TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-08-05, n. 202205289
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Pubblicato il 05/08/2022
N. 05289/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01596/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati T C, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Aversa, via S. D'Acquisto N° 168;
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica;l’Azienda Universitaria Policlinico Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Napoli, n. -OMISSIS-/2016, pubblicata in data
04.05.2016, resa nel giudizio r.g.n° -OMISSIS-/2006, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con il presente ricorso, notificato e depositato in data 24 marzo 2022, il ricorrente ha chiesto darsi esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2016 pronunciata dal Tribunale di Napoli, VIII sez. civ. resa nel giudizio r.g. n° -OMISSIS-/2006, pubblicata in data 04.05.2016 che ha condannato il Ministero della Salute e l’Azienda Universitaria Policlinico – Università degli Studi di Napoli, al pagamento in favore dei ricorrenti dell’importo di € 165.985,00, ciascuno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché le spese di lite liquidate in € 21.906,50, di cui euro 1.210,00 per spese ed euro 20.696,50 per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali;
Considerato che la ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina fin d’ora di un commissario ad acta che provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione intimata;
Considerato che il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio;
Rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda di ottemperanza al giudicato in quanto:
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come da certificazione in atti;
- la sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione intimata ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, e ss. modifiche;
- non risulta dagli atti di causa che l’Amministrazione intimata abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto e vada ordinato all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento a favore della ricorrente di tutto quanto dovutole sulla base della medesima sentenza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente pronuncia;
Ritenuto, nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, di nominare fin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Segretario generale del Ministero della Salute, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione di apposita istanza di parte;
Ritenuto di accogliere la richiesta di condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di una penalità di mora;la penalità – in conformità all’orientamento di questo Tribunale – è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta;essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794);
Ritenuto, infine, che le spese di lite del presente giudizio di ottemperanza debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari, complessivamente come indicato in dispositivo.