TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-02-21, n. 202300236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-02-21, n. 202300236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300236
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2023

N. 00236/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01287/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Calle Avvocati 3911;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per

in via principale, l’accertamento del silenzio - inadempimento maturato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura -OMISSIS- - Ufficio territoriale del Governo sull'istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del D.lgs. 142/2015 e la conseguente intimazione alle Amministrazioni di disporre l’immediato ingresso del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015;

in via subordinata, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015, comunicato oralmente dalla Questura -OMISSIS- in data primo settembre 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28.10.2022, -OMISSIS- esponeva, in punto di fatto, quanto segue:

-di essere entrato in Italia nel novembre 2021 e di aver raggiunto successivamente la -OMISSIS- ove formalizzava domanda di protezione internazionale;

- le autorità tedesche, in applicazione del Regolamento UE 604/2013, emettevano provvedimento di trasferimento in Italia, paese competente per l’esame della domanda di protezione e nuovamente raggiunto nell’agosto del 2022;

-il primo settembre 2022 si recava presso la Questura -OMISSIS- - Ufficio Immigrazione - manifestando la volontà di richiedere la protezione internazionale, precisando di essere privo di mezzi di sussistenza e chiedendo di fare ingresso nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale disciplinato dal D.Lgs. n. 142/2015;

-la Questura -OMISSIS-, anziché raccogliere la domanda di asilo, differiva tale incombente al successivo 8 febbraio 2023, momento in cui sarebbe stata formalizzata la domanda di protezione per mezzo della sottoscrizione del modello c3;

-in relazione alla domanda di erogazione delle misure di accoglienza, la Questura rifiutava, in via orale, la relativa richiesta, limitandosi a consegnare un foglio con riportati gli indirizzi di alcune associazioni di volontariato;

-dopo un ulteriore e vano tentativo di accedere nuovamente agli uffici della Questura per chiedere di poter beneficiare delle misure di accoglienza, inviava, a mezzo del proprio legale, formale atto di diffida con comunicazione pec del 7.10.2022, indirizzata alla Questura -OMISSIS- e alla Prefettura -OMISSIS-, con cui, ribadita la propria qualifica di richiedente la protezione internazionale e l’assenza di mezzi sussistenza, chiedeva di essere immediatamente collocato all’interno di un centro di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015;

-l’Amministrazione, però, non faceva pervenire alcuna risposta.

Tanto precisato in fatto, il ricorrente, premessa la giurisdizione del giudice adito e i presupposti processuali dell’azione esperita, ha denunciato, in sintesi e per quanto qui rilava, l’illegittima inerzia dell’Amministrazione in ordine alle domande presentate, in violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo previsto dall’art. 2 della Legge n. 241/1990;
il ricorrente ha, altresì, evidenziato la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione in relazione all’erogazione delle misure di accoglienza, ai sensi dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 142/2015, obbligo ribadito dall’art. 17 della Direttiva 2013/33/UE.

Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo, in via principale, di dichiarare, previo accertamento del silenzio inadempimento, l’illegittimità della condotta omissiva della Prefettura -OMISSIS- e del Ministero dell’Interno e di intimare di disporre l’immediato ingresso dello straniero nel sistema di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015 e, in via subordinata, previa sospensione cautelare dell’atto impugnato, dichiarare la nullità o l’illegittimità e, quindi, l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza comunicato oralmente dalla Questura -OMISSIS-.

Con atto meramente formale si è costituita in giudizio la Questura -OMISSIS- con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 883, assunta alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2022, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare in relazione alla richiesta di annullamento, formulata in via subordinata, dell’asserito provvedimento di diniego “orale”.

Alla Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.

Il ricorso –in particolare la domanda ivi formulata in via principale - è fondato nei limiti e termini di seguito precisati.

In linea generale, si osserva che il meccanismo del silenzio, disciplinato dagli artt. 31 e 117 CPA, è diretto ad accertare se l’inerzia serbata dall’amministrazione in ordine alla istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell’obbligo di adottare un provvedimento esplicito, richiesto con l’istanza stessa.

Ciò significa che il dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato non può essere desunto dall’esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l’inerzia dell’amministrazione ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all’amministrazione, direttamente o indirettamente, l’obbligo di adottare il provvedimento nell’interesse del privato richiedente.

Per ciò che attiene all’obbligo di provvedere, di regola esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o da principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Una ulteriore fonte dell’obbligo di provvedere è stata, infine, individuata nel principio di legalità dell’azione amministrativa.

Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima (in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2545;
id., 4 dicembre 2012, n. 6183
).

Tanto premesso, va ricordato che l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. n. 142 del 2015, dispone che “ 2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ”.

Dalla documentazione prodotto in giudizio emerge che il ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale e ha richiesto di poter beneficiare delle misure di accoglienza ai sensi del D.Lgs. n. 142/2015, volontà da ultimo ribadita con la diffida del 7.10.2022, inviata a mezzo del proprio legale tramite pec (oltre che alla Questura -OMISSIS-) alla Prefettura -OMISSIS-, autorità competente a provvedere in merito alla richiesta medesima.

L’Amministrazione non ha assunto alcun provvedimento in relazione alle istanze presentate dal ricorrente.

In considerazione dei principi sopra ricordati, emerge, pertanto, che la condotta omissiva mantenuta dalla Prefettura -OMISSIS- a fronte delle richieste presentate dal ricorrente non può ritenersi legittima, a prescindere da ogni valutazione di merito che, ovviamente, è di esclusiva spettanza dell’Autorità.

Conseguentemente, il ricorso è fondato e va accolto in relazione alla sola domanda diretta ad accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura, dovendosi precisare che l’accoglimento del ricorso è limitato alla fissazione dell’obbligo di provvedere in capo alla Prefettura medesima, spettando ad essa ogni decisione in ordine alla fondatezza della pretesa sostanziale vantata dal ricorrente.

Devesi, pertanto, ordinare alla Prefettura -OMISSIS- di pronunciarsi in ordine alle istanze (sopra ricordate) presentate dal ricorrente con un motivato provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

In caso di ulteriore inadempimento da parte della Prefettura, parte ricorrente potrà adire nuovamente questo Tribunale, al fine della nomina di un Commissario ad acta, che assuma le determinazioni e i provvedimenti necessari in luogo dell’Amministrazione rimasta inerte.

L’accoglimento, nei termini sopra esposti, della domanda formulata in via principale esonera il Collegio dall’esame della domanda formulata in via subordinata.

Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è stata depositata domanda di liquidazione della parcella in ordine alla quale si provvederà con separato decreto.

Le spese di causa possono essere compensate tra le parti

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