TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-06-26, n. 201401825

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-06-26, n. 201401825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401825
Data del deposito : 26 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04472/1997 REG.RIC.

N. 01825/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04472/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 4472 del 1997, proposto da:
B A, C M, C S, C G, tutti nella qualità di erede di F C, rappresentati e difesi dagli Avv. F F e G C, giusta delega in atti, con domicilio legale presso la Segretaria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale n.5 di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché Azienda Unità Sanitaria Locale n.5 di Messina - Gestione Stralcio, in persona del legale rappresentante pro tempore (n.c.);

per l’accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione di somme dovute a titolo di lavoro straordinario prestato negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 35, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto altresì l’art. 73 cod. proc. amm. in merito ad eventuali profili di inammissibilità del ricorso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il dott. Francesco Elefante uditi per la parte costituita il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti, in qualità di eredi di F C, dipendente sin dal 01.08.1972 dell’Azienda Ospedaliera n. 5 di Messina con la qualifica di Operatore tecnico caldaista, chiedevano all’intestata Sezione la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento di compensi, mai corrisposti, dovuti in favore del loro de cuius - originario ricorrente - per avvenuto espletamento, nel corso degli anni 1993, 1994 1995 e 1996, di lavoro straordinario presso l’anzidetta Azienda per complessive 1.438 ore, come da regolari e formali ordini di servizio dell’allora Capo Ufficio.

Allegavano altresì i ricorrenti che sempre a tale titolo erano stati già corrisposti, al loro de cuius , taluni acconti nel corso degli anni 1994 e 1996 per cui, al netto delle predette somme, risultavano ancora creditori iure hereditatis dell’importo complessivo di lire 7.247.752, oltre interessi e rivalutazione dalle rispettive date di maturazione del credito al soddisfo.

Non si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente.

All’udienza del 10 giugno 2014, come in verbale, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

Il ricorso non può essere accolto perché inammissibile.

L’atto introduttivo, infatti, è stato erroneamente notificato in via diretta alle Amministrazioni di cui in epigrafe in data 10.09.1997, posteriormente quindi alla istituzione delle Aziende USL in Sicilia, avvenuta in data 10 luglio 1995 per effetto del decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1995, mentre avrebbe dovuto essere notificato, perché domanda relativa all’accertamento di emolumenti retributivi afferenti periodi anteriori l’istituzione delle Aziende USL, alle Gestioni stralcio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, posto che trattasi di centri di imputazione giuridica aventi soggettività autonoma (sul punto, TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 7 giugno 2008, n. 1134: «…le Aziende Unità Sanitarie Locali sono legittimate passive solo limitatamente al periodo dal 10 luglio 1995 in poi, mentre per il periodo pregresso, di pertinenza delle ex Unità Sanitarie Locali, la legittimazione passiva spetta alle rispettive Gestioni Liquidatorie (o stralcio) che, benché gestite dai Direttori Generali delle A.U.S.L. subentranti, hanno personalità e soggettività giuridica distinte rispetto alle nuove Aziende ed agiscono in qualità di organi della Regione…» ).

Ne consegue, come già anticipato, che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Attesa la risalenza della presente controversia nonché la natura strettamente processuale del motivo ostativo all’accoglimento del ricorso si ritiene che ricorrano i motivi di cui all’art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

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