TAR Venezia, sez. I, sentenza 2016-02-01, n. 201600110

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2016-02-01, n. 201600110
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201600110
Data del deposito : 1 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00227/2015 REG.RIC.

N. 00110/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00227/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2015, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dall’avv. G T, con domicilio eletto presso il suo studio in Marghera Venezia, via Lazzarini, 13;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti A I, N O, M B e F Trento, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Venezia, San Marco 4091;
Comune di Venezia Direzione Mobilità e Trasporti;

nei confronti di

A G, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Busanel e Eleonora Barichello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Mestre-Ve, via Torino, 125;
Rossana Rioda, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Busanel e Eleonora Barichello, con domicilio eletto presso lo studio di quet’ultima in Mestre-Ve, via Torino, 125;

per l’annullamento

della concessione di spazio acqueo n. 40627 del 1° maggio 2010 ripristinata a favore di Gastaldi Andrea;
dell’atto del Comune di Venezia 22 maggio 2015 prot. 31667/MP di conferma di spazio acqueo n. 40267 a favore di Gastaldi Andrea.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia, di A G e di Rossana Rioda;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- con atto di ricorso (n.r.g. 227/15) notificato il 14 agosto 2015 e depositato il successivo 26 agosto 2015, il sig. F A ha chiesto l’annullamento della concessione di spazio acqueo n. 40267 del 1° maggio 2010, già intestata al sig. Andrea Castaldi, odierno contro interessato.

Considerato che:

- il ricorso deve ritenersi tardivo atteso che detta concessione avrebbe dovuto essere gravata nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla piena conoscenza della stessa, la quale va individuata nella data del 10 giugno 2011, giorno in cui il ricorrente ne ha chiesto all’amministrazione comunale la revoca, riportandone gli estremi identificativi (data e numero) e i contenuti con allegazione di planimetrie e fotografie raffiguranti chiaramente lo spazio acqueo in contestazione;

- per costante orientamento giurisprudenziale “nelle azioni di annullamento del processo amministrativo la piena conoscenza dell’atto impugnabile (…) si ha già con la cognizione degli elementi essenziali del provvedimento, che si identificano nel soggetto emanante, nell’oggetto, nel contenuto dispositivo del provvedimento e nel suo effetto lesivo, che sono in sé sufficienti a rendere consapevole colui che riceve gli effetti giuridici dell’atto stesso a reagire secundum ius nei riguardi di questo mercé la relativa impugnazione” (Cons. St., sez. III, n. 5573/2014);

- conseguentemente il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività dell’impugnazione proposta avverso l’atto di concessione di spazio acqueo in contestazione;

- le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella somma indicata in dispositivo.

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