TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-03-26, n. 202400905
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Pubblicato il 26/03/2024
N. 00905/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01592/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto delle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, G C e M S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M O e P D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
della D.G.R. Lombardia n. X/5118 del 29/4/2016, con cui si è deliberato di “integrare le regole di gestione del Sistema socio sanitario lombardo (SSL) per l’anno 2016”, nella parte in cui sono state introdotte disposizioni per la “promozione della appropriatezza in ambito riabilitativo”, e sono state stabilite nel Sub allegato 1 “Linee guida “Criteri per la definizione della appropriatezza riabilitativa”;
-del contratto integrativo, in parte qua richiamante la D.G.R.5118/2016;
quanto all’atto recante motivi aggiunti
della circolare in data 28.9.2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 febbraio 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con il gravame in esame veniva impugnata la D.G.R. n. X/5118 del 29 aprile 2016, nella parte in cui venivano introdotte disposizioni per la “ promozione della appropriatezza in ambito riabilitativo ”, dettandosi altresì nel sub allegato 1 le “Linee guida “Criteri per la definizione della appropriatezza riabilitativa ”.
Con successivo atto recante motivi aggiunti veniva di poi gravata anche la nota regionale del 28 settembre 2016, recante la “ Risposta a domande ricorrenti sulla rendicontazione e sulla verifica di alcune prestazioni sanitarie di ricovero ed ambulatoriali ”.
Le censurate determinazioni regionali, e i criteri in esse foggiati ovvero oggetto di chiarimenti, venivano mutuati da quelli che già la Regione aveva introdotto per le prestazioni erogate nell’anno precedente 2015, con la D.G.R n. X/4376 in data 20/11/2015.
Tuttavia tale deliberazione, relativa all’anno 2015, gravata innanzi a questo TAR veniva medio tempore annullata (cfr., sentenze nn. 832/2017 e 830/2017 del 10 aprile 2017 e n. 1460/2017).
A cagione delle ridette statuizioni caducatorie rese da questo TAR, aventi ad oggetto la deliberazione relativa all’anno 2015 recante i medesimi criteri di poi reiterati per il 2016 dall’atto quivi censurato, la resistente Amministrazione regionale - con la D.G.R. n. X/6592 del 12 maggio 2017 espressamente disponeva “ in attesa dell’emanazione del DM attuativo della Legge 125 del 06/8/2015 ” - la sospensione della esecutività della D.G.R. n. X/5118/2016, id est proprio della delibera per cui è causa.
Con decreto ministeriale del 5 agosto 2021, di poi, venivano emanati i criteri di appropriatezza dell’accesso ai ricoveri di riabilitazione, in tal guisa riempiendo di contenuti le previsioni primarie di cui all’art.