TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-12-27, n. 202113510
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2021
N. 13510/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10420/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10420 del 2012, proposto da
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, E G ed I G M, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Gianni, Origoni,Grippo & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane n.20;
contro
IVASS, (già ISVAP) Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, P R, A S e D A M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Soc Consap S.p.A. - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 3529 del 24 settembre 2012 prot. n. 14-12-012963 avente ad oggetto: ingiunzione sanzione amministrativa pecuniaria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ivass, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2021 - svolta ai sensi degli artt. 87 comma 4 bis c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a. attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa - la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Cooperativa, ha agito dinanzi al Tribunale per l’annullamento dell’ordinanza n. 3529 del 24.09.2012 con cui l’ISVAP le aveva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di € 40.000,00 oltre diritti di notifica e spese ai sensi dell’art. 315 comma 2 d.lgs. n. 209/2005 e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, tra i quali, in particolare, l’atto del 13.07.2011 in cui l’ISVAP le aveva contestato la violazione degli artt. 141 e 148 comma 2 d.lgs. n. 209/2005.
Avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha lamentato i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 122, 141 e 148 del d.lgs. n. 209/2005 e dell’art. 2 del D.M. n. 86/2008, dell’art. 3 della l.n. 241/1990, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per illogicità manifesta, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, carenza di potere; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 315 del d.lgs. n. 209/2005, dell’art. 11 della l.n. 689/1981 e dell’art. 3 della l.n. 241/1990, violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e carenza di motivazione;
Si è costituito in giudizio l’ISVAP, oggi IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
All’udienza pubblica del 26.11.2021 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ricorrente, impresa di assicurazione operante, tra l’altro, nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile auto, ha dedotto: a) di aver ricevuto il 2.08.2006 dalla sig.ra G Enrica una richiesta di risarcimento di tutti i danni derivanti dalla lesione alla persona subiti in seguito al sinistro avvenuto il 27.05.2006 a Roma, in un garage condominiale sito in via A. Albertazzi 3 , mentre la richiedente stessa era a bordo dell’autovettura Opel Astra targata RM 7H9227 che il marito, l’assicurato P G, aveva temporaneamente lasciato sulla rampa del garage, richiesta sprovvista, però, dell’allegato costituito da copia del certificato di degenza della signora dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma; b) di aver in seguito ricevuto, il 31.10.2006, una ulteriore richiesta di risarcimento, questa volta per nome e per conto degli eredi della sig.ra G, nel frattempo deceduta, ma di non aver potuto formulare un’offerta risarcitoria a causa dell’avvenuto decesso della danneggiata e dell’impossibilità di procedere a visita medica; c) di aver, infine, avuto a disposizione soltanto dal 12.04.2010 la documentazione integrale del sinistro, inviatale dagli eredi della sig.ra G che, in quella data, avevano fatto pervenire la prima richiesta di risarcimento completa, corredata anche dal parere medico legale che ricollegava il decesso della danneggiata, dopo un periodo di degenza di 147 giorni, alle lesioni riportate a causa del sinistro; d) di aver comunicato agli eredi della sig.ra G di non poter accogliere la loro richiesta di risarcimento poiché il sinistro si era verificato nell’area privata del civico n. 32 di via Albertazzi, all’interno di un’area delimitata da un cancello di chiusura che impediva il libero accesso e quindi la circolazione del pubblico; e) di essersi vista richiedere dall’ISVAP chiarimenti in merito all’adempimento degli obblighi disposti dall’art. 148 del d.lgs. n. 209/2005 e di aver trasmesso le relative informazioni, precisando di aver dato riscontro alla richiesta di risarcimento inoltratale nonostante l’incompletezza della stessa e di non aver avuto alcun obbligo risarcitorio, non essendosi il sinistro verificato su una strada aperta alla circolazione del pubblico e non ricadendo la fattispecie in questione tra quelle sottoposte ad assicurazione obbligatoria; f) di avere con sorpresa ricevuto il 21.07.2011 l’atto di contestazione in relazione alla violazione degli artt. 141 e 148 del d.lgs. n. 209/2005 “per omessa formulazione dell’offerta ovvero omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta per lesioni al terzo trasportato oltre il termine di 90 giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento e con ritardo superiore a 120 giorni successivi alla scadenza del termine utile”; g) di aver inviato all’ISVAP una memoria di chiarimenti e deduzioni, ricevendo, però, in data 24.09.2012 il provvedimento impugnato di applicazione della sanzione di € 40.000,00.
Alla luce di