TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-12-15, n. 202216898
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 16898/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03182/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3182 del 2016, proposto da Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S B, L G, L F, J S, R V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Gianni Camuffo ed Elio Laharpe, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del foglio d'ordini n. 8 del 26.10.15 di approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori del concorso per l'ammissione di 420 allievi vicebrigadieri al 19° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza riservato agli appuntati scelti del corpo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso - riassunto a seguito della dichiarazione di incompetenza del T.R.G.A., Sezione di Bolzano - la Provincia Autonoma di Bolzano ha impugnato l’atto di approvazione delle graduatorie e, “ per quanto possa occorrere ”, il bando di concorso, entrambi “ per la parte relativa all’aliquota di posti riservata alla Provincia di Bolzano e destinati ai possessori dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 752/1976 ”.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
- “ Violazione dell’articolo 6 della Costituzione; violazione degli articoli 2, 99 e 100 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige/Sudtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, in particolare dell’art. 33 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e dell’art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e s.m. ”;
- “ Violazione di Legge per assoluta carenza di motivazione (art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241) - eccesso di potere per errata valutazione dei titoli concernenti il bilinguismo ”.
3. In data 6 aprile 2016, l’Amministrazione si è costituita in giudizio e, con successiva memoria del 11 aprile 2016, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per l’omessa impugnazione del bando e, nel merito, ha formulato analitiche controdeduzioni rispetto alle censure dedotte con l’atto introduttivo, chiedendone il rigetto.
4. All’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Si può prescindere dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e dall’esame dell’eccezione preliminare opposta dall’Amministrazione, dal momento che il ricorso è, nel merito, infondato.
6. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, nel premettere che i diversi tipi di attestato di bilinguismo e la loro corrispondenza con i titoli di studio sono definiti come segue:
- per l’accesso al pubblico impiego quando sia richiesto come titolo di studio la licenza di scuola elementare è necessario il possesso dell’attestato "D";
- per i profili ove è richiesto il diploma di