TAR Parma, sez. I, sentenza 2017-03-20, n. 201700106
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Pubblicato il 20/03/2017
N. 00106/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2015, proposto dalle Aziende Agricole Plodari Michela e Le Banzole Srl soc. agr., in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati C S e A L, domiciliate ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
contro
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
delle comunicazioni AGEA, tutte datate 17/12/2014, inviate alle aziende ricorrenti e pervenute a partire dal 16/01/2015, aventi ad oggetto: "Regime quote latte. Provvedimento di accertamento del mancato pagamento della rata del prelievo latte dovuta di cui al decreto legge n.5/2009, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n.33", con le quali veniva decretata la decadenza delle ricorrenti dal beneficio della rateizzazione previsto dalla sopra richiamata normativa e dichiarato risolto di diritto il contratto di rateizzazione, con avviso di attivazione della procedura di riscossione coattiva, di seguito meglio specificate: Az.Ag. Plodari Michela: racc.n.149023238040 prot.n.AGEA.AGA.2014.69318;Az.Ag. Le Banzole s.r.l. soc.agr.: racc.n.14902323803 prot.n.AGEA.AGA.2014.69362, entrambe pervenute in data 16/01/2015;
di ogni altro atto presupposto o conseguente o comunque connesso;
nonchè delle seguenti cartelle esattoriali AGEA:
- cartella n. 30020150000007501/000, ruolo n.2015/000002, ricevuta dall'Az. Ag. Plodari Michela in data 16/03/2015 e inerente il pagamento del c.d. "prelievo latte" per gli anni 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008;
- cartella n.30020150000008546000, ruolo n.2015/000001, ricevuta dall'Az. Agr. Le Banzole s.r.l. in data 16/03/2015 e inerente il pagamento del c.d. "prelievo latte" per gli anni 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008;e di ogni altro atto susseguente o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, depositato il 28 settembre 2015, in riassunzione a seguito dell’ordinanza del Tar del Lazio che ha declinato la competenza per territorio, le Aziende Agricole Plodari Michela e Le Banzole Srl, entrambe produttrici di latte e destinatarie di prelievo supplementare, impugnano le comunicazioni, meglio descritte in epigrafe, con le quali veniva decretata la decadenza dal beneficio della rateizzazione previsto dalla sopra richiamata normativa e dichiarato risolto di diritto il contratto di rateizzazione, con avviso di attivazione della procedura di riscossione coattiva, nonché le cartelle di pagamento relative al c.d. "prelievo latte" per gli anni 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008.
Espongono di avere a suo tempo impugnato avanti al TAR del Lazio tutte le comunicazioni di prelievo che le vedevano destinatarie di ingiunzioni di pagamento di ingenti somme nelle annate lattiero-casearie dal 1995/1996 al 2006/2007.
Atteso che il Tar per alcune annate aveva negato la sospensiva e per altre rigettato i ricorsi, Agea notificava alle ricorrenti intimazioni di pagamento per le annate dal 2003/2004 al 2007/2008, dando loro la possibilità di aderire alla rateizzazione con interessi prevista dalla legge n. 33/2009.
Le ricorrenti, quindi, sottoscrivevano i contratti di rateizzazione, ma dal momento che gli importi che avrebbero dovuto ricevere a titolo di PAC erano stati quasi integralmente trattenuti a titolo di compensazione con il prelievo non versato, non eseguivano i pagamenti delle prime rate, in quanto già versate.
L’Amministrazione, non essendo state versate le prime rate, sospendeva anche i pagamenti dei contributi comunitari relativi agli anni successivi e decretava la decadenza dal beneficio della rateizzazione, avvertendo della conseguente attivazione della procedura di riscossione coattiva.
Avverso tali provvedimenti le ricorrenti deducono:
1) la violazione dell’art. 8 ter del d.l. n. 5/2009, conv. nella legge 33/2009, contestando che possa essere riscosso il debito, sebbene accertato, il quale non sia stato contemplato da apposito capitolo di bilancio e quindi iscritto nel Registro dei debiti;
2) violazione degli artt. 820, 1282, 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c., nonché degli artt. 3 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, per errato calcolo degli interessi dovuti secondo il contratto di rateizzazione;
3) violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti e violazione dell’art. 8 quinquies, comma 9, della legge 33/2009, in quanto, una volta trattenuta la PAC sin dal 2006 per compensarla con il prelievo, Agea non avrebbe dovuto calcolare gli interessi anche su somme già riscosse perché trattenute. L’Az. Ag. Plodari Michela, il cui contratto di rateizzazione è stato firmato da questa azienda in data 23/06/2011 (doc. 17) e prevedeva il pagamento di 30 rate, di cui la prima di € 43.302,04 con decorrenza 30/06/2010 (pari a due rate), mentre le successive, tutte di € 20.540,21, da versarsi entro il mese di giugno di ciascun anno, alla data di stipulazione del contratto aveva già subito una trattenuta di contributi PAC a titolo di compensazione su prelievo non pagato per complessivi € 12.739,72, somma che avrebbe dovuto essere decurtata dalla somma capitale da rateizzare e sulla quale (visto che le prime trattenute risalgono al 2005) il calcolo degli interessi avrebbe dovuto essere diverso e dare un risultato più basso. A fronte di un totale di rate scadute da pagare di € 104.922,67, l’azienda ha già versato attraverso le trattenute PAC e i pagamenti eseguiti e documentati un totale di € 12.739,72 con la conseguenza che la situazione rappresentata da AGEA per giustificare la revoca della rateizzazione sarebbe, secondo parte ricorrente, errata. L’Az. Ag. Le Banzole s.r.l., il cui contratto di rateizzazione è stato firmato in data 20/05/2011 e prevedeva il pagamento di 30 rate, di cui la prima di € 25.172,71, con decorrenza 30/06/2010, mentre le successive tutte di € 26.129,73 da versarsi entro il mese di giugno di ciascun anno, alla data di stipulazione del contratto aveva già subito una trattenuta di contributi PAC a titolo di compensazione su prelievo non pagato per complessivi € 39.015,33, somma che avrebbe dovuto essere decurtata dalla somma capitale da rateizzare e sulla quale (visto che le prime trattenute risalgono al 2005) il calcolo degli interessi avrebbe dovuto essere diverso e dare un risultato più basso. A fronte di un totale di rate scadute da pagare di € 129.691,63, l’azienda ha già versato attraverso le trattenute PAC e i pagamenti eseguiti e documentati un totale di € 39.015,33 con la conseguenza che la situazione rappresentata da AGEA per giustificare la revoca della rateizzazione è errata;
4) violazione di legge per vizio derivato dall’invalidità di un atto presupposto, per eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto si contesta la legittimità del prelievo supplementare, atteso che i dati utilizzati da AIMA, prima, ed AGEA, poi, per il calcolo della compensazione nazionale e, quindi, per il calcolo dei singoli prelievi comminati ai produttori era basato su stime errate in ordine al quantitativo di latte prodotto imputabili ai controlli omessi.
Con motivi aggiunti vengono impugnate le cartelle inerenti al pagamento del prelievo supplementare relativo ad annualità pregresse (2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008) deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 bis della legge 241/90, degli artt. 8 ter, 8 quater, 8 quinquies della legge 33/2009, del dm n. 321 del 3/9/1999 (artt. 1, 2 e 6) e ss. mm., degli artt. 12 e ss. del DPR 602/73, degli artt. 1 e 7 della legge 212/2000, degli artt. 1 e 3 della legge 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost. per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti e conseguente inefficacia degli stessi ai fini della legittima iscrizione a ruolo mediante iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti;
2) violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/199, degli artt. 2943 e ss., c.c., degli artt. 1308 e 1310 cc e degli artt. 1, 3 e 21 bis della legge 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà ed intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa di AGEA;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, 8 quinquies della legge 33/2009, dell’art. 25 del DPR 602/73 e degli artt. 1, 3 e 21 bis della legge 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsa rappresentazione dalla realtà, atteso che ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/73, si deve procedere, a pena di decadenza, a notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
4) violazione e falsa applicazione degli art. 1, 3 e 21 bis della legge 241/90 e degli artt. 1 e 7 della legge 212/02 e degli artt. 8 ter e 8 quinquies della legge 33/09, degli artt. 1308 e 1310 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., in quanto le cartelle e l’iscrizione a ruolo sono prive di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi;
5) violazione di legge per illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso principale.
Il 2 ottobre 2010 si è costituita Agea che con successiva memoria resiste nel merito.
Il Tribunale, con ordinanza n. 30/2016, respinge la richiesta misura cautelare.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Oggetto del gravame sono i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateizzazione, convenuta con contratti sottoscritti nel 2011, per omesso pagamento delle rate, e gli atti di riscossione emanati a seguito di tale decadenza, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 10, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33.
1. Con il primo motivo le ricorrenti contestano la sussistenza di un debito che possa essere riscosso, in quanto non iscritto in un capitolo del Bilancio nazionale.
La censura mira a contestare il merito dei prelievi supplementare ed è quindi tardiva, tenuto conto della loro piena conoscenza già dalla data dei ricorsi, decisi o pendenti, proposti dalle ricorrenti avanti al Tar del Lazio e comunque almeno dalla data in cui sono stati firmati i contratti di rateizzazione (2011).
A seguito delle numerose pronunce della giurisprudenza comunitaria e nazionale circa la tenuta complessiva del sistema delle quote latte in Italia (v. C. Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-480/00, Ribaldi, punti 63-68;C. Giust. Sez. VI 25 marzo 2004 C-231/00, Lattepiù, punti 79-85;Tar Lazio, sez. II ter n. 11376/2008, n. 10584/2010, n. 10588/2010, 5975/2011, 6184/2011;6191/2011;6221/2011, 6224/2011, 3805/2012, 4014/2012 e 4016/2012;4426/2012, 4673/2012, 4718/2012, 4784/2012, 4786/2012, 4866/2012;75/2013;C.d.S. sez. III, 8 novembre 2013, n. 5322 e 4 settembre 2013 n. 4428, 21 giugno 2012, n. 3665;C.d.S., sez. VI, 26 giugno 2006, n. 4081, ma vedi anche Tar Piemonte, Torino, II, 1559/2015) ), le vicende pregresse, relative alla gestione delle quote latte, non sono opponibili all’AGEA nel momento in cui quest’ultima procede al recupero del prelievo supplementare ancora dovuto dai singoli produttori. Occorre anche tenere presente che la Commissione Europea, lamentando l’insufficienza dell’azione di recupero, ha già adottato nei confronti dell’Italia gli atti di messa in mora (20 giugno 2013) e di deferimento (26 febbraio 2015), e ha radicato il contenzioso davanti alla Corte di Giustizia (causa C-433/15).
Gli importi relativi al prelievo supplementare possono essere iscritti nel Registro Nazionale dei Debiti anche in mancanza di una sentenza definitiva di accertamento, essendo sufficiente la verifica svolta in sede amministrativa dall’AGEA. In questo senso possono essere letti sia l’art.