TAR Milano, sez. III, sentenza 2020-12-28, n. 202002598

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2020-12-28, n. 202002598
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202002598
Data del deposito : 28 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2020

N. 02598/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01669/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati F V e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Cappuccio, 12;



contro

Comune di Campione d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Straordinario del Comune di Campione D'Italia, non costituito in giudizio;



nei confronti

Ministero della Difesa, Presidenza della Repubblica, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- della Deliberazione n. 28, del 15 maggio 2019, pubblicata all'Albo del Comune di Campione d'Italia in data 22.5.2019, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Campione d'Italia ha revocato « a decorrere dal 01.01.2019» l'erogazione, per il personale militare e civile dello Stato residente e operante a Campione d'Italia, dell'« assegno di confine ».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campione d'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2020 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato tra il 16 e il 18 luglio 2019 e depositato il 29 luglio 2019 l’esponente, Maresciallo Maggiore in servizio presso il Nucleo Carabinieri del Comune di Campione d’Italia, dov’è residente dal mese di aprile 2017, si duole della deliberazione commissariale del 15 maggio 2019, in epigrafe specificata, che lo avrebbe privato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del cd. assegno di confine.

2) Ha, in particolare, riferito che, tra i correttivi introdotti dal Comune di Campione d’Italia per adeguare il potere di acquisito delle retribuzioni al contesto socio economico elvetico, vi è proprio l’« assegno di confine », atteso che il Consiglio comunale ha da tempo esteso - in favore del personale civile e militare residente e operante nel territorio di Campione d’Italia - i benefici economici che la legge n. 966 del 1977 aveva riconosciuto al personale dello Stato italiano residente permanentemente, per ragioni di servizio, in territorio estero di confine con l’Italia (Francia, Austria e Svizzera).

3) Sennonché, a meno di un anno dal proprio insediamento, il Commissario straordinario, nominato per il risanamento dell’Ente, nell’asserito tentativo di “ contenere la spesa entro limiti di prudenza e razionalizzare i costi (…) al fine di poter predisporre un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ”, ha disposto la “ revoca a decorrere dal 01.01.2019 dell’erogazione, per il personale militare e civile dello Stato residente e operante a Campione d’Italia (anche residente all’AIRE), dell’assegno di confine”.

4) A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

4.1) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell’art. 259 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 4 dello Statuto del Comune di Campione d’Italia. Illegittimità per eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà intrinseca.

La spesa per la corresponsione dell’assegno di confine, essendo - per espresso riconoscimento del

Commissario straordinario - relativa a servizi pubblici indispensabili, non può essere ridotta né tantomeno eliminata, nemmeno in caso di dissesto dell’Ente.

Si tratta, poi, di spesa prevista nello stesso Statuto comunale e, dunque, senza dubbio riconducibile alla competenza comunale.

4.2) Illegittimità per violazione di legge e incompetenza. Violazione dell’art. 252 del D.Lgs. 267/2000. Violazione dell’art. 4 dello Statuto Comunale e dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000.

Il Legislatore ha inteso attribuire all’organo straordinario di liquidazione i soli poteri necessari a fronteggiare l’emergenza finanziaria dovuta allo stato di dissesto, riservando agli organi istituzionali dell’Ente il potere di incidere sulle cause strutturali dello stesso.

Nel caso in esame, per contro, il Commissario Straordinario con la delibera censurata ha assunto un provvedimento di carattere definitivo - l’abrogazione dell’assegno di confine previsto dallo Statuto comunale - come tale destinato ad incidere strutturalmente sul bilancio e sulle spese delle casse comunali.

4.3) Illegittimità per violazione del principio di irretroattività.

La deliberazione censurata, nella parte in cui prevede la revoca dell’assegno di confine al personale militare e civile dello Stato con “ effetto dal 01 gennaio 2019 ”, si pone in aperto contrasto con

il principio generale di irretroattività.

4.4) Illegittimità per eccesso di potere, illogicità, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà; disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici statali e gli altri dipendenti pubblici operanti nel territorio campionese.

Il provvedimento censurato, pur individuando quale unico presupposto a fondamento della revoca lo stato di dissesto del Comune di Campione d’Italia, ha, di fatto, previsto l’abrogazione definitiva dell’assegno di confine, mentre, allo scopo di risanare la situazione finanziaria dell’Ente, sarebbe stato (al più) sufficiente sospendere temporaneamente l’erogazione dell’emolumento.

4.5) Illegittimità per violazione del principio di affidamento.

Il provvedimento di revoca viola l’affidamento riposto dal ricorrente nella sicura corresponsione - da parte dell’Amministrazione resistente - dell’assegno in parola.

5) Si è costituito il Comune di Campione d’Italia, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

5.1) La difesa dell’Ente ha rappresentato che:

- il Comune di Campione d’Italia, con deliberazione consiliare del 7.6.2018 ha dichiarato il dissesto finanziario dell‘Ente: il bilancio comunale 2018 presenta uno squilibrio di circa 18 milioni di Euro, di cui circa 16 milioni imputabili alle retribuzioni del personale, non ancora erogate a partire dalla mensilità del mese di marzo 2018;

- la stessa Corte dei Conti, con atto n. 364/2018, del 20/12/2018, ha preso atto e confermato i presupposti del dichiarato dissesto;

- il “sistema Campione ”, in disparte da valutazioni circa la congruità di alcune scelte di politica

locale, non giustifica alcuna previsione di spesa a fronte della necessità di pareggio di bilancio (che ormai non potrà essere raggiunto, tenuto conto dei debiti accumulati). Né risulta che il riconoscimento degli assegni di confine costituisca una “ spesa indispensabile ”, posto che non esiste una norma che la preveda quale strutturale, essendo stata introdotta in relazione ad un’attività (quella della casa da gioco) ormai cessata da tempo e, comunque, non più remunerativa;

- il Comune si era fatto carico della spesa per l’assegno in assenza di una copertura normativa primaria e attraverso una delibera comunale, accompagnata da una generica previsione statutaria, che ben può essere revocata, trattandosi di un impegno intrapreso su base discrezionale;

- la revoca dell’assegno di confine ai ricorrenti si pone, allora, tra i provvedimenti collegati alla delibera di dissesto, considerato che il presidio dei Carabinieri non rientra tra le funzioni dell’ente locale, tantomeno a fronte della cessazione dell’attività della casa da gioco, dai cui proventi, parimenti cessati da tempo, veniva alimentato l’assegno di confine.

6) In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche confermando le rispettive posizioni.

7) All’udienza pubblica del 20 ottobre 2020, presenti gli avvocati F V per la parte ricorrente e D L per il Comune di Campione D'Italia, la causa è stata trattenuta in decisione.

8) Preliminarmente, è utile delineare la cornice normativa entro cui si colloca la vicenda per cui è causa, partendo dalle peculiarità del Comune resistente.

8.1) Il territorio del Comune di Campione d’Italia, che si estende per una superficie di circa 2,5 kmq, dei quali 1 kmq di terraferma ed 1,5 kmq di acque del lago Ceresio, è enclave in territorio svizzero e, quindi, esterno alla linea doganale (cfr. art. 1 D.P.R. 23/01/1973, n. 43).

Come riportato nello Statuto comunale (in atti, allegato 2 della produzione ricorrente) « La particolarità doganale del Comune di Campione d'Italia ha determinato nel tempo, attraverso convenzioni tra l'Italia e la Svizzera o attraverso accordi bilaterali o la prassi consolidata, situazioni del tutto peculiari quali:

la moneta corrente è il franco svizzero e tutte le transazioni avvengono in questa moneta;

tutte le merci in Campione sono soggette alle imposte svizzere e non a quelle italiane;

i servizi telefonici e telegrafici sono svizzeri;

i veicoli sono immatricolati e regolamentati in Svizzera e di conseguenza sono svizzere le patenti di guida dei cittadini campionesi;

le assicurazioni per motivi geografici - economici sono svizzere;

il bilancio del Comune è espresso in franchi svizzeri;

gli stipendi sono corrisposti in franchi svizzeri;

le imposte sui redditi delle persone fisiche prodotti a Campione d’Italia, sono computate sulla base di un apposito cambio fiscale stabilito con decreto interministeriale;

l'assistenza sanitaria è garantita attraverso

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