TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-12-04, n. 201701409
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2017
N. 01409/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00811/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2017, proposto da:
Spindial S.p.A. Socio Unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G F F, L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to E P in Brescia, via Saffi n. 6;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati D M e A B, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, Borgo Pietro Wuhrer, n. 81;
A.S.S.T. Cremona, non costituitasi in giudizio;
nei confronti di
Nephrocare S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F T, G F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Alfonso Tuttolomondo in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n.1;
per l'annullamento
- DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASST FRANCIACORTA 6/7/2017 N. 355, RECANTE L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA CONTROINTERESSATA DELLA GARA D’APPALTO IN FORMA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIALISI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI ISEO, PALAZZOLO SULL’OGLIO, ORZINUOVI (ASST FRANCIACORTA) E DELL’OSPEDALE OGLIO PO (ASST CREMONA);
- DEI VERBALI DI GARA, DEL SEGGIO DI GARA, DELLA COMMISSIONE E DEL RUP ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE SUDDETTA, COMPRESA LA GRADUATORIA;
- DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO E CONSEGUENTE;
e per la declaratoria di inefficacia
- DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE SOTTOSCRITTO;
e per l’accertamento e la conseguente condanna
- AL RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO PATITO, PRINCIPALMENTE IN FORMA SPECIFICA OVVERO (IN VIA SUBORDINATA) PER EQUIVALENTE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta e di Nephrocare S.p.A.;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. La ricorrente riferisce di aver partecipato alla procedura aperta (da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa) indetta in forma aggregata da ASST Franciacorta (Capofila) ed ASST Cremona per l’affidamento del servizio di gestione dei centri Dialisi dei Presidi Ospedalieri di Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Orzinuovi (ASST Franciacorta) e dell’Ospedale Oglio Po (ASST Cremona).
La durata dell’appalto era prevista in 84 mesi, per un ammontare complessivo pari a € 16.112.800,00 IVA esclusa, oltre ad oneri per rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
B. Riferisce la ricorrente che il capitolato speciale (doc. 3) enucleava, all’art. 7, le caratteristiche minime indispensabili delle attrezzature proposte per l’esecuzione dei trattamenti dialitici richiesti. L’art. 7 comma 1 prescriveva, a pena di esclusione:
“• Presenza di sistemi di controllo e di allarme in particolare per: rilevazione perdite ematiche, bolle d’aria nel circuito ematico, temperatura, pressione venosa ed arteriosa ed ingresso al filtro.
• Possibilità di prelievo del liquido di dialisi pre –filtro per controllo del dialisato.
• Ultrafiltrazione del bagno di dialisi per garantire l’erogazione di un bagno di dialisi ultrapuro
• Test automatici ed obbligatori degli ultrafiltri prima di ogni trattamento
• Pompa eparina incorporata con velocità selezionabile da 0.1 a 9.9 ml/h e tempo di arresto programmabile e modificabile
• Controllo e visualizzazione in tempo reale di calo ponderale del paziente, ultra filtrato rimosso, tempo di dialisi effettuato o rimanente (…)” .
C. Entro il termine stabilito dalla lex specialis formulavano l’offerta – mediante piattaforma SINTEL – Spindial Spa (quale capogruppo mandataria della costituenda ATI) e Nephrocare Spa. Esaurite le operazioni di valutazione delle proposte sotto il profilo tecnico qualitativo, il punteggio complessivo ottenuto da Spindial era pari a quello massimo di 60, mentre quello ottenuto da Nephrocare era pari a 55,07. In data 15/6/2017 la Commissione, in seduta pubblica, dopo aver divulgato i punteggi assegnati alle offerte tecniche, provvedeva all’apertura alle offerte economiche, con attribuzione dei relativi punteggi e sommatoria dei risultati complessivamente ottenuti. Al termine, la controinteressata si piazzava al primo posto con 95,07 punti (offerta tecnica 55,07 e offerta economica 40, in virtù di un prezzo di € 11.000.025,00), seguita dalla ricorrente con 91,21 (rispettivamente 60 e 31,20, per una proposta di € 14.098.640,00). L’offerta dell’aggiudicataria provvisoria veniva sottoposta a verifica di anomalia e, alla luce dell’esito positivo del sub-procedimento instaurato, con l’impugnata deliberazione veniva disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio.
D. Con l’introdotto gravame, ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente impugna gli atti di gara in epigrafe, deducendo le seguenti censure in diritto:
1° MOTIVO = Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 50/2016 ed, nello specifico, degli artt. 30, 60, 68, 80, 95 e dell’allegato XIII; violazione e falsa applicazione della lex specialis , eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e lesione del principio di par condicio, dato che la fornitura proposta da Nephrocare – consistente nell’Apparecchiatura Fresenius Mod. 5008 e nell’Apparecchiatura Baxter Mod. Artis – è priva di tre caratteristiche minime indispensabili prescritte dall’art. 7 del capitolato speciale (non specificamente contestate), per cui avrebbe dovuto essere esclusa dalla competizione. Nel seguito vengono illustrate le lacune.
I) SULLA “PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO E DI ALLARME IN PARTICOLARE PER: RILEVAZIONE PERDITE EMATICHE, BOLLE D’ARIA NEL CIRCUITO EMATICO, TEMPERATURA, PRESSIONE VENOSA ED ARTERIOSA ED INGRESSO AL FILTRO” =
• tecnicamente, per eseguire un trattamento di dialisi, è necessario portare il sangue del paziente al filtro mediante un circuito extracorporeo (linea venosa e linea arteriosa): una pompa aspira il sangue del paziente e lo spinge all’interno del filtro (linea arteriosa), e successivamente il sangue esce dal filtro e ritorna al paziente (linea venosa); tali funzioni sono controllate dall’apparecchiatura che monitora la pressione arteriosa (aspirazione del sangue dal paziente), la pressione di ingresso al filtro (che viene esercitata dalla pompa) e la pressione venosa (che il sangue incontra per “rientrare” nel paziente);
• la stazione appaltante ha prescritto il sistema di controllo della “pressione venosa ed arteriosa ed ingresso al filtro”, al fine di disporre di un’apparecchiatura munita di un sensore di rilevazione anche della pressione di ingresso al filtro, in modo da monitorare costantemente tale pressione e ricevere l’avviso dell’eventuale insorgenza di coaguli al suo interno;
• nessuna delle due apparecchiature offerte da Nephrocare è dotata di un sensore dedicato al rilevamento della pressione di ingresso al filtro;
• nella sua Relazione B2 sulle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura per emodialisi Mod. 5008 Cordiax Therapy System, al paragrafo “Pressione Ingresso Filtro” (doc. 5) la vincitrice dichiara “…. che l’apparecchiatura …. garantisce il monitoraggio delle condizioni operative all’ingresso del filtro attraverso uno specifico sistema di controllo denominato BLK (Blood Lines Kinking) in grado di intervenire in caso di aumento della pressione all’ingresso del dializzatore. L’allarme acustico e visivo della pressione pre-filtro interviene bloccando la pompa sangue, programma di ultrafiltrazione e chiudendo l’elettropinza sotto la camera venosa” ;
• a pag. 54 della medesima Relazione B2 “Caratteristiche tecniche apparecchiatura”, in relazione alla “Funzione controllo Anti-Kinking”, non si evince alcun riferimento ad un possibile monitoraggio e allarme riferito alla pressione pre-filtro, ma solo a controlli anti-occlusione tra la pompa sangue e il dializzatore; ciò trova conferma nell’estratto del Manuale Operativo dell’apparecchiatura (doc. 6, non presentato in gara): al paragrafo 23, nella descrizione della funzione BLK, è espressamente riportato che “..il principio del BLK si basa sulla monitorizzazione dei segnali che giungono al sensore pressione venosa” e non al sensore pressione pre-filtro in quanto non presente fisicamente sull’apparecchiatura offerta.
• Nella sua Relazione B2 sulle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura Baxter Mod. Artis, a pag. 5 “Allarme occlusione prefiltro” (doc. 7) Nephrocare dichiara che: “A prevenzione di eventuali emolisi dovute a strozzature sulle linee ematiche, ARTIS effettua test specifici in fase di allestimento e priming, segnalando con uno specifico messaggio operativo la necessità di effettuare delle verifiche sul circuito ematico per continuare il trattamento. ARTIS è inoltre dotata di esclusivo algoritmo per l’individuazione di kinking sulla linea ematica con conseguente allarme e arresto della pompa sangue nel caso si verifichino delle resistenze anomalie. Questo algoritmo di monitoraggio, integrato nella misura della TMP e della frazione di filtrazione nei trattamenti convettivi, rende di fatto superata la rilevazione della pressione pre-dializzatore” .
• l’asserzione non è pertinente, in mancanza di riferimenti al sistema di controllo ed allarme della pressione pre-filtro, espressamente richiesto dalla lex specialis a pena di esclusione: il test indicato dalla controinteressata si riferisce al controllo