TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2011-02-15, n. 201100068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2011-02-15, n. 201100068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201100068
Data del deposito : 15 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00484/2010 REG.RIC.

N. 00068/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00484/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 484 del 2010, proposto da:
L D R, rappresentata e difesa dall'avv. R Li, con domicilio eletto presso l’avv. R Li in L'Aquila, via Martiri di Onna, N. 8;

contro

Comune di L'Aquila in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. D D N e R D, domiciliato in L'Aquila, via Pastorelli, presso l’ufficio legale comunale;

avente ad oggetto il silenzio formatosi su istanza del 14 luglio 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’istanza in oggetto la ricorrente, premesso di essere proprietaria di aree in comune di L’Aquila aventi destinazione urbanistica “verde pubblico” e ciò sulla base del PRG approvato nel 1979, ha chiesto che l’amministrazione provvedesse a dare alle medesime una nuova disciplina urbanistica tenuto conto della sopravvenuta decadenza del vincolo di inedificabilità.

In assenza di riscontro alla richiesta, è stato proposto il ricorso in esame con cui è dedotta la maturazione del silenzio significativo, essendo decorso il termine di 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, ed è stata chiesta la condanna del Comune a pronunciarsi sulla medesima entro il termine di cui all’art. 21bis L. 1034/71 con nomina di commissario ad acta per l’adozione di provvedimenti in merito in caso di perdurante inadempienza dell’obbligo di provvedere.



2. Nel costituirsi in giudizio il Comune di L’Aquila ha richiamato la deliberazione consiliare n. 17 del 22.1.2009 recante “atto di indirizzo per la revisione generale delle aree di PRG a vincolo decaduto”, con cui l’amministrazione avrebbe chiaramente espresso la volontà di provvedere a nuova pianificazione delle aree rimaste prive di disciplina urbanistica ex art. 2 legge 1187/1968, a cui ha fatto seguito il provvedimento 31 marzo 2009, pubblicato sull’albo pretorio e sul sito web, di fissazione di criteri, tempi e procedure per la redazione della variante generale relativa a tali aree ed è stato quindi avviato il procedimento per la normazione delle medesime.

Ciò posto, e segnalato che la mancata risposta all’istanza si inserisce in una particolare situazione di disagio per gli uffici comunali stante il disastroso evento sismico che ha colpito la città, viene rappresentato che il procedimento per la normazione delle predette “aree bianche” è disciplinato dall’art. 44, comma 1quinquies, L.R. 11/1999, che fissa il termine di un anno per la conclusione del procedimento, distinguendo tra un periodo a disposizione del Comune ed uno relativo alla Provincia (che si ritiene dovesse essere anch’essa destinataria della diffida e della chiamata in causa). Alla luce di tale disciplina il ricorso sarebbe inammissibile non essendo interamente decorso il termine idoneo a qualificare in termini significativi il silenzio dell’amministrazione.

Né il ricorso potrebbe essere ritenuto ammissibile per il solo l’inutile decorso dei 45 giorni previsti dal medesimo art. 44 per l’avvio del procedimento, trattandosi di termine meramente endoprocedimentale il cui superamento non consente all’istante di attivare la peculiare azione ex art. 21bis L. TAR, secondo quanto statuito da Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 2010 n. 5451 e 28 settembre 2010 n. 7182 in ordine ad identica fattispecie ed in riforma di sentenze di accoglimento di questo TAR.

Con memoria la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso rilevando che la fattispecie è regolata, alla luce dell’art. 29, dalla L. 241/90 come modificato dalle LL. 15 e 80 del 2005, trovando gli artt. 2 e 2bis della stessa immediata applicazione nelle regioni (come l’Abruzzo) prive di normativa sul procedimento, come peraltro ribadito dall’art. 7 L. n. 69 del 2009. Non essendo inserito in una legge sul procedimento, il termine annuale di cui all’art. 44 L.R. 11/99 non sarebbe operativo nella fattispecie e dovrebbe pertanto farsi ricorso alla normativa statale sul procedimento.

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