TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-04-23, n. 201802691

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-04-23, n. 201802691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201802691
Data del deposito : 23 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2018

N. 02691/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01362/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2014, proposto da:
F F, rappresentato e difeso dall'avvocato S D G, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Cersosimo in Napoli, via Riviera di Chiaia n.155;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto decisorio n. 3327/2012 della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 5 novembre 2012;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Rilevato, in punto di fatto, che:

- parte ricorrente dimostra che la Corte d’Appello di Napoli con decreto n. 3327/2012, ruolo n. 1188/12, depositato in data 5 novembre 2012, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.916,66, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, nonché di € 30,00 per spese, € 800,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;

- il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’ente debitore e non è stato fatto oggetto di impugnazione, come da attestazione in atti;

- è ampiamente elasso il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 («le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»);

II.

Considerato che

parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:

- di disporre l’esecuzione del decreto suindicato;

- di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;

- di condannare l’ente intimato al pagamento delle penalità di mora e delle spese di lite;



III

Quanto alla legittimazione del Ministero della Giustizia:

Ritenuto che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.;
v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804;
Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021;
T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014;
T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);

IV. Quanto all’applicazione della L. n.208/2015 (legge di stabilità dell’anno 2016),

Rilevato che, nelle more della presente decisione è, tuttavia, sopravvenuta la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cosiddetta legge di stabilità 2016), che, nel comma 777, in vigore dall’1 gennaio 2016, “al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi”, ha provveduto a inserire l’art.

5-sexies (Modalità di pagamento) nella legge 24 marzo 2001, n. 89;

Considerato che tale norma (primi sette commi) stabilisce che:

«1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento».

Considerato che, quanto all’applicabilità dell’obbligo di dichiarazione così introdotto al giudizio di ottemperanza, rileva il comma 11 del medesimo articolo che recita: «nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta»;

Considerato, altresì, che il comma 12 dell’articolo in argomento prevede l’immediata operatività degli obblighi di comunicazione trattati e indica quali sono i modelli, presenti sui siti dei Ministeri, a cui fare temporaneo riferimento in attesa dei decreti ministeriali di approvazione dei decreti sulla modulistica “finale” (previsti entro il 30.10.2016), ammettendo la validità delle dichiarazioni trasmesse prima dell’entrata della legge in esame e conformi ai requisiti previsti;

Ritenuto che:

- la normativa in esame non precluda la decisione sulla domanda di ottemperanza in quanto non introduce profili di inammissibilità della domanda giudiziaria per carenza dei presupposti - per questi ultimi si deve, infatti, fare riferimento al regime vigente al momento della sua proposizione - né una condizione sopravvenuta di improcedibilità;

- tuttavia, il pagamento possa avvenire solo a seguito della verifica, da parte dell’amministrazione compulsata o del commissario ad acta, dell’intervenuta esecuzione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge;

- pertanto, la domanda di ottemperanza proposta prima dell’entrata in vigore della novella legislativa possa essere accolta;

- tuttavia, l’ordine giudiziale susseguente, volto a disporre le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato, debba essere emesso nel rispetto degli obblighi di dichiarazione sopra descritti (co. 1 art. 5 sexies, cit.);

Considerato, peraltro, che:

- la disposizione del comma 11 richiama i soli obblighi di comunicazione e non l’intera procedura di liquidazione comprensiva dei termini all’uopo previsti;

- il riferimento della disposizione a una fase giudiziaria prettamente esecutiva - quale quella del giudizio di ottemperanza o di esecuzione forzata nel processo civile – determini il venir meno dell’esigenza di garantire uno spatium deliberandi all’amministrazione per pagare, mentre fa salva quella di evitare duplicazioni di pagamento e, in ogni caso, di avere una chiara situazione debitoria;

- vada salvaguardato il principio che il giudicato trovi pronta esecuzione al fine di garantire la pienezza della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., nonché l’equità del processo e l’effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU;

Ritenuto, pertanto, che, per le esecuzioni in corso, come quella del caso di specie, il riferimento all’assolvimento degli obblighi di comunicazione sia riferibile solo alla presentazione della dichiarazione e non anche al decorso dei sei mesi (in proposito, si è richiamato l’orientamento già espresso da T.A.R. Campania, sez. VIII, n. 01089/2016);

V. Quanto alle spese del presente giudizio, considerato che:

- per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez.

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