddittorietà – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 07/08/1990 n. 241 – incongruità e contraddittorietà della motivazione , in quanto la fissazione del termine del 31.12.2014, previsto dall’art. 7 del gravato decreto 29.12.2014, illogica ed arbitraria, si porrebbe in contrasto con i principi e le regole in materia di accreditamento, nonché con il principio della facoltà di libera scelta da parte dell’assistito;
avuto riguardo, peraltro, alla specifica situazione della ricorrente, la quale ha presentato la domanda di accreditamento in data 23.09.2013, con verifiche conclusesi in data 12.09.2014, senza essere stata accreditata entro la data del 31.12.2014.

E. – Alla Camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 la trattazione della causa è stata rinviata al merito, anche per l’intervenuto provvedimento di accreditamento disposto in favore della casa di cura ricorrente, depositato dalla resistente Amministrazione.

F. – Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, la predetta ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 64216 del 18/06/2015, con il quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha comunicato alla casa di cura l’impossibilità di procedere alla contrattualizzazione per l’esecuzione di tecniche di P.M.A., a causa del mancato inserimento della struttura nel network regionale della Provincia di Catania, ai sensi del D.A. 26/10/2012;
chiedendo, contestualmente, l’accertamento del diritto alla contrattualizzazione per l’esercizio delle attività di Procreazione Medicalmente Assistita di I, II e III livello, già accreditate istituzionalmente con il S.S.R. in forza del D.D.S. 10/03/2015 n. 399, e la conseguente condanna dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al risarcimento dei danni in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c..

G. – Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del presupposto Piano Sanitario Regionale;
nel merito, chiedendone il rigetto, in quanto infondato.

H. – In vista della discussione del ricorso nel merito la difesa erariale ha avversato il complessivo gravame con memoria conclusiva, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso introduttivo per tutti i ricorrenti diversi dalla Casa di cura Prof. E. Falcidia, i quali non hanno impugnato alcuno dei provvedimenti gravati dalla predetta struttura con i motivi aggiunti;
nel merito, ha chiesto il rigetto del complessivo gravame, in quanto infondato.

Quindi, all’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016, assente il difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione su richiesta dei difensori delle resistenti Amministrazioni, presenti come specificato nel verbale.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il complessivo gravame – un ricorso introduttivo e tre ricorsi per motivi aggiunti – promosso, il primo, da taluni centri autorizzati di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), avverso il decreto dell’Assessore Regionale per la Salute del 26.10.2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51/2012, con il quale è stata costituita la "rete" dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) autorizzati e quindi di un c.d. "network" formato da 15 centri regionali (9 pubblici e 6 privati);
gli altri tre ricorsi (per motivi aggiunti), proposti solo dalla CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l., avverso gli ulteriori decreti, in parte modificativi o ampliativi, adottati dall’Assessore regionale alla Salute su tale delicata materia, ivi compreso quello sulle tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione;
nonché, avverso il diniego di contrattualizzazione adottato dall’intimata Azienda Sanitaria di Catania.

B. – Preliminarmente, deve darsi atto che tutte le strutture ricorrenti, fatta eccezione per la CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l., hanno proposto solo il ricorso introduttivo: poiché le predette non hanno gravato i successivi decreti assessoriali - con i quali è stata superata e, in parte, modificata la regolamentazione contenuta nel primo - per tutte, con eccezione per l’indicata Casa di Cura, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Può, a questo punto, procedersi all’esame del complessivo gravame, proposto e proseguito da detta casa di cura, il quale non merita accoglimento.

C. – Deve prioritariamente essere esaminato il ricorso introduttivo, promosso avverso il D.A. 26.10.2012 avente ad oggetto “ Riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel territorio della Regione Siciliana ”, il quale non è fondato.

C.1. – Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che tale atto sarebbe stato adottato, in violazione dell’art. 8 bis dello Statuto della Regione Siciliana, in quanto l’Assessore al ramo faceva parte, in quella fase temporale, di una Giunta dimissionaria, a causa delle dimissioni presentate dal Presidente della Regione;
laddove, la norma statutaria (art. 8 bis ) dispone che, in tale fase, gli Assessori possano compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

La censura non merita adesione e, considerata la sua genericità, si presenta finanche inammissibile.

Invero, nel caso concreto la doglianza presenta un contenuto estremamente generico, in quanto non chiarisce in quale parte del primo decreto l’Assessore avrebbe esorbitato dal potere.

Va rammentato che il decreto in argomento costituisce il frutto di pregressi accordi assunti nella sede della conferenza Stato – Regioni, ed è attuativo del Piano Sanitario Regionale (PSR);
trattasi, quindi, di un atto emesso in doverosa attuazione della normativa statale precettiva, nonché di precedenti determinazioni ormai consolidate (v. T.A.R. Sicilia, I, sentenza n. 2343/2013;
e art. 1, co. 796, l. n. 296/2006 sulla vincolatività degli interventi individuati, in quel caso, dal piano di rientro, cui ha aderito la Regione).

Sotto tale specifico profilo nota, peraltro, il Collegio che proprio per la parte sulla quale si sofferma maggiormente la ricorrente – il numero minimo di cicli annui – il decreto assessoriale 26.10.2012 si pone come meramente attuativo di precedenti determinazioni (Piano Sanitario Regionale).

In ogni caso, come fondatamente sostenuto dalla Difesa erariale, la questione così genericamente posta risulta comunque recessiva rispetto all’intervenuta emanazione, da parte dell’Assessore Regionale alla Salute, di successivi provvedimenti (gravati da parte ricorrente con motivi aggiunti), che riprendono il contenuto di quello impugnato con l’atto introduttivo, facendolo proprio (v., in particolare, il D.A. di gennaio 2014, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti).

C.2. – Non merita adesione neppure il secondo motivo.

Occorre chiarire che parte ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione dell’art. 10 della l. n. 40/2004, il quale autorizza le regioni a definire i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture (oltre alle caratteristiche del personale), assumendo tale violazione anche con particolare riferimento al numero minimo annuo di cicli iniziati.

La prospettazione non può trovare accoglimento, in quanto non tiene conto del peculiare contesto, nel quale è stata inserita la nuova disciplina.

Va, in particolare, osservato che il citato decreto, oltre a tracciare un chiaro quadro degli atti presupposti e delle istruttorie definite (v. rif. al Patto per la salute 2011-2013 e ai dati sull’infertilità nella regione) fa un espresso riferimento alle risorse finanziarie a disposizione dell'Assessorato regionale della Sanità (€ 3.800.000,00), tutte assegnate con vincolo di destinazione alla Regione Sicilia dal Ministero della Salute, a norma dell’art. 18 della l. n. 40/2004;
e precisa che “ le tecniche di riproduzione assistita non sono incluse nei LEA ”, e che occorre “… utilizzare i fondi assegnati dal Ministero, in linea col dettato della legge n. 40/04 al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per sostenere le famiglie, iniziando una fase sperimentale della durata di un biennio (2013-2014) di accreditamento di centri di PMA ”.

Il D.A., inoltre:

- fa un esplicito rinvio al Piano sanitario regionale 2011/2013 del 18 luglio 2011 e, in particolare, a quanto previsto al punto 9.1.4, che prevede che ogni centro accreditato di II e III livello debba avere personale dedicato e debba effettuare almeno 200 cicli l’anno per potere garantire standard elevati di qualità, secondo quanto specificato nelle direttive nazionali emesse dal Ministero della Salute;

- specifica, altresì, che, nella Regione, operano “… 36 centri di PMA di cui 7 pubblici e 29 privati (19.5% vs 80.5%) … determinando una frammentazione dell’offerta, in particolare nel settore privato, nonché un evidente sottodimensionamento delle unità operative pubbliche caratterizzate da bassi volumi relativi di attività (450 cicli di II-III livello per anno, pari al 14% del totale dei cicli di II-III livello eseguiti nella nostra regione) ”;

- definisce come “… prioritario l’obiettivo di migliorare il livello di efficacia, di efficienza e di appropriatezza ed economicità delle prestazioni erogate, ... e di dovere riorganizzare i centri in 3 livelli di assistenza, anche in relazione alla complessità dell’attività svolta e all’organizzazione in rete dei servizi per patologia, volume e complessità ”;

- dispone infine che:

“ … il programma di “messa in sicurezza” e di costruzione della rete debba tenere conto non soltanto del numero, ma anche dell’andamento dell’attività di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private della Regione relativamente agli anni 2008-2010 ”;

- è opportuno allinearsi “… all’orientamento di altre regioni italiane per ciò che riguarda il rapporto popolazione/n. di centri PMA di II-III livello accreditati e tenendo conto tuttavia della volontà di riequilibrare il rapporto pubblico/privato in Sicilia (5.051.075 abitanti) ”;

- “… i centri di PMA di II-III livello accreditati dovranno essere 15 di cui 9 pubblici e 6 privati, provvedendo ad istituire ex novo 2 centri di II-III livello, uno a Caltanissetta e l’altro presso l’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo ”.

Pertanto, il D.A. impugnato, nell’avviare la fase sperimentale, preliminarmente definisce la rete dei centri di PMA, costituita dai centri in atto autorizzati (sia di I, di II e di III livello, che mantengono lo status di soggetti autorizzati alle tecniche di PMA, previa verifica del possesso dei requisiti in corso di definizione, anche ove non inclusi nel “network” di cui d’appresso): parallelamente lo stesso D.A. prevede l’organizzazione di un network regionale di centri accreditati su diversi livelli organizzativi (II e III) strutturato in n. 15 unità operative (n. 9 pubbliche e n.6 private).

Ciò premesso al fine di inquadrare il contesto normativo e fattuale di riferimento, per quanto attiene al numero minimo dei cicli annui ritiene il Collegio che l’Assessorato abbia fatto doverosa applicazione – facendovi, peraltro, esplicito rinvio - del Piano Sanitario Regionale (PSR), al quale, invece, parte ricorrente non fa il minimo cenno, né si è premurata di impugnarlo, neppure unitamente al decreto assessoriale applicativo (v., in tal senso, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 18.12.2015-07.04.2016, n. 891, punto 7.2).

Più precisamente, deve rilevarsi che la vincolatività del PSR è chiaramente espressa nelle premesse del D.A. 26.10.2012, nella parte in cui fa riferimento al punto 9.1.4 del Piano, il quale prevede che ogni centro accreditato di II e III livello debba avere personale dedicato e debba effettuare almeno 200 cicli l’anno per potere garantire standard elevati di qualità (v. pag. 62 G.U.R.S. n. 51 del 30/11/2012);
atto, questo, presupposto e vincolante, che, come già accennato, non risulta essere stato impugnato.

La circostanza, poi, che sia stato previsto un differente trattamento con le strutture pubbliche non costituisce un serio indice di illegittimità, in quanto, in primo luogo, come già rilevato anche da questo Tribunale, “…. il nostro ordinamento - tendenzialmente orientato a privilegiare la sanità pubblica - prevede una chiara disomogeneità tra le due tipologie in considerazione della doverosa peculiarità connessa alla natura pubblica della struttura, la quale comporta che su di essa grava l'obbligo di prestare i servizi anche oltre il tetto di spesa assegnato (v. Corte Costituzionale, sentenza 2 aprile 2009, n. 94;
C.G.A., n. 363/2011 cit.;
29 ottobre 2009, n. 1008)
…” (v. sentenza n. 2343/2013 citata).

Quanto rilevato in generale è vieppiù significativo, nel caso di specie, in quanto tale scelta – peraltro, di merito e, come tale tendenzialmente insindacabile, se non affetta da manifesta irragionevolezza – è motivata, come indicato nelle premesse del D.A., dalla necessità di potenziare il settore pubblico, evidentemente sottodimensionato per quanto attiene alle strutture dedicate alla PMA, senza che, su tale punto, parte ricorrente abbia articolato alcuna specifica doglianza (v., sull’ampia discrezionalità nella distribuzione delle risorse finanziarie in ambito sanitario: T.A.R. Sicilia, Sez. III, 3 febbraio 2015, n. 327).

La ritenuta legittimità del requisito dei “200 cicli iniziati/anno” rende priva di consistenza la dedotta violazione della l. n. 40/2004, tutta imperniata sulla contestazione di tale requisito, il quale, come già più volte chiarito, presenta un contenuto vincolante per l’Assessorato.

C.3. – La terza censura – con la quale si assume il contrasto del D.A. con il vigente sistema di accreditamento istituzionale - non può trovare accoglimento.

Deve, invero, convenirsi con la difesa erariale che, nella peculiare materia in argomento, viene in rilievo il mancato inserimento tra i L.E.A. delle prestazioni sanitarie per cui è controversia;
ne consegue l’impossibilità di fare applicazione della normativa generale sull’accreditamento istituzionale e sulla partecipazione alle spese del SSN, anche considerando che la materia, in una fase sperimentale - quale quella prevista dallo stesso decreto - risulta disciplinata esclusivamente da disposizioni normative di natura eccezionale e transitorie, dettate dallo Stato e dalla Regione nell’ambito delle rispettive competenze e secondo i vincoli di stanziamento e destinazione all’uopo previsti dall’art. 18 della l. n. 40/2004 (v. anche punto 8.1 della sentenza di questa Sezione, già citata, n. 891/2016).

Non è, peraltro, irrilevante notare che, come evidenziato dalla difesa erariale, la Regione, in quanto vincolata finanziariamente dal cd. Piano di Rientro, non può partecipare alla spesa in aggiunta a quanto stanziato dallo Stato con fondi a destinazione vincolata;
sicché, già il solo dato, in sé considerato, della mancata incidenza della remunerazione di tali prestazioni sulla quota indistinta del Fondo sanitario regionale - assegnata, nell’ambito degli aggregati di spesa, per la specialistica ambulatoriale – rende priva di consistenza la dedotta violazione dei principi e delle regole in tema di accreditamento istituzionale.

Tutto quanto esposto e rilevato conduce al rigetto del ricorso introduttivo per quanto attiene alla CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l.;
gravame, il quale, come già chiarito, deve essere dichiarato improcedibile per tutte le altre strutture ricorrenti.

D. – Il primo ricorso per motivi aggiunti è infondato.

Al fine di respingere la prima censura, con la quale si deduce, avverso il D.A. 29.01.2014, il vizio di illegittimità derivata in ragione delle doglianze dedotte avverso il presupposto D.A. 26.10.2012 (e ivi riprodotte), è sufficiente rinviare alle motivazioni esposte nel superiore punto C.

E. – Va ora esaminato il secondo ricorso per motivi aggiunti, il quale, parimenti, non è fondato.

E.1. – Deve premettersi che, con tale gravame, la casa di cura ricorrente ha impugnato, sia per invalidità derivata che per un vizio proprio, il D.A. 29.12.2014 e il D.A. 28.01.2015, asseritamente illegittimi a causa della presunta illegittimità del D.A. 26.10.2012, impugnato con il ricorso introduttivo.

Con lo stesso ricorso aggiuntivo, ha anche promosso un’azione avverso una presunta inerzia della p.a., chiedendo la condanna dell’Assessorato a pronunciarsi sull’istanza, presentata dalla predetta in data 23.09.2013, per l’accreditamento della struttura.

Sotto tale ultimo profilo, è stato documentato anche dalla resistente Amministrazione che la struttura è stata accreditata, con D.D.S. n. 399 del 10.03.2015, all’esercizio delle attività connesse alla Procreazione Medicalmente Assistita di I, II e III livello.

Sicché, per tale parte, il primo ricorso per motivi aggiunti è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

E.2. – Quanto alle singole censure, la ricorrente, nel dedurre il vizio di illegittimità derivata, trascrive integralmente le censure già proposte avverso il D.A. 26.10.2012: per tale parte, pertanto, la doglianza appena esposta va respinta richiamando quanto già rilevato nel superiore punto C.

E.3. – Resta da esaminare la nuova censura, mossa avverso l’art. 7 del D.A. 29.12.2014, nella parte in cui stabilisce che le strutture private autorizzate (di cui all’art. 2 dello stesso decreto) devono essere accreditate alla data del 31.12.2014, con relativa contrattualizzazione con la ASP competente.

Come già rilevato in sede di esame del ricorso introduttivo, il c.d. network dei centri di PMA risulta essere stato compiutamente individuato fin dal 2012 (per la fecondazione omologa);
tale dato, non contestato in sede di impugnazione del D.A. 26.10.2012, rende irrilevante la circostanza del mancato accreditamento della struttura ricorrente entro il 31.12.2014, la quale non rientra, comunque, nella “rete” composta dai quindici centri indicati (9 pubblici e 6 privati).

Ne consegue che la ricorrente non potrebbe giovarsi, nella già ricordata fase sperimentale, del concorso finanziario della Regione, limitato alla (parziale) copertura del costo degli interventi praticati solo presso tali centri.

F. – Con il terzo ed ultimo ricorso per motivi aggiunti, la casa di cura istante ha impugnato il provvedimento adottato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, avente ad oggetto il diniego di contrattualizzazione per l’esecuzione di tecniche di PMA.

F.1. – Il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di illegittimità derivata – per la dedotta illegittimità del D.A. 26.10.2012 - va respinto per le medesime considerazioni già esposte nei superiori punti D) ed E), ai quali si rinvia in ossequio al principio di sinteticità degli atti.

F.2. – La seconda censura ripropone la presunta illegittimità dell’art. 7 del D.A. 29.12.2014: al fine di respingere anche tale doglianza, è sufficiente rinviare al superiore punto E.3..

F.3. – Il terzo motivo, mosso esclusivamente attraverso il provvedimento della resistente Azienda, non merita adesione.

Sostiene, in sintesi, la ricorrente che l’intervenuto accreditamento della struttura avrebbe comportato l’automatico inserimento della stessa nel network regionale, così come delineato dal D.A. 26.10.2012.

La prospettazione non tiene conto, in primo luogo, del dichiarato avvio di una fase “sperimentale” espressamente prevista dal D.A. 26.10.2012, nel cui ambito la compartecipazione della Regione alla fecondazione assistita è limitata alle sole strutture inserite nel network, di cui la ricorrente non fa parte (v. T.A.R. Sicilia, Sez. III, s. breve n. 1913/2015);
network, questo, non censurato dalla predetta in occasione dell’impugnazione del D.A. 26.10.2012 (v. ricorso introduttivo).

In secondo luogo, parte ricorrente non ha mai contestato l’art. 3 del D.A. 28.01.2015 – decreto, pure impugnato con il secondo gravame aggiuntivo – il quale stabilisce che “ L’erogazione a carico del SSR è consentita solo ai soggetti pubblici e privati accreditati contrattualizzati con il SSR inseriti nel network regionale. I centri di PMA autorizzati e non accreditati possono eseguire le tecniche eterologhe, ma in regime esclusivamente privato”.

Rispetto a tale disciplina, la resistente Azienda non avrebbe potuto adottare altro provvedimento, se non quello censurato, avente carattere evidentemente vincolato.

G. – Per tutto quanto esposto e rilevato, vanno adottate le seguenti statuizioni:

- nei riguardi di tutte le ricorrenti, fatta eccezione per la CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l., il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- con riferimento alla CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l., il ricorso introduttivo, il primo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondati, devono essere rigettati, con salvezza di tutti gli atti impugnati;
il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere in parte rigettato, con salvezza degli atti impugnati;
per il resto, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per la parte relativa alla richiesta di condanna, a carico del resistente Assessorato, a pronunciarsi sull’istanza, presentata dalla predetta casa di cura in data 23.09.2013, per l’accreditamento della struttura.

H. – Le spese di giudizio possono essere compensate tra il resistente Assessorato e le case di cura, le quali non hanno proseguito il giudizio;
dette spese, invece, quanto alla CASA DI CURA PROF. E. FALCIDIA s.r.l., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
nulla deve, poi, statuirsi nei riguardi delle parti non costituite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi