TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-07-20, n. 201800475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-07-20, n. 201800475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201800475
Data del deposito : 20 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2018

N. 00475/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00514/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M E, con domicilio eletto presso lo studio L M E Avv. in Campobasso, c/o St. Pietrunti, via Pietrunto,20;

contro

Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

del decreto -OMISSIS- del Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni Militari del 16.6.2009, con il quale veniva respinta l'istanza presentata il 28.8.99 dal ricorrente tendente ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo a causa di infermità contratta per causa di servizio, nonchè di tutti gli atti ad esso collegati, antecedenti, susseguenti, consequenziali, e, comunque, ad esso connessi


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari - in persona del Ministro pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS-, inoltrava, in data 11.08.1999, al Comando Regione Carabinieri Campania istanza per la dichiarazione di dipendenza da causa di servizio, e ciò anche ai fini della concessione dell’equo indennizzo, di una duodenite bulbare contratta nel corso della sua permanenza nell’Arma dei C.C., a suo dire causata di gravosi e disagiati servizi prestati, anche in condizioni climatiche avverse e con frequenti turnazioni di lavoro notturno.

La Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Medicina Legale di Caserta, con verbale del 23.10.1998, riconosceva la lamentata infermità come dipendente da causa di servizio, iscrivendola nella categoria 8;
successivamente la C.M.O, a seguito di ulteriore visita cui sottoponeva il ricorrente, con verbale del 31.07.2000, gli attribuiva la categoria 7 esprimendo, quindi, un giudizio positivo ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.

Tuttavia il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. -OMISSIS- del 22.09.2008 esprimeva la non dipendenza da causa di servizio della sopradetta infermità cosicchè il Ministero della Difesa-Direzione Generale delle Pensioni Militari, con decreto n. -OMISSIS- del 16.06.2009, respingeva definitivamente l’istanza del ricorrente negando il riconoscimento della causa di servizio.

Il ricorrente impugnava il decreto denunciandone l’illegittimità per violazione di legge, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e carenza di motivazione: a suo dire, infatti, il Comitato di Verifica avrebbe stravolto immotivatamente e senza alcun accertamento l’esaustivo giudizio medico legale espresso dalla C.M.O di Caserta non essendovi dubbio alcuno che la lamentata patologia fosse del tutto ascrivibile al servizio svolto alle dipendenze dell’Amministrazione militare.

La malattia, inoltre, sarebbe insorta a causa delle difficili condizioni di lavoro che avevano costretto il ricorrente ad una alimentazione irregolare, a turni notturni e a sopportare una perdurante situazione di stress.

Il Comitato di Verifica, infine, aveva travisato i fatti e non valutato con sufficiente attenzione tutta la documentazione medica sottoposta al suo esame;
chiedeva, da ultimo disporsi CTU medico-legale.

Si costituiva in giudizio il Ministero delle Difesa eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso ed insistendo per il suo rigetto.

All’udienza pubblica del 6 giugno 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

Deve essere, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero della Difesa sull’assunto secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato a chiedere l’annullamento del decreto impugnato senza chiedere anche il riconoscimento di alcun diritto;
è evidente, infatti, che il presente ricorso risulta proposto per l’annullamento dei provvedimenti di rigetto della dipendenza da causa di servizio cosicchè il giudizio che ne deriva si configura come giudizio impugnatorio pienamente ammissibile anche in mancanza della richiesta di condanna della Amministrazione alla liquidazione dell’equo indennizzo.

Il ricorso, tuttavia, non merita accoglimento.

È noto, infatti, che il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause, o concause di servizio, si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale o che esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (da ultimo, Tar Lazio, n. 10822/2016).

Nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, inoltre, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi che costituiscano circostanze eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro proprie di ciascuna prestazione lavorativa e che devono essere necessariamente documentati e provati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Tar Toscana, n.. 20170/2016;
Tar Campania n. 330/2015, Tar Lombardia, n. 2057/2013).

Da ultimo, l’art 18 del D.p.r. n. 461/2000 ha espressamente stabilito che anche per le domande già presentate alla data in vigore della nuova normativa (22 gennaio 2002) il parere del Comitato di Verifica debba considerarsi definitivo essendo esso l’unico soggetto competente, ai sensi del precedente art. 11, ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle patologie produttive di infermità o lesione.

Ciò premesso, nel caso di specie è emerso che, da un lato, il Comitato di Verifica ha deliberato circa la non dipendenza da causa di servizio tra la patologia accertata ed il servizio prestato dal ricorrente con motivazione esaustiva e suffragata da perizie mediche e, dall’altro, il Ministero resistente ha emesso il decreto impugnato recependo integralmente siffatto giudizio medico-legale.

L’Amministrazione, quindi, ha espresso e compiutamente motivato una esprimendo una valutazione discrezionale che non appare altrimenti censurabile in questa sede.

Il ricorrente, dal suo canto, non ha adeguatamente dimostrato alcuna specifica circostanza o situazione lavorativa particolarmente gravosa o eccedente le normali condizioni di lavoro cui sarebbe stato adibito, essendosi limitato ad invocare situazioni del tutto generiche di stress e affaticamento non idonee a denotare alcuna anomalia nello svolgimento della sua attività lavorativa.

Conclusivamente il ricorso va respinto, senza la necessità, per ragioni di economia processuale, di esperire la richiesta C.T.U., stante la palese legittimità del provvedimento, alla stregua delle argomentazioni svolte.

La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.

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