TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202303821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202303821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303821
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 03821/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00250/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2018, proposto da
R M, P M, rappresentati e difesi dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vitelleschi 26;



contro

Comune di Rosolini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'ottemperanza

all'ordinanza della Corte di Appello di Catania, Sez. I civile, n. 6080 del 01.12.2015, emessa all'esito di giudizio ex art.702-bis c.p.c., passata in giudicato ed avente ad oggetto espropriazione per pubblica utilità – opposizione alla stima;

nonché per la declaratoria di nullità

dell'ordinanza n. 7 del 29.11.2016 del responsabile del servizio LL.PP. ed Urbanistica del Comune di Rosolini ricevuta in data 5 dicembre 2016.

e per il risarcimento dei danni

subiti e subendi, ai sensi dell'art.112, comma 3, c.p.a. e per effetto della mancata esecuzione specifica del giudicato o per la sua violazione o elusione.

nonché per la condanna

ex art. 114, comma 4, lett.e) CPA, ad una somma di denaro dal Comune di Rosolini per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo ulteriore nell'esecuzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosolini;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso notificato e depositato il 16.2.2018, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla ordinanza della Corte di Appello di Catania, Sez. I civile, n. 6080 del 01.12.2015, emessa all'esito di giudizio ex art.702-bis c.p.c., passata in giudicato ed avente ad oggetto espropriazione per pubblica utilità – opposizione alla stima.

Con la seconda censura ha concluso per la nullità dell’ordinanza n. 7 del 29.11.2016 del Comune di Rosolini per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/90.

Assume parte ricorrente che l’ordinanza calendata sia elusiva del giudicato e, come tale, nulla, poiché nella parte motiva stabilisce espressamente che “CONSIDERATO che si può ottemperare alle predette ordinanze limitatamente alle risorse disponibili in quanto, a seguito dello sforamento del patto di stabilità bilancio 2015, non è stato possibile contrarre mutuo per l’anticipazione delle somme occorrenti, dato atto che le stesse saranno introitate con l’alienazione delle aree nei tempi necessari al completamento delle vendite, ad oggi non prevedibili in quanto collegate alla richiesta di mercato”.

In ordine alle somme dovute per effetto dell’ordinanza n. 6080/2015 della Corte di Appello di Catania, assume parte ricorrente che l’ordinanza n. 6080 del 01.12.2015 della prima sezione della Corte di Appello di Catania ha determinato, e relativamente condannato, il Comune di Rosolini al deposito alla Cassa DD.PP. delle somme di:

a) € 115.164,76 a favore della Sig.ra P M oltre interessi dalla data della decisione, ossia dal 1.12.2015 (totale interessi legali: € 401,97).

b) € 142.513,08 a favore del Sig. R M oltre interessi dalla data della decisione, ossia dal 1.12.2015 (totale interessi legali € 497,43).

- Il Comune di Rosolini, giusto atto di liquidazione n.131 del 17.11.2014 ha provveduto a versare al Sig. R M la somma di € 27.952,00 e alla Sig.ra P M, giusto atto di liquidazione n. 130 del 17.11.2014, la somma di € 22.588.00.

- Con determinazione n. 241 del 7.2.2017 il Comune di Rosolini ha disposto il deposito della ulteriore somma di € 6.561.07 a favore del Sig. M R e di € 5.302,00 a favore di P M.

- A fronte dei limitati acconti erogati, il Comune di Rosolini è debitore della complessiva residua considerevole somma di € 196.174,17 così ripartita:

a) € 87.274,76 quale sorte capitale a favore di P M, oltre interessi dal 1.12.2015 (data dell’ordinanza di cui si chiede la esecuzione)

b) € 107.970,01 quale sorte capitale a favore di R M, oltre interessi dal 1.12.2015 (data dell’ordinanza di cui si chiede la esecuzione).

Con la quarta censura, parte ricorrente ha insistito sulla richiesta di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno per mancata esecuzione ex art. 112, comma 3, cpa.

Oltre alla maggior somma dovuta agli odierni ricorrenti per l’operatività, automatica per

legge e comunque disposta dalla stessa ordinanza della Corte di Appello, di interessi

legali dal provvedimento giudiziale di cui si chiede l’esecuzione fino al soddisfo, è

dovuto anche il risarcimento dei danni subiti e subendi per la mancata esecuzione in

forma specifica, totale o parziale, del giudicato o per la sua violazione o elusione.

Assume parte ricorrente che sussiste sia l’elemento psicologico che il nesso di causalità per consentire l’accoglimento della domanda risarcitoria, oltre la sussistenza del danno derivante da grave carenza di liquidità, aggravata, per altro, da richieste di pagamento di tributi.

Ha concluso,

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