TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-02-02, n. 201800302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-02-02, n. 201800302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201800302
Data del deposito : 2 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2018

N. 00302/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01929/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2016, proposto da:
C L, rappresentata e difesa dagli avvocati F M, D G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M O in Palermo, via Aspromonte N. 9;

contro

Regione Sicilia Assessorato della Salute Dip. Regionale per la Pianif. Strategica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

S F non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria definitiva di Medicina Generale relativa ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria territoriale per l'anno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 7 del 12.2.2016, nella parte in cui la ricorrente risulta esclusa dalla graduatoria medesima;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque rimasto sconosciuto alla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per la Regione Siciliana Assessorato della Salute Dip. Regionale per la Pianif. Strategica;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 919 del 16/09/2016 di accoglimento della domanda cautelare;

Visto il Decreto presidenziale n. 245/2017 di autorizzazione, su istanza di parte del 14.12.2016, di autorizzazione alla notifica per del ricorso per pubblici proclami;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato in data 3/6.06.2016 la odierna ricorrente, D.ssa Concetta L, proponeva ricorso straordinario innanzi il Presidente della Regione Siciliana avverso gli atti in epigrafe indicati, inerenti le graduatorie di medicina generale relative ad Assistenza Primaria e Continuità assistenziale ed Emergenza Sanitaria territoriale, per l’anno 2016, pubblicata in S.U.R.S. n. 7 del 12/02/2016, nella parte in cui la stessa D.ssa L risultava esclusa.

Con atto notificato in data 25/07/2016, la controinteressata intimata D.ssa Fagone Sebastiana manifestava opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 1, d.p.r. 1199/1971, ai fini della trasposizione della questione dedotta in sede giudiziaria.

Con atto di costituzione in prosecuzione ex art. 48 comma 1 c.p.a., notificato il 27/07/2016 e depositato il 03/08/2016, il giudizio veniva quindi trasposto innanzi questo T.A.R. per la Sicilia.

Parte ricorrente premette di aver frequentato il Corso di formazione specifica in Medicina Generale, di cui al D.Lgs. 277/03, tenuto presso il Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana, bandito per il triennio 2011- 2014: osserva quindi che all’esito dell’esame finale, il corso triennale in parola consente il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione di medico di medicina generale anche per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel caso in esame, l’interessata avrebbe dovuto conseguire il titolo in questione entro 31/12/2014 a conclusione del relativo corso di studi: corso tuttavia che la D.ssa L Concetta ha dovuto sospendere nel periodo compreso tra il 23 marzo 2012 e il 23agosto 2012 in ragione dell’astensione obbligatoria relativa allo stato di gravidanza, come da comunicazione indicata al competente Dipartimento Regionale.

La sospensione dal corso per lo stato di gravidanza ha comportato, quale conseguenza, la necessità di recuperare in periodo successivo (dal dicembre 2014 al 29/05/2015) il percorso formativo non effettuato, ai sensi dell’art. 24 comma 5 primo capoverso del D.Lgs. 368/1999, con ammissione postuma agli esami e conseguimento del relativo titolo abilitativo con un “ritardo” di cinque mesi rispetto al termine originariamente previsto.

Considerato tuttavia che in data 31/01/2015 andava in scadenza il termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie regionali di cui all’Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/09 da utilizzarsi per la copertura di incarichi vacanti relativi alle attività mediche, la D.ssa L presentava avanzava domanda “al fine di essere inserita con riserva nella graduatoria regionale” di che trattasi, rappresentando di essere ancora iscritta al corso triennale per l’abilitazione che, tuttavia, aveva dovuto sospendere per l’intervenuta gravidanza (per astensione obbligatoria per il periodo di maternità) ma di essere in procinto di conseguire il titolo entro il mese di giugno 2015.

Pubblicata la graduatoria provvisoria in data 20/11/2015, la ricorrente prendeva atto di non essere inserita né nell’elenco degli inclusi, né in quello degli esclusi. Nella successiva graduatoria definitiva la ricorrente risultava invece esclusa come da separati elenchi formati per ciascuna graduatoria di interesse.

Dal ché la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione avverso la quale la controinteressata intimata. D.ssa Fagone Sebastiana si opponeva con richiesta di trasposizione in S.G.

Il ricorso è affidato ad una unica articolata censura con la quale si prospetta la violazione degli artt. 3 e 37 Cost;
la violazione artt. 25 e 42 D.Lgs. 198/2006, la violazione art. 3 D.Lgs. 151/2001;
l’eccesso di potere.

L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio.

Con ordinanza 919 del 16/09/2016 la domanda cautelare è stata accolta ravvisandosi profili di fumus bonni iuris ed ai fini dell’ammissione della ricorrente nelle graduatorie di assistenza primaria e continuità assistenziale, per le quali la predetta ha presentato la domanda di inserimento per l’anno 2016, con riconoscimento del relativo punteggio.

A seguito dell’avvenuto inserimento dell’interessata nella predette graduatorie in esecuzione dell’ordinanza cautelare, parte ricorrente ha avanzato in data 14.12.2016 istanza per l’autorizzazione alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, accolta con decreto presidenziale n. 245/2017.

Con atto depositato in data 08/03/207 la ricorrente ha documentato l’avvenuta notifica per pubblici proclami secondo le modalità stabilite nel decreto presidenziale di accoglimento della relativa istanza.

In prossimità della pubblica udienza di trattazione l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento con memoria dell’01/06/2017, e con memoria di replica del 12/06/2017.

Il ricorso è meritorio di accoglimento.

Va premesso che il giudice di appello, con ordinanza n. 308/0216 relativa ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella qui in esame, nell’accogliere l’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto emessa in prime cure, ha chiaramente evidenziato che il necessario diploma è stato conseguito dall’interessata il 29 maggio 2015, e pertanto, pur se oltre il generale termine previsto per la presentazione delle domande, comunque ampiamente prima della compilazione della graduatoria sub judice , e tanto più prima dell’inizio dell’anno (2016) per il quale la graduatoria stessa è destinata a spiegare la sua efficacia.

Peraltro, con la condivisibile sentenza n. 2974/2015 resa, pur sotto altri profili, nell’ambito della stessa materia, questa Sezione ha precisato che il corso di formazione per cui è causa costituisce elemento necessario, una volta superato l’esame finale e conseguito il titolo, per l’accesso alle graduatorie annuali predisposte dall’assessorato per l’accesso alla medicina generale .

Trova quindi applicazione, anche alle partecipanti ai predetti corsi, la speciale normativa, nazionale e comunitaria, posta a tutela delle gestanti e delle donne nel periodo del puerperio con l’obbligatoria astensione dall’attività lavorativa (qui didattica-formativa). Ciò in quanto l’astensione obbligatoria per la tutela del nascituro e della donna gestante costituisce principio di legge, non disponibile per il periodo di riferimento neppure dalla stessa beneficiaria.

Dalla applicazione ed inderogabilità dei detti principi discende altresì la mancanza di effetti discriminatori che l’applicazione della normativa citata possa determinare ai fini della carriera della donna-lavoratrice.

Ed invero secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, di cui alla sentenza 06/03/2014 causa C-595/12 su una questione rimessa dal T.A.R. del Lazio, Roma (giusta ordinanza 10256/2012) la discriminazione comprende (art.2, paragrafo 2 lett. c): «(...) c) qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE [del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1)] ».

L'articolo 14, della direttiva 2006/54 sancisce (paragrafo 1) il divieto di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene (lettera C) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come previsto all'articolo 141 del trattato.

Secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 2 stesso art. 14. gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, inclusa la relativa formazione, non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.

Tale previsione, tuttavia, non risulta applicabile alla fattispecie in esame, laddove per l’accesso alle graduatorie –per il tramite del corso di formazione- utilizzate nel contesto della medicina generale, l’appartenenza all’uno o all’altro sesso non costituisce certamente elemento essenziale ovvero determinate per la stessa attività lavorativa.

Viene invece in rilievo quanto previsto dall’art. 15 di tale direttiva, relativo al rientro dal congedo di maternità. È infatti previsto che «Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza»

Facendo applicazione al caso in esame dei principi sopra menzionati e della stessa giurisprudenza della corte di Giustizia, il Collegio ritiene che la prevista ammissione ad un corso di recupero per le gestanti che abbiano dovuto interrompere la formazione nel periodo di astensione obbligatoria solo formalmente risulterebbe strumento di tutela e di non discriminazione delle donne gestanti se il conseguimento del tiolo, avvenuto prima della formazione delle graduatorie e dell’utilizzo/applicazione temporale delle stesse, non consentire alle interessate di poter presentare nei termini la domanda di partecipazione con istanza di ammissione con riserva (subordinata, si intende, al conseguimento del titolo entro il termine di formazione della stessa graduatoria).

Nel caso in esame è inconfutabile che, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari opportunamente richiamate dall’interessata nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento (art. 24 D.Lgs. 368/99;
D.Lgs. 1512001;
D.M. 7 marzo 2006), la Regione abbia in effetti ritenuto di dare riscontro alle esigenze delle gestanti, che avevano dovuto temporaneamente interrompere la frequenza del corso per obbligo di legge, di poter recuperare il relativo periodo predisponendo apposita sessione straordinaria entro il triennio di riferimento del corso sospeso, senza necessità, dunque, di iscrizione al corso triennale successivo.

La mancata ammissione nelle predette graduatorie, in forza del titolo conseguito (ancorché dopo il termine stabilito, ma) comunque antecedentemente alla formulazione delle stesse, vanifica la normativa di favore con elusione della normativa antidiscriminatoria.

A differenti conclusioni non induce il richiamo, operato dall’Amministrazione e ulteriormente sviluppato dalla difesa erariale, al contenuto dell’art. 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale (disciplinante la formazione e la formulazione delle graduatorie) ai sensi del quale è stabilito al 31 gennaio il termine entro cui gli interessati, già in possesso del titolo conseguito al termine del corso triennale concluso o comunque già in possesso di titolo equivalente, devono presentare la domanda.

Può invero condividersi con la ricorrente che tale disposizione è suscettibile di una interpretazione costituzionalmente orientata che, nei casi come quello qui in esame, consente la presentazione di domande di ammissione con riserva alle gestanti ammesse ai corsi di recupero che conseguono il relativo titolo, in sessione straordinaria dello stesso corso triennale, in data comunque antecedente alla formazione delle graduatorie in parola e alla loro efficacia temporale.

Tale interpretazione del quadro normativo e regolamentare di riferimento risulta la più consona al rispetto dei principi informatori di eguaglianza e non discriminazione delle donne nel periodo di gestazione, non ponendosi in contrasto o arrecando pregiudizio alle ragioni della Amministrazione e agli interessi dei medici in posizione concorrente.

In conclusione, il ricorso è fondato e va quindi accolto con annullamento degli atti impugnati per quanto di interesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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