TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-07-30, n. 200904497
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N. 04497/2009 REG.SEN.
N. 09330/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 9330 del 2000, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. O C, con domicilio eletto presso O C in Napoli, c.so Umberto I,32 C/0 E. Somma;
contro
A.S.L. Napoli 5, rappresentato e difeso dall'avv. E M M, con domicilio eletto presso E M M in Napoli, via C.Poerio,98 Avv.A. Palma;
Per l'annullamento degli atti e per l’accertamento dei diritti indicati nell’atto introduttivo del giudizio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 5;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/07/2009 il dott. A O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorso, in materia di impiego alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, riguardando una fattispecie i cui fatti costitutivi si collocano prima del 30 giugno 1998 è inammissibile in quanto depositato in Segreteria dopo il 15 settembre 2000 e pertanto, dopo che si era verificata la decadenza di cui all’ art. 45 punto 17 parte seconda D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 (nel testo sostituito dall’art. dall'art. 69, comma 7, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165).
Com'è stato anche recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato (