TAR Parma, sez. I, ordinanza cautelare 2022-01-14, n. 202200016
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2022
N. 00016/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00315/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2021, proposto da
C S anche quale Titolare dell’omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. - della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 078 2021 90002514 83/000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Parma, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all'azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.emiliaromagna@pec.agenziariscossione.gov.it” il 12 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 217.920,67 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in