TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-06-14, n. 201606805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-06-14, n. 201606805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201606805
Data del deposito : 14 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 14110/2015 REG.RIC.

N. 06805/2016 REG.PROV.COLL.

N. 14110/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14110 del 2015, proposto da:
M L, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso M L in Roma, Via Gregorio XI, 13;

contro

Ministero della Giustizia;

per

pagamento somma - esecuzione del giudicato: decreto della Corte d'appello di Roma - Sezione equa riparazione - reso su procedimento n. 55920/2010


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2016 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – la parte ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di appello di Roma - Sezione equa riparazione meglio evidenziato in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrisponderle somme di denaro, oltre interessi legali come per legge.

2 - La stessa parte ricorrente riferisce di aver notificato il decreto, non impugnato, al Ministero della Giustizia e che, tuttavia, l’amministrazione non ha adempiuto al titolo giudiziario di cui sopra provvedendo al dovuto pagamento.

3 – Con il ricorso si chiede pertanto che questo giudice amministrativo:

- ordini al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento delle somme dovute in esecuzione del predetto titolo giudiziario;

- disponga, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, che a tanto provveda un commissario ad acta, a nome ed a spese dell’ente inadempiente;

- fissi fin d’ora la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), del D.Lgs. n. 104/2010;

- condanni l'amministrazione alle spese di lite del presente giudizio in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.

4 - Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.

5 - Il Collegio, constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, alla stregua della documentazione depositata in atti e non specificamente contraddetta dall’Amministrazione, accerta che la decisione giurisdizionale meglio indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione, e pertanto deve accogliere il ricorso nei modi e nei limiti indicati.

6 - In particolare, in relazione alla domanda principale, occorre ordinare che il Ministero della giustizia provveda a dare piena ed integrale esecuzione alla medesima pronuncia e, per l'effetto, provveda alla corresponsione in favore di parte ricorrente degli importi dovuti in forza del titolo giudiziario, unitamente agli interessi di legge.

7 - In relazione alla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio evidenzia che alla stregua della predetta disposizione “il giudice, in caso di accoglimento del ricorso (…) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo”.

8 - L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art.114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art.113, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria, dando conseguentemente pieno e definitivo ingresso all’istituto dell’”astrainte” – quale penalità di mora nei confronti dell’intimata Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva - nell’esecuzione del giudicato per adempimento delle obbligazioni pecuniarie come quella di cui alla presente causa ( Cons. Stato, Ad. Plen. 25.06.14, n.15;
Tar Lazio, Sez.I, 24.10.12, n.8748;
Cons. Stato, Sez.V, 14.5.12, n.2744).

9 - In relazione all’entità della predetta penalità, il Collegio richiama l’entrata in vigore dell'art. 1, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo cui: “a) all’articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua

quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. La Sezione, quindi, ritiene che la quantificazione della suindicata “penalità” possa essere effettuata in misura pari agli interessi legali. Tale indennità dovrà applicarsi a far tempo solo dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (da ult. in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, N. 03735/2015) e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino alla data di insediamento del commissario ad acta, come di seguito individuato.

10 - Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni per condannare l’amministrazione intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della predetta penalità di mora, che la stessa amministrazione dovrà calcolare secondo i parametri sopra indicati.

11 - Il Collegio deve altresì fissare il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, o se anteriore dalla notifica a cura di parte, della presente sentenza per il pagamento degli importi dovuti alla stregua delle pregresse considerazioni, e nominare fin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del predetto termine, un commissario ad acta affinché provveda in nome ed a spese dell’Amministrazione inadempiente entro un congruo termine che, considerato il numero e la complessità degli adempimenti demandati, il Collegio ritiene di fissare in novanta giorni.

12 – Quanto alla individuazione del predetto commissario, premesso che il citato art. 1 della legge n. 208/2015, al comma 777, ha introdotto l’art.

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