TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2016-11-03, n. 201610874
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 03/11/2016
N. 10874/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08281/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8281 del 2016, proposto da:
S M C, rappresentata e difesa dagli avvocati F L C.F. LNEFNC80E28D976S, S F C.F. FLLSMN85R68G273D, R F B C.F. BRBRYF87P65D423C, con domicilio eletto presso F L in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo, Ministero per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione, Commissione Interministeriale Per L'Attuazione del Progetto Ripam, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soc Formez Pa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gaetano Scoca C.F. SCCFNC35A07H501S, con domicilio eletto presso Studio Legale Scoca in Roma, via G. Paisiello, 55;
per l'annullamento
dell'avviso n. 41 del 24.05.2016 relativo alla pubblicazione dei 9 bandi di concorso per l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale posizione economica f1 - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo e di Ministero per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione e di Soc Formez Pa e di Commissione Interministeriale Per L'Attuazione del Progetto Ripam;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 26 ottobre 2016 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con D.P. 4100/2016 la parte ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove di esame;prove che, secondo quanto rappresentato in data 3.8.2016 dal patrono della ricorrente, questa avrebbe superato:
Con atto del 24.9.2016 l’Amministrazione resistente ha chiesto la modifica della pronuncia cautelare, chiarendo che si trattava di mera omonimia, precisando che la ricorrente non aveva superato le prove d’esame.
Alla Camera di Consiglio odierna la difesa della ricorrente ha riconosciuto d’essere stata indotta in errore ed ha rappresentato, con dichiarazione presa a verbale, che la parte assistita ha perso interesse alla decisione del gravame in quanto non ha superato le prove concorsuali alle quali era stata ammessa con riserva in esecuzione del decreto monocratico sopraindicato.
Al Collegio non resta che prendere atto di quanto sopra rappresentato e, conseguentemente, dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.