TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-17, n. 202201612

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-17, n. 202201612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201612
Data del deposito : 17 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2022

N. 01612/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01953/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato T S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- in parte qua , dell'ordinanza n-OMISSIS- del 19 agosto 2020 del comune di Bagheria, con cui è stato ordinato ai signori “ -OMISSIS- ” di pagare la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per non avere ottemperato nel termine di legge all'ordinanza di demolizione -OMISSIS-, del 19 dicembre 2018, riguardante l'immobile sito in-OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quello sopra indicato, ancorché sconosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bagheria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2020 e depositato il 27 novembre 2020, parte ricorrente ha sinteticamente esposto quanto segue:

- che i ricorrenti, fratelli germani, sono nudi proprietari, ciascuno, di n. 3 unità immobiliari destinate a civile abitazione, site in-OMISSIS-, identificate al N.C.E.U. di -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS-

- che la madre dei ricorrenti è usufruttuaria delle suddette unità immobiliari, giusto testamento olografo del sig. -OMISSIS-, padre degli odierni ricorrenti;

- che, per tali unità immobiliari, il sig. -OMISSIS- aveva presentato istanza di condono edilizio il 30 settembre 1986, rigettata dal comune di Bagheria con provvedimento -OMISSIS- del 19 dicembre 2018, contenente anche la conseguente ordinanza di demolizione. Avverso tale provvedimento è stato presentato altro ricorso presso questo Tribunale;

- che, con verbale-OMISSIS- del 22 giugno 2019, il locale comando di Polizia municipale ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Al suddetto verbale ha fatto seguito l’ordinanza oggi impugnata, con la quale il comune resistente ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, ex art. 31, co. 4- bis , D.P.R. n. 380/2001 anche agli odierni ricorrenti, nudi proprietari dei beni.

I ricorrenti hanno contestato il provvedimento de quo sulla scorta del seguente motivo: Violazione di legge. Violazione e falsa

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