TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-10-18, n. 202200602
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Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 00602/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2017, proposto da
F A, P B, V B, F B, N B, A B, M B, S C, F C, N C, M C, M C, P C, L C, Giovanni D'Aloia, M D S, F D M, R E, M F, D F, C F, E G, M G, T L M, L L, G L, R L, G M, P M, D M, C M, N M, T M, M M, T A M, P M, A O, D P, M P, A P, R P, G P, M P, A Q, G R, A R, M R, R R, F S, V S, M S, G S, C S, G T, Giovanni Vallorani, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini n.101;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza - Comando Regionale Marche - Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni di cui all'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, all'art. 42 del D.P.R. 31. luglio 1995 n. 395 ed all'art.48 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, per le mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi,
e per la conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle relative somme loro spettanti a tale titolo e non corrisposte, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo. Nonché della condanna al risarcimento del danno nelle forme previste dal codice del processo amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Guardia di Finanza - Comando Regionale Marche - Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria depositata in data 4/10/2022 i ricorrenti dichiarano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, sul rilievo dell’avvenuto consolidamento, dopo la proposizione del gravame, di giurisprudenza contraria alle loro pretese (cfr., tra le ultime pronunce, Cons. Stato, Sez. II, 30/11/2021, n. 7976).
Il ricorso può quindi essere dichiarato improcedibile.
Le spese possono essere compensate per ragioni equitative.